F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 3) RICORSO DELL’A.C. PATERNO’ 2004 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA SIRACUSA/PATERNÒ DEL 13.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008
3) RICORSO DELL’A.C. PATERNO’ 2004 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA SIRACUSA/PATERNÒ DEL 13.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 16.1.2008)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo;
- premesso in fatto che alla A.C. Paternò sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di € 4.000,00 e l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, come da motivazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale, pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 16.1.2008;
- rilevato che le argomentazioni difensive, poste a base del reclamo, si sostanziano nella mera contestazione del contenuto del rapporto dell’assistente arbitrale ed in una doglianza sull’entità della sanzione tanto da chiederne l’annullamento o in subordine la riduzione;
- rilevato, altresì, che i motivi di doglianza finalizzati alla contestazione del referto dell’assistente arbitrale sono inidonei a scalfire la fede privilegiata di cui gode tale atto ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S;
- ritenuto che le ripetute condotte poste in essere dai sostenitori della società reclamante emergono con chiarezza e precisione dagli atti ufficiali, e che le deduzioni difensive non offrono alcun elemento per una diversa valutazione dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato;
- ritenuto, conclusivamente, che le sanzioni appaiono eque e proporzionate alla gravità delle manifestazioni violente nelle quali si sono concretizzati i fatti così come contestati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Paternò 2004 di Paterno (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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