F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 5) RICORSO DELL’ U.S. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAVINI ANDREA, SEGUITO GARA GROTTAMMARE/TOLENTINO DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57del 12.12.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86/CGF del 26 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 09 ottobre 2008 5) RICORSO DELL’ U.S. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAVINI ANDREA, SEGUITO GARA GROTTAMMARE/TOLENTINO DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57del 12.12.2007) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007 ha inflitto al calciatore Savini Andrea la sanzione in epigrafe indicata e ciò sulla base del comportamento antiregolamentare da questi tenuto in occasione della gara Grottammare/Tolentino del 9.12.2007 allorquando colpiva alla fronte un avversario con una testata. Avverso tale provvedimento la società U.S.D. Tolentino ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 17.12.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Tanto premesso, la Segreteria di questa Corte, provvedeva a trasmettere alla reclamante, con atto del 20.12.2007, la documentazione ufficiale relativa alla gara sopra emarginata. Fissata la data della camera di consiglio, la ricorrente, tuttavia, non inviava, nei termini di rito, i previsti motivi di gravame, né prendeva parte alla fissata udienza pur essendo stata tempestivamente informata con comunicazione del 24.1.2008. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara inammissibile il reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Tolentino di Tolentino (Macerata), per omesso invio dei motivi di reclamo a seguito di preannuncio con richiesta di copia degli atti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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