F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO 2008 4) RICORSO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE GAZZI ALESSANDRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale N. 88/CGF DEL 25 GENNAIO 2008
4) RICORSO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 9, C.G.S. DELLA REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE RIGUARDANTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DEL CALCIATORE GAZZI ALESSANDRO (Delibera C.V.E. Com. Uff. n.4/D del 27.7.2007).
La Commissione Vertenze Economiche, con propria decisione, ha rigettato il reclamo della società Reggina Calcio proposto contro la certificazione del premio alla carriera ai sensi dell’art. 99 bis NOIF emessa da parte dell’Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C., che quantificava l’ammontare del premio, a favore della società Calcio Montebelluna, a seguito dell’esordio in serie A del calciatore Alessandro Gazzi, avvenuto nel corso della gara Torino-Reggina, disputata in data 11.2.2007, determinandone l’importo in Euro 54.000,00 non dovendosi operare alcuna detrazione, in quanto la società richiedente, in precedenza, non aveva percepito alcun “premio di preparazione” ex art. 96 NOIF, né alcun “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 NOIF, né alcuna somma a titolo di trasferimento ex art.100 NOIF. Avverso la decisione di rigetto, ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società Reggina Calcio sostenendo che la norma deve essere interpretata ed applicata con riferimento alle finalità che intende perseguire, per modo che la previsione normativa di detrarre dal premio tutte le somme che siano state percepite, in correlazione alla progressione di carriera del calciatore, deve intendersi riferita al diritto della società dilettantistica a percepire il premio, che deve essere considerato come corrisposto, ancorché la società, di fatto, non abbia esercitato il suo diritto. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. La Corte di Giustizia Federale osserva preliminarmente che le risultanze di fatto del procedimento rendono irrilevante ai fini della decisione la questione dedotta senza successo davanti alla Commissione Vertenze Economiche e, riproposta in questa sede dalla ricorrente, circa ladetraibilità nel calcolo della liquidazione del premio alla carriera, disciplinato dall’art. 99 bis NOIF, del “premio di preparazione”, anche se non effettivamente percepito, non avendo la società dilettantistica esercitato il relativo diritto. Nella fattispecie, sta di fatto, come risulta dalla ulteriore certificazione richiesta, mediante ordinanza istruttoria, all’Ufficio Lavoro e Premi, che la società dilettantistica Calcio Montebelluna, non soltanto non ha percepito, ma non aveva titolo a percepire il “premio di preparazione” di cui all’art. 96 NOIF o importi derivanti da trasferimento a titolo oneroso a società professionistica, in quanto il trasferimento del calciatore Alessandro Gazzi dal Calcio Montebelluna al Treviso F.C. 1993 è avvenuto con “modulo di variazione di tesseramento” n.2375 in qualità di giovane di serie “a titolo gratuito”. In virtù di tale documento risulta pertanto che la non onerosità del trasferimento, esclude non soltanto la ipotesi prevista dall’art.100 NOIF, ma preclude, per la mancanza dello stesso presupposto, la possibilità di richiedere il “premio di preparazione” ai sensi dell’art. 96 NOIF. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale respinge i ricorsi; ordina l’incameramento delle relative tasse.
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