F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE GUBELLINI ANDREA, SEGUITO GARA CALCIO A 5 IMOLA/CIRIÈ CALCIO A 5 DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 9.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3
GARE EFFETTIVE ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012
AL CALCIATORE GUBELLINI ANDREA, SEGUITO GARA CALCIO A 5
IMOLA/CIRIÈ CALCIO A 5 DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione
Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 9.1.2008)
Il secondo arbitro della gara Calcio a 5 Imola/Ciriè Calcio a 5, disputata il 6.1.2008 per il
Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone A, riferiva nel suo rapporto che il calciatore Andrea
Gubellini dell’A.S.D. Calcio a 5 Imola, già ammonito per avere contestato al termine della gara e
prima del fa ir play l’espulsione dal campo di un suo compagno di squadra, gli profferiva contro, con
tono minaccioso, frasi gravemente offensive e che il predetto calciatore, portato fuori dal gruppo, per
la notifica del provvedimento di espulsione, alla vista del cartellino rosso, gli sputava in viso
continuando ad insultarlo e a spingerlo.
La cronometrista dell’incontro riferiva, in un allegato al referto arbitrale, che lo stesso Gubellini,
dopo la espulsione, l’aveva raggiunta al centro del campo e, avvicinandosi al suo viso, le aveva urlato
contro frasi gravemente oltraggiose avvertendola che l’avrebbe aspettata all’interno degli spogliatoi.
Riferiva ancora la cronometrista che, nel corridoio che porta agli spogliatoi, il Gubellini le si
portava di fronte aggredendola nuovamente con frasi offensive e che, poi, il predetto calciatore, una
volta che lei era entrata nel suo camerino, approfittando del fatto che il muro divisorio tra questo e gli
spogliatoi dell’ Imola, alto circa due metri due metri e mezzo, non arrivava fino al soffitto, saliva su
una panca e, continuando a profferirle contro frasi gravemente ingiuriose, le lanciava una bottiglia
d’acqua da un litro, piena a metà, che la colpiva alla testa, procurandole un forte ed intenso dolore. Per
il dolore la cronometrista doveva accovacciarsi per terra dove rimaneva fino a che non veniva
soccorsa dall’osservatore arbitrale e da un dirigente della Calcio a 5 Imola, che le forniva un sacchetto
di ghiaccio per attutire il dolore per il bernoccolo immediatamente formatosi.
Oltre a tali fatti, la cronometrista annotava nel suo rapporto anche che, subito dopo essere entrata
nel suo camerino, era entrato un uomo in borghese, nel quale aveva riconosciuto il Sig. Augusto
Gubellini, già presidente dell’A.S.D. Imola, sbattendo con estrema violenza la porta d’ingresso e
urlando improperi contro gli ufficiali di gara.
Il primo arbitro, a sua volta, nel suo rapporto confermava, con assoluta identità di dettagli, i fatti
che erano avvenuti sul campo di gioco e negli spogliatoi come riferiti dal secondo arbitro e dalla
cronometrista.
Nel suo rapporto, il primo arbitro riferiva anche che, mentre gli ufficiali di gara rientravano negli
spogliatoi, erano stati fatti segno di vari insulti di ogni tipo dai sostenitori della squadra di casa e che,
dopo l’episodio del Sig. Augusto Gubellini, si era rivolto ad un dirigente della società Imola,
invitandolo ad intervenire, ma che questo gli aveva risposto di non essere in grado di fare alcunché
(“ma io che ci posso fare?”).
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell’esame dei
rapporti degli ufficiali di gara relativi al predetto incontro, con la delibera pubblicata nel Com. Uff. n.
336 del 9.1.2008, irrogava al calciatore Gubellini la squalifica fino al 31.1.2012 e alla A.S.D. Calcio a
5 Imola la squalifica del campo per tre giornate di gara e l’ammenda di € 1000,00.
Avverso tale delibera ha proposto reclamo A.S.D. Calcio a 5 Imola.
