F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 2) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALOMONE ANTONIO SEGUITO GARA BARLETTA/GRAGNANO DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008
2) RICORSO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALOMONE ANTONIO SEGUITO GARA BARLETTA/GRAGNANO DEL 6.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)
La S.S. Gragnano ha impugnato la decisione in epigrafe indicata con la quale, in relazione alla gara contro il Barletta disputatasi in data 6.1.2008, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Salomone Antonio in conseguenza del comportamento tenuto verso un avversario che è consistito in una manata al volto. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il Gragnano ha richiamato precedenti decisioni del Giudice Sportivo a suo dire favorevoli. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalle puntuali e specifiche risultanze del referto arbitrale che chiarisce la dinamica del comportamento violento tenuto. Di tali elementi di valutazione ha tenuto conto il giudice sportivo la cui decisione, pertanto, non può che essere confermata dovendosi considerare comportamento violento e non solo antisportivo quello posto in essere dal Salomone con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Gragnano di Gragnano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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