F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO DEL S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MBOW GORAM, SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/DOMUS BRESSO DEL 5.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 9.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
3) RICORSO DEL S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICA
PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MBOW GORAM, SEGUITO
GARA INTERFIVE VIGEVANO/DOMUS BRESSO DEL 5.1.2008 (Delibera del Giudice
Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 9.1.2008)
La società Domus Bresso Play TV ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice
Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, che ha irrogato la sanzione della squalifica di tre
giornate al calciatore Goram Mbow , come si evince dal Com. Uff. n. 337 del 10.1.2008.
Il predetto calciatore, espulso per doppia ammonizione, all'atto della notifica del
provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.
La società ricorrente ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che non ha avuto nessun tipo
di comportamento scorretto nei confronti degli avversari e soprattutto non ha assolutamente offeso i
direttori di gara.
La Corte rileva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in
dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il
comportamento del calciatore sanzionato e pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che egli
abbia pronunciato l'espressione offens iva a lui ascritta.
La Corte osserva altresì che l’eventuale comportamento corretto, precedentemente tenuto dal
calciatore, non può avere una rilevanza tale da mettere in dubbio quanto affermato nel rapporto
arbitrale.
Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo va integralmente
confermata.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso
di Bresso (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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