F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’ A.C.D. GIACOMENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CACURIO RAFFAELE SEGUITO GARA GIACOMENSE/MEZZOLARA DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008
1) RICORSO DELL’ A.C.D. GIACOMENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CACURIO RAFFAELE SEGUITO GARA GIACOMENSE/MEZZOLARA DEL 6.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
La A.C. Giacomense ha impugnato la decisione di cui in epigrafe con la quale, in relazione alla gara contro il Mezzolara disputatasi in data 6.1.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Cacurio Raffaele in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in uno schiaffo al volto. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la Giacomense ha sostenuto che il giocatore avrebbe commesso tale atto in reazione ad una aggressione subita a sua volta da un avversario. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il Giudice Sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento e non solo antisportivo, quello posto in essere dal calciator Cacurio con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. non rilevando in alcun modo la provocazione subita. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Giacomense di Masi San Giacomo (Ferrara) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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