F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 85/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. PRATO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO, SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./PRATO DEL 20.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.01.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 85/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210/CGF DEL 05 GIUGNO 2008 3) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.C. PRATO 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LAMMA GIULIANO, SEGUITO GARA CUOIOPELLI C.R./PRATO DEL 20.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.01.2008) Il Provvedimento di squalifica per 2 (due) giornate adottato dal Giudice Sportivo fà seguito al comportamento del calciatore Lamma Giuliano della società "A.C. Prato 1908" poiché rivolgeva frasi offensive e di discriminazione razziale verso un proprio compagno di squadra. Il Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008 squalificava il calciatore per due gare effettive. La società "A.C. Prato 1908 S.p.A." proponeva reclamo in persona del legale rappresentante Donatella Toccafondi proponendo motivi di doglianza; 1) preliminarmente eccepisce la irritualità della pronuncia e la conseguente inammissibilità della sanzione poiché il fatto addebitato al calciatore Lamma non è contenuto nel referto arbitrale e degli assistenti arbitrali bensì sulla dichiarazione del collaboratore della Procura Federale che non sarebbe soggetto legittimato a proporre dichiarazioni con valenza analoga a quella del rapporto arbitrale; 2) le frasi usate dal Lamma non vanno considerate come offensive né contenenti epiteti di discriminazione razziale in quanto le frasi usate vanno valutate nel contesto dei rapporti interpersonali esistenti tra i giocatori nei normali comportamenti tenuti sia durante gli allenamenti che nella vita di tutti i giorni. La reclamante chiede pertanto la revoca del provvedimento impugnato per mancanza di contenuto offensivo e discriminante nelle frasi del Lamma. La Corte, uditi i calciatori interessati alla vicenda e analizzati i motivi di doglianza, rigetta il primo motivo poiché le norme del C.G.S. prevedono che il procedimento avanti il Giudice Sportivo può essere incardinato da tutti i collaboratori dell'arbitro per cui anche coloro che, su incarico del Procuratore Federale, rilevino durante lo svolgimento di una gara fatti estranei al normale svolgimento di giuoco per i quali, comunque, può avere inizio un procedimento disciplinare, questi hanno titolo per farlo e il procedimento è regolarmente instaurato. La Corte accoglie il secondo motivo di doglianza rilevando che la oggettiva situazione di giuoco (la squadra era in vantaggio e il richiamo era ad alzarsi e giocare e non a rimanere fermo a perder tempo) evidenzia la volontà del giocatore Lamma di indurre il proprio compagno di squadra ad un comportamento sportivo e che l'epiteto usato rientra nel linguaggio comune utilizzato dai calciatori di quella squadra nel comunicare fra loro. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.C. Prato 1908 di Prato annulla l’impugnata delibera rideterminando la sanzione ne lla sola ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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