F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.8/CGF DEL 1 AGOSTO 2007 1. RICORSO AI SENSI DELL’ ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DELL’ASSOCIATO BRUNO DI COLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 90 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. C.U. n. 58/C dell’12 giugno 2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.8/CGF DEL 1 AGOSTO 2007 1. RICORSO AI SENSI DELL’ ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DELL’ASSOCIATO BRUNO DI COLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 90 INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. C.U. n. 58/C dell’12 giugno 2007) Svolgimento del procedimento A seguito della relazione dell’Ufficio Indagini, che aveva preso le mosse da ripetute notizie di stampa, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione d’Appello Federale in data 23 aprile 2007 Bruno Di Cola, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Arbitri, incolpandolo, per quanto di residua rilevanza in questa sede (nella quale non si discute, per mancata impugnazione da parte degli aventi diritto, del capo della deliberazione adottata in primo grado relativa al proscioglimento dell’odierno reclamante dal primo degli addebiti mossigli, concernente la gara per stipulazione di una polizza a copertura dei rischi relativi all’attività sportiva svolgentesi presso la Lega Nazionale Dilettanti), ai sensi dell’art.1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per aver svolto le funzioni di componente - nominato dal Comitato di Gestione F.I.G.C. il 4 giugno 2004 - della Commissione aggiudicatrice la gara per l’assegnazione dei contratti di assicurazione per le attività proprie della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel 2004, pur a fronte della partecipazione nel procedimento ad evidenza pubblica di società assicuratrice (Fondiaria SAI) della quale era contitolare la figlia, relativamente alla sede di Avezzano. Veniva, inoltre, contestato al Di Cola che aggiudicataria, per un importo annuale dei premi pari a € 4.967.340,00 era stata società la CARIGE Assicurazioni di cui era agente un socio della moglie dell’incolpato nonché della figlia e dello stesso Di Cola. Nel corso delle indagini l’incolpato respingeva l’accusa eccependo l’avvenuta comunicazione, che sarebbe stata fornita nel contesto appropriato, di quello che, comunque, avrebbe assunto le caratteristiche del fatto notorio, e cioè la posizione di cointeressenza della figlia alle sorti commerciali, nella sede di Avezzano, della Fondiaria SAI. In esito al dibattimento, nel corso del quale l’incolpato effettuava produzione documentale racchiudente visure camerali, corrispondenza con le società assicuratrici prima menzionate, il capitolato relativo alla gara in questione, triplice dichiarazione firmata dall’Ing. Ludovici, dall’Avv. Capograssi (altro componente la Commissione giudicatrice) e dal Dott. Tavecchio, la Commissione di I grado, con deliberazione pubblicata nel C.U. del 12 giugno 2007, dichiarava la responsabilità disciplinare del Di Cola in relazione al campo d’accusa diffusamente illustrato e gli infliggeva la sanzione dell’inibizione per 90 giorni. In particolare, i primi giudici si pronunciavano nel senso dell’avvenuto accertamento che l’incolpato, nominato componente della Commissione aggiudicatrice la gara di cui prima si è detto, era titolare di un interesse nell’Agenzia della Fondiaria Assicurazioni partecipante alla gara stessa (mentre affermavano la mancanza di prova certa circa la ricorrenza di un interesse attuale, e non semplicemente pregresso, al contrario sussistente, nell’Agenzia CARIGE di Avezzano risultata aggiudicataria). La Commissione giudicava rilevante, ai fini della configurazione della violazione dell’art.1, comma 1, citato, la qualità di tesserato della F.I.G.C. in ragione della quale gli era stato conferito l’incarico di componente la Commissione aggiudicatrice. E tale incarico, secondo la deliberazione oggetto di reclamo, avrebbe dato vita a una posizione conflittuale rispetto all’interesse professionale coltivato dall’incolpato nei riguardi di una delle società partecipanti alla gara, e, di riflesso, avrebbe determinato la violazione ascritta, sub specie dell’adozione di un comportamento non improntato a correttezza e probità, comunque riferibile in termini di derivazione o