F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. ATS CITTÀ DI QUARTU (C5) AI SENSI DELL’ART. 48,COMMA 5, C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Del. Com. Uff. n.9/D del 27.9.2007)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO 2008
1) RICORSO DELL’ A.S.D. ATS CITTÀ DI QUARTU (C5) AI SENSI DELL’ART. 48,COMMA 5, C.G.S. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI
(Del. Com. Uff. n.9/D del 27.9.2007)
In data 16 ottobre 2007, l’Associazione Sportiva Dilettantistica ATS Città di Quartu C5 proponeva ricorso avverso la decisione di inammissibilità deliberata dalla Commissione Tesseramenti relativa allo svincolo concesso ai sensi dell’art. 32bis NOIF al calciatore Leal Zara Maycon. Infatti, con delibera di cui al Com. Uff. n.9/D adottata nella riunione del 26 settembre 2007, la Commissione Tesseramenti dichiarava il reclamo della citata società inammissibile per non aver la medesima provveduto “a versare la prescritta tassa nonostante il sollecito della Segreteria”. Nelle memorie presentate dalla ricorrente, la stessa sosteneva di aver chiesto di addebitare la relativa tassa sul conto della società, in essere presso la Divisione Calcio a 5, così come previsto dall’art. 33 n. 8 C.G.S.. A tal fine allegava apposita comunicazione con cui si dava indicazione circa la disposizione di addebito per il reclamo inoltrato davanti alla Commissione Tesseramenti. L’appello è fondato e va accolto. Infatti, le norme generali del procedimento disciplinare, così come modificate dal Codice di Giustizia Sportiva vigente, non prevedono tra le cause di inammissibilità la mancata corresponsione della prescritta tassa. La C.G.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’Associazione Sportiva dilettantistica ATS Città di Quartu C5, così dispone:
a) annulla l’impugnata delibera ai sensi dell’art. 37 n. 4 C.G.S. per insussistenza della dichiarata inammissibilità;
b) rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti per l’esame di merito;
c) ordina restituirsi la relativa tassa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Federale accoglie il ricorso e per l’effetto rinvia alla Commissione Tesseramenti per l’esame del merito; dispone la restituzione della relativa tassa.
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