F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO 2008 3) RICORSO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE DI DIO PALMIRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO 2008 3) RICORSO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE DI DIO PALMIRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007). La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio proposto contro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell’art. 99 bis NOIF emessa da parte dell’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C.; l’ammontare del premio, a favore dell’A.S. Giorgio Ferrini, a seguito dell’esordio in serie A del calciatore Palmiro Di Dio, avvenuto nel corso della gara Lazio-Reggina, disputata in data 29.10.2006, era determinato in Euro 54.000,00 non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun “premio di preparazione” ex art. 96 NOIF, né alcun “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art.99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF. Avverso la decisione di rigetto, ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Reggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretata ed applicata con riferimento alle finalità che intende perseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premio tutte le somme che siano state percepite, in correlazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita al diritto della società dilettantistica a percepire il premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, di fatto, non abbia esercitato il suo diritto. Sostiene altresì la ricorrente che le liberatorie rilasciate dalla A.S. Giorgio Ferrini e dall’A.C. Milan Sannio all’A.S. Bari, per aver ricevuto quanto alle stesse spettante, lasciano presumere che “il premio di preparazione” sia stato pagato o quanto meno che le società dilettantistiche vi abbiano rinunciato. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La Corte di Giustizia Federale osserva preliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento, rendono irrilevante, ai fini della decisione, la questione dedotta senza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa la detraibilità nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall’art. 99 bis NOIF, del “premio di preparazione”, anche se non effettivamente percepito, non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto, o avendovi rinunciato. Nella fattispecie, sta di fatto, che manca il presupposto, postulato dalla tesi della società ricorrente, e cioè che la società dilettantistica abbia già percepito in precedenza il premio di preparazione dalla società professionistica A.S. Bari, dal momento che, come risulta dall’ulteriore accertamento richiesto, mediante ordinanza istruttoria, all’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., non si è raggiunta la prova della percezione da parte della società A.S. Giorgio Ferrini (che ha poi incorporato per fusione l’A.C. Milan Sannio) di alcun premio, avendo la A.S. Bari escluso di avere corrisposto alle due società alcun importo, comunque connesso, con il tesseramento, a proprio favore, del calciatore Palmiro Di Dio. Correttamente dunque l’Ufficio del Lavoro e la Commissione Vertenze Economiche, sulla base della dichiarazione della A.S. Bari - società professionistica sottoposta al controllo dei bilanci da parte degli organi statutari - di non aver corrisposto alcun importo connesso con il tesseramento del calciatore Palmiro Di Dio, non hanno attribuito alcun valore probatorio alle due liberatorie rilasciate dalla società A.S. Giorgio Ferrini e dalla A.C. Milan Sannio, peraltro assolutamente generiche e prive di una precisa causale. Ne consegue, che la non onerosità del trasferimento, esclude non soltanto la ipotesi prevista dall’art.100 NOIF, ma preclude, per la mancanza dello stesso presupposto, la possibilità di richiedere il “premio di preparazione” ai sensi dell’art. 96 NOIF. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l’incameramento delle relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it