La reclamante, per quanto concerne la squalifica irrogata al calciatore, ha rilevato che, pur
dovendosi riconoscere che la condotta del questi non è giustificabile, si è irrogata una sanzione
pesante in modo eccessivo, considerando che non vi è cenno di alcuno sputo nei confronti della
cronometrista nel rapporto di questa, che il calciatore non è mai incorso nella sua carriera sportiva in
altri episodi simili e che, comunque, la sanzione si rivela spropositata se si considerano altre decisioni
nelle quali fatti di maggiore gravità commessi da calciatori sono stati sanzionati in modo più lieve.
Per quanto concerne la sanzione della squalifica del campo per tre giornate effettive di gara, la
reclamante sostiene che i comportamenti tenuti dai calciatori durante le gare non sono stati mai posti a
carico delle società, che, nella specie, il comportamento del calciatore Gubellini non ha inciso sulla
regolarità della gara, che la società aveva predisposto un adeguato servizio di ordine pubblico e che, in
ogni caso, non vi erano a carico della stessa precedenti della stessa indole, né specifici né generici.
Il reclamo va respinto.
In fatto, si deve precisare che lo sputo non figura nel rapporto della cronometrista, non perché il
calciatore Gubellini non ha posto in essere tale deprecabile gesto, come implicitamente si sostiene
dalla reclamante, ma solo perché lo sputo non ha avuto come suo obiettivo la cronometrista. Lo sputo,
come emerge chiaramente dai rapporti di entrambi gli arbitri della gara, ha colpito il secondo arbitro al
momento in cui questi ha espulso dal campo il Gubellini, ed è evidentemente connesso a tale
provvedimento disciplinare.
Quanto alla entità della sanzione per la condotta tenuta dal calciatore, va rilevato che,
contrariamente a quanto prospetta la reclamante, è da ritenere congrua - se mai pecca per difetto - se si
tiene conto del complessivo comportamento tenuto dal calciatore: del crescendo stato d’ira di questi,
manifestato nei confronti degli ufficiali di gara con espressioni minacciose e culminato con il tentativo
di aggredirli anche fisicamente, dello sputo che ha colpito uno dei due arbitri, del lancio della bottiglia
che ha colpito alla testa la cronometrista.
Tutto ciò senza dire delle espressioni offensive pronunciate nei confronti di tutti gli ufficiali di
gara, che non sono state riportate nel loro contenuto come descritto nei vari referti tanto esse sono
volgari. Meno che meno potevano essere riferite quelle scurrili e infamanti dirette specificamente alla
cronometrista.
Quanto alla sanzione irrogata alla società, va rilevato che alla stessa può fondatamente essere
addebitato un comportamento del tutto omissivo rispetto all’accaduto, nessun dirigente della società si
è adoperato per impedire o per bloccare il comportamento del calciatore che pure non è stato
momentaneo ma si è concretizzato a più riprese e in un certo periodo di tempo. Neppure si è impedito
che entrasse con violenza negli spogliatoi l’ex presidente della società, che ha così potuto porre in
essere le ingiurie e le offese nei confronti della cronometrista e degli arbitri riportate nel referto di
detto ufficiale di gara.
Anche il comportamento dei sostenitori della società Imola è sanzionabile per le offese rivolte agli
ufficiali di gara al rientro negli spogliatoi.
Di fronte a tutto ciò si pone il diniego di un dirigente della società ad intervenire.
Il comportamento tenuto dalla società, quindi, non è affatto esente da censure. La stessa, pertanto,
correttamente e adeguatamente è stata sanzionata dal Giudice Sportivo anche per fatto proprio e non
solo per la condotta antisportiva al massimo grado tenuta dal suo calciatore.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a 5 Imola di
Imola (Bologna) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE GUBELLINI ANDREA, SEGUITO GARA CALCIO A 5 IMOLA/CIRIÈ CALCIO A 5 DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 9.1.2008)"