connessione all’attività sportiva, nella fattispecie rilevante in quanto oggetto della copertura assicurativa. La Commissione riteneva, infine, che l’unica condotta compatibile con la concreta osservanza dei doveri incombenti, ai sensi della norma più volte citata, sull’incolpato sarebbe stata quella della rimozione della condizione conflittuale e, quindi, dell’astensione dallo svolgimento dell’incarico essendo inidonea allo scopo la semplice comunicazione al rappresentante dell’ente nominante, Ing. Ludovici, responsabile del settore assicurativo F.I.G.C. Contro tale deliberazione l’incolpato proponeva, dopo il preannuncio di reclamo in data 14 giugno 2007, motivato reclamo alla Corte Federale il successivo 28 giugno, osservando quanto segue: 1- l’incarico affidatogli dalla F.I.G.C., che gli aveva anche chiesto di cooperare con l’Ing. Ludovici, titolare dell’ufficio prima indicato, sarebbe derivato dalla seria competenza professionale nel ramo assicurativo e non dalla sua condizione di tesserato; 2- l’irriducibilità dell’attività prestata nella veste contestata a quella sportiva, che sola, avrebbe potuto integrare il presupposto della violazione addebitatagli e radicante la contestata competenza dell’organo giudicante; 3- la nomina a componente della Commissione aggiudicatrice – nei verbali dei cui lavori egli veniva definito “esperto assicurativo”- non sarebbe stata preclusa da alcuna norma rinvenibile nell’ordinamento federale, essendo solo richiesto al riguardo, dall’art. 48 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C., il possesso della “necessaria competenza tecnicoamministrativa”; coerentemente con il procedimento argomentativo utilizzato per escludere la sussistenza del primo addebito, relativo ad una gara indetta dalla L.N.D., i primi giudici avrebbero dovuto adottare analoga pronuncia anche con riferimento al secondo, attesa l’identità della situazione; 4- che la incompatibilità formale, sulla cui ricorrenza si era fondata la deliberazione reclamata, sarebbe stata cedevole rispetto al comportamento di buona fede in concreto tenuto ed al carattere oggettivo e vincolato della aggiudicazione, da effettuarsi alla stregua del maggior ribasso. Chiedeva, pertanto, la riforma della deliberazione di primo grado e il conseguente annullamento dell’affermazione di responsabilità, nonché l’audizione personale. Nell’intervallo intercorso tra il deposito e la discussione del reclamo entravano in vigore le nuove norme disciplinanti l’assetto della giustizia sportiva, con conseguente trasmigrazione della competenza a giudicare alla Corte di Giustizia Federale, interinalmente prorogata nella propria composizione, frutto della confluenza nel nuovo organo di C.A.F. e Corte Federale. Con decreto del Presidente il presente reclamo veniva assegnato alle Sezioni Unite giurisdizionali in considerazione della particolare importanza della questione. All’udienza di discussione venivano ascoltati reclamante e Procura Federale. Motivi della decisione La deliberazione impugnata non merita censure e va, pertanto, confermata con incameramento della tassa versata dal reclamante. Ed invero, il residuo addebito di cui il reclamante è stato chiamato a rispondere in questa sede riguarda la tenuta di un comportamento radicante un conflitto di interessi tra la posizione funzionale dell’incolpato quale componente la Commissione aggiudicatrice di cui si è detto e l’interesse professionale nonché familiare che egli aveva in relazione alla gara a causa dei rapporti tra una delle società partecipanti alla stessa e la propria figlia. Quanto al carattere oggettivo del conflitto di interessi non v’è materia di incertezza. Ed invero, la posizione funzionale dell’incolpato ben avrebbe potuto prestarsi ad una possibile interferenza nella conduzione della gara, manifestabile nei modi più svariati ed in ipotesi capaci di penalizzare altri concorrenti; la condotta stessa si prestava, altresì al rischio di apparire come fonte di un adempimento non sereno e non imparziale dell’ufficio ricoperto. Il conflitto aveva carattere attuale e concreto, riferendosi non ad una ipotetica e non realizzata posizione funzionale, avendo, al contrario, ad oggetto una concreta e specifica vicenda al cui interno era già stato delineato il ruolo dell’incolpato. Egli non assunse l’unica determinazione che avrebbe potuto eliminare il