F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 89/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE LO SVINCOLO, PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART.111 N.O.I.F. DALL’A.S.D. SAVIGLIANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 89/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 214/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO DEL SIGNOR MASSANO CLAUDIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE DI OTTENERE LO SVINCOLO, PER CAMBIO DI RESIDENZA, EX ART.111 N.O.I.F. DALL’A.S.D. SAVIGLIANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 6.11.2007) Con la decisione di cui in epigrafe la Commissione Tesseramenti ha respinto il ricorso inoltrato dal calciatore Claudio Massano diretto ad ottenere lo svincolo dalla A.S.D. Saviglianese per cambio di residenza ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F. Ad avviso della Commissione, ai fini dello svincolo non era sufficiente il semplice trasferimento della residenza anagrafica, dal momento che il cambio anagrafico doveva essere accompagnato dall’effettivo trasferimento della residenza. Il Massano non aveva soddisfatto tale requisito in quanto dalle sue stesse dichiarazioni risultava che lo stesso pur avendo trasferito la propria residenza anagrafica presso il Comune di Sant’Antioco nel settembre 2006, di fatto aveva continuato a risiedere ad Alba, avendo trascorso a Sant’Antioco il solo mese di settembre 2006 e la primavera-estate2007, mentre aveva vissuto ad Alba il restante periodo. Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il Massano deducendo che la sua richiesta di svincolo trae fondamento dal fatto che egli effettivamente risiedeva e risiede tutt’ora a Sant’Antioco in quanto presta assistenza alla nonna anziana e che, in ogni caso, possiede i requisiti richiesti dall’art. 111 N.O.I.F. che deve essere considerato nel suo tenore letterale. Deduce, altresì, che non avendo ricevuto alcuna comunicazione di convocazione per sostenere la preparazione estiva precampionato 2007/2008, oltre al rinnovo annuale della visita medico-sportiva obbligatoria, ha comunque diritto allo svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Invero ai sensi dell’art. 111 N.O.I.F., del tutto conforme alla norma codicistica che disciplina il domicilio e la residenza delle persone, ogni qualvolta venga in rilievo la residenza, si deve aver riguardo alla residenza effettiva, ovvero il luogo dove la persona soggiorna abitualmente e vi mantiene il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Nella fattispecie il luogo della residenza abituale del Massano non risulta coincidere con quello certificato dai registri anagrafici. I dati estrinseci forniti dallo stesso calciatore relativi alle sue consuetudini di vita evidenziano non soltanto un elemento di prevalenza quantitativa (il Massano infatti ha dichiarato di aver trascorso a Sant’Antioco, presso la nonna, il solo mese di settembre 2006 e la primavera-estate2007, mentre aveva vissuto ad Alba, ove risiedono i suoi genitori, nel restante periodo) ma soprattutto una prevalenza qualitativa della originaria dimora in Alba, dove il calciatore ha mantenuto il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. A tale proposito sta di fatto che il Massano è iscritto alla Facoltà di Economia Aziendale di Torino e come egli stesso ha dichiarato è stato presente nella sede universitaria anche nel periodo ottobre- marzo 2007 per sostenere gli esami e alcuni seminari specifici per approfondimento personale. Peraltro a smentire la preordinata fissazione solo apparente della residenza strumentale ai fini dello svincolo ex art. 111 N.O.I.F. concorrono in maniera univocamente concludente le dichiarazioni scritte rilasciate dal Presidente della società Corneliano Calcio di Alba, secondo il quale il calciatore avrebbe usufruito degli impianti sportivi solo occasionalmente nel periodo estivo, ossia proprio nel periodo in cui il Massano, secondo le sue affermazioni, avrebbe dovuto essere a Sant’Antioco dalla nonna. Risulta infine manifestamente inammissibile la richiesta formulata in questa sede per la prima volta di svincolo per inattività ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F. in quanto a norma dell’art. 37 comma 3 C.G.S. sono vietate le domande nuove in appello. Per questi mo tivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Massano Claudio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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