• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 87/CGF – RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL SIG. TRUCCOLO CARLO COLLABORATORE A.S. LIVORNO
CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell’11.1.2008)
3) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE:
DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 AL SIG. CARLO VIVALDI E DELL’AMMENDA
DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE
DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell’11.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 87/CGF – RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 211/CGF DEL 05 GIUGNO 2008
2) RICORSO DEL SIG. TRUCCOLO CARLO COLLABORATORE A.S. LIVORNO
CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell’11.1.2008)
3) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE:
DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 AL SIG. CARLO VIVALDI E DELL’AMMENDA
DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE
DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell’11.1.2008)
Con provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, Com. Uff. n. 24/CDN
dell’11.1.2008, al signor Carlo Truccolo, dipendente CONI Servizi S.p.A., veniva irrogata la sanzione
dell’inibizione sino al 31.1.2008 per avere posto in essere un comportamento “ evidentemente
preordinato al fine di avere anticipata conoscenza delle designazioni arbitrali della gara
Napoli/Livorno del 26.9.2007, quando le stesse non erano state ancora pubblicate”.
Nella stessa occasione, ed in relazione alla medesima vicenda, la Commissione Disciplinare
Nazionale infliggeva al signor Carlo Vivaldi, dirigente della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. la
sanzione dell’inibizione sino al 31.1.2008 per concorso nel comportamento del Truccolo avendo
comunicato, le informazioni sulla terna arbitrale, “ a sua volta all’addetto stampa della società,
contribuendo così alla loro pubblicazione sul sito Internet”.
A carico della società veniva, infine, disposta l’ammenda di € 2.500,00.
Avverso le sopranotate decisioni presentavano reclamo a questa Corte sia il Truccolo che il
Vivaldi e la società Livorno Calcio, con argomentazioni che, seppure diverse, afferivano comunque
alla medesima vicenda, per cui risultava opportuna la riunione dei due procedimenti.
Quanto al contenuto delle doglianze difensive, si deve dar conto in primo luogo di una
eccezione sollevata dal Truccolo circa la carenza di giurisdizione da parte della Commissione
Disciplinare, secondo la quale sarebbero soggetti al giudizio della Commissione Disciplinare del
Settore Tecnico tutti gli allenatori ai quali siano contestate condotte antidoverose poste in essere,
come nel caso di specie, fuori dal contesto agonistico, vale a dire non in occasione dello svolgimento
di una gara.
In ordine, poi al merito della questione i reclami, con ampia e diffusa motivazione,
sostenevano l’assoluta irrilevanza, sul piano disciplinare, del comportamento dei due tesserati, e di
conseguenza della società Livorno Calcio, poiché il Truccolo si era limitato, come del resto spesso
faceva, a chiedere una informazione al personale dell’agenzia di viaggi che a Coverciano cura gli
spostamenti delle terne arbitrali, nel presupposto che i nominativi degli ufficiali di gara fossero già
stati resi pubblici il lunedì precedente il turno infrasettimanale, come normalmente avveniva,
informandone poi il dirigente del Livorno, società per la quale lo stesso Truccolo era tesserato con la
qualifica di tecnico.
Il Vivaldi, da parte sua ancora più inconsapevolmente, ricevuta la comunicazione telefonica si
era limitato a fornire la notizia al suo addetto stampa, il quale ne aveva curato la pubblicazione sul sito
Internet della società, così implicitamente dimostrando assoluta buona fede, posto che tale
pubblicizzazione era di per sé stessa in contrasto con qualsiasi fine non lecito che si fosse voluto
perseguire.
Si chiedeva, pertanto, l’annullamento delle soprariportate sanzioni.
Le doglianze difensive possono trovare, ad avviso della Corte, solo parziale accoglimento.
Esaminando preliminarmente, come è ovvio, la sollevata questione di competenza, se ne deve
rilevare l’infondatezza.
Il Truccolo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per essere cioè venuto
meno ai principi di lealtà, correttezza e probità cui tutti i tesserati devono ispirare le proprie azioni.
La citata norma sanzionatoria è, però, norma a contenuto libero, non vincolato, con la
conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di
comportamenti non altrimenti tipizzabili, e, forse, potrebbe fondatamente sostenersi anche che essa
costituisce norma di chiusura nei confronti di attività non sussumibili in differenti tipi di illecito
disciplinare.
Ne deriva che può aversi violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. sia con comportamenti
collegati alle attività tecnicamente proprie del deferito, sia a seguito di attività poste in essere come
semplice tesserato e, quindi, non rapportabili alle funzioni specifiche od alla professio ne del soggetto
da giudicare.
Nel primo caso si instaurerebbe la competenza della Commissione Disciplinare del Settore
Tecnico, prescindendo dal fatto che ci sia collegamento, o meno, con l’attività agonistica, nel secondo
caso si radicherebbe la competenza della Commissione Disciplinare.
Venendo al caso di specie, risulta evidente come il Truccolo abbia agito al di fuori delle sue
attribuzioni di tecnico della società Livorno Calcio, e che, quindi, il suo operato, come quello di un
qualunque tesserato, debba essere sottoposto al vaglio della Commissione Disciplinare la quale ha
esercitato legittimamente la sua competenza in proposito.
Quanto al merito della vicenda, la Corte condivide solo in parte le rimostranze della difesa
circa l’assoluta buona fede nel comportamento del Truccolo e del Vivaldi, poiché, se è accettabile
l’osservazione che la sussistenza di un atteggiamento fraudolento non si concilierebbe con
l’immediata pubblicizzazione della notizia sul sito Internet della società, è altrettanto vero che i due
deferiti si sono meritati almeno un giudizio di colpevole leggerezza, il Truccolo per avere omesso,
tanto più nella sua duplice posizione di dipendente CONI e di tesserato del Livorno, di usare quel
minimo di prudenza che gli avrebbe impedito di chiedere notizie di sicura delicatezza ad un
dipendente di una agenzia di viaggi piuttosto che consultare il sito ufficiale della Federazione, il
Vivaldi per avere diffuso, sulla scorta di una semplice telefonata e senza accertare che la notizia fosse
pubblica, l’informazione ricevuta e relativa alla propria società.
Tali comportamenti costituiscono, per le esposte considerazioni, violazione dell’art. 1, comma
1, C.G.S., e producono responsabilità sanzionabili a carico dei deferiti e della società di appartenenza.
La Corte, tuttavia, ritiene più adeguate alla consistenza dei fatti accertati ed alla loro gravità,
così come emersi anche alla luce delle considerazioni difensive, la sanzione dell’ammonizione per il
Truccolo ed il Vivaldi, e della multa di € 1.000,00 nei confronti della società Livorno Calcio S.r.l., in
questi sensi modificando la decisione del giudice di prime cure.
Per questi motivi la C.G.F. riuniti i reclami nn. 2) e 3) in parziale accoglimento dei ricorsi
come sopra proposti ridetermina le sanzioni inflitte come segue: ammonizione ai sigg.ri Carlo
Truccolo e Carlo Vivaldi e ammenda di € 1.000,00 alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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2) RICORSO DEL SIG. TRUCCOLO CARLO COLLABORATORE A.S. LIVORNO
CALCIO S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell’11.1.2008)
3) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE:
DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2008 AL SIG. CARLO VIVALDI E DELL’AMMENDA
DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE
DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN dell’11.1.2008)"