F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO 2008 2) RICORSO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIOS.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO 2008 2) RICORSO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIOS.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE TOGNOZZI LUCA (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007). La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio proposto contro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell’art. 99 bis NOIF emessa da parte dell’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., che quantificava l’ammontare del premio, a favore dell’ A.S.D. U.S. Settignanese, a seguito dell’esordio in serie A del calciatore Luca Tognozzi, avvenuto nel corso della gara Reggina-Roma, disputata in data 15.10.2006, determinandone l’importo in Euro 54.000,00 non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun “premio di preparazione” ex art. 96 NOIF, né alcun “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF. Avverso la decisione di rigetto, ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Reggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretata ed applicata con riferimento alle finalità che intende perseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premio tutte le somme che siano state percepite, in correlazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita al diritto della società dilettantistica a percepire il premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, di fatto, non abbia esercitato il relativo diritto. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La Corte di Giustizia Federale osserva preliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento, rendono irrilevante, ai fini della decisione, la questione dedotta senza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa la detraibilità nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall’art. 99 bis NOIF, anche se non effettivamente percepito, non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto. Nella fattispecie, sta di fatto, come risulta dalla ulteriore certificazione, richiesta mediante ordinanza istruttoria, all’Ufficio Lavoro e Premi, che non soltanto la società A.S.D. U.S. Settignanese, non ha percepito in precedenza da una società professionistica il “premio di preparazione” o di “addestramento e formazione tecnica”, ma che, in riferimento alle stagioni sportive 1989/90, 1990/91 e 1991/92, nelle quali la società era titolare del tesseramento del calciatore Luca Tognozzi, non sussistevano le condizioni che potevano dar luogo all’esercizio del diritto, poiché le disposizioni premiali sono state emanate successivamente al 1995. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l’incameramento delle relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it