F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 2) RICORSO DELL’A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.2008 AL SIG BATTILANI IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F/FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 9.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
2) RICORSO DELL’A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LE SANZIONI
DELL’ AMMENDA DI € 750,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO
AL 23.4.2008 AL SIG BATTILANI IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA PACKCENTER
IMOLA CALCIO F/FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 9.1.2008)
L’A.C.D. Virtus Romagna ha proposto ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo
inerent i la gara di Coppa Italia Serie A femminile Packcenter Imola /Virtus Romagna, riportate sul
Com. Uff. n. 50 del 9.1.2008, con le quali sono state irrogate l’ammenda di € 750,00 alla società
medesima e la squalifica fino al 23.4.2008 all'allenatore della società stessa, Ivano Battilani.
La società ricorrente deduce che il referto arbitrale della gara contiene delle affermazioni
inesatte. Pertanto chiede che l'ammenda venga rimossa e che la squalifica del tecnico venga
considerata come una semplice espulsione dal campo.
La Corte osserva che la descrizione precisa delle frasi offensive pronunciate, il numero esiguo
di sostenitori della società ricorrente e l'episodio della precedente espulsione dal campo costituiscono
circostanze che rendono verosimile il fatto che l’arbitro abbia potuto percepire esattamente lo
svolgersi dei fatti e, in particolare, la condotta tenuta dal tecnico Battimani, che rimane l’autore dei
fatti a lui ascritti.
Tuttavia la Corte ritiene equo riformare le pene irrogate, riducendo la sanzione della squalifica
del tecnico fino al 29.2.2008 e l’ammenda alla società ad € 500,00.
Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C.D.
Femminile Virtus Romagna di Torre Pedrera (Rimini) riduce le sanzioni inflitte ad € 500.00 di
ammenda per la società e dell’inibizione fino a tutto il 29.2.2008 per il signor Battilani Ivano.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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