conflitto di interessi e, quindi, dissipare il rischio o il sospetto che egli non fosse o non apparisse imparziale, e cioè, alternativamente, il rifiuto dell’incarico o l’astensione dalla partecipazione ai lavori della Commissione aggiudicatrice. Entrambi i comportamenti sarebbero stati positivamente esigibili: l’astensione perché essa sarebbe dovuta conseguire, come esattamente osservato dai primi giudici, all’inizio dei lavori ed alla lettura dei nomi delle società partecipanti. Ma anche il rifiuto dell’incarico si sarebbe potuto egualmente pretendere da lui, una volta che, come è emerso dal combinato disposto tra le dichiarazioni difensive dell’incolpato e la discussione orale in questo grado, il Di Cola era perfettamente consapevole della partecipazione della agenzia assicurativa di cui era contitolare la figlia alla gara, tanto che la stessa si era recata con lui a depositare la relativa domanda di partecipazione. Era, pertanto, perfettamente possibile per l’incolpato, una volta appresa la notizia della sua nomina da parte del Comitato di gestione, immediatamente declinare l’incarico sulla base di una circostanza soggettiva della quale era consapevole e partecipe. Naturalmente, non possono assumere valore esimente le rassicurazioni che egli ebbe circa l’insussistenza di cause formali di incompatibilità da parte di giuristi componenti la medesima Commissione aggiudicatrice, perché il disvalore collegato alla condotta dell’incolpato non risiede tanto nella violazione di una specifica norma relativa al compimento dell’incarico affidato, quanto nel mancato apprezzamento, possibile e dovuto al tempo stesso, delle cause che in termini di doverosa opportunità avrebbero dovuto impedirgli di giudicare un procedimento concorsuale nel quale era direttamente e professionalmente interessata la propria figlia. La mancata percezione della grave inopportunità a propria volta non poteva dirsi esclusa o attenuata per un preteso carattere automatico dell’aggiudicazione della gara al massimo ribasso, trattandosi di circostanza che, da un lato, non faceva venir meno il rischio o il sospetto della parzialità e, d’altro canto, non precludeva alla Commissione aggiudicatrice l’esame preliminare della ammissibilità delle domande di tutti i partecipanti alla gara che in astratto si sarebbe potuto risolvere nella esclusione di qualcuno di essi ed anche di chi avesse offerto il maggiore ribasso possibile. Sul concorso di queste considerazioni e circostanze ben può dirsi realizzato il profilo oggettivo della contestazione che ha portato alla affermazione di responsabilità in primo grado dell’incolpato. Resta da considerare altresì l’elemento attinente al possesso della qualità di tesserato dell’incolpato stesso, senza il quale ad avviso del reclamante, non sarebbe configurabile la violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. La tesi è frutto di un evidente equivoco prospettico. Ed invero, la qualità di tesserato è una sorta di condizione immanente alla persona, che può venire in rilievo in ogni manifestazione o attività della stessa, per il semplice fatto oggettivo che una condotta suscettibile di apprezzamento da parte dell’ordinamento sportivo venga posta in essere in quanto capace di compromettere il prestigio e la credibilità del tesserato stesso e di riflesso quelli della Federazione. Da questo punto di vista è indubitabile che i rapporti nel corso dei quali, secondo la norma citata, vanno osservati i principi di lealtà, correttezza e probità vanno ritenuti riferibili all’attività sportiva ogni qual volta essi siano capaci di interessare l’ordinamento sportivo per i loro riflessi in termini di etica, onestà, affidabilità del singolo tesserato e della loro attitudine alla compromissione dell’immagine dell’istituzione sportiva. A ciò si aggiunga che nel caso di specie vi era anche un indiscutibile nesso di continuità tra l’incarico conferito all’incolpato e un’attività oggettivamente strumentale allo svolgimento di quella sportiva, ossia la stipulazione di polizze assicurative a copertura di eventi lesivi riferibili alla Federazione. Il carattere oggettivamente strumentale dell’ufficio rispetto all’attività sportiva rende, come è chiaro, del tutto irrilevante il titolo in forza del quale la preposizione dell’incolpato all’incarico avvenne, se quale esperto assicurativo o quale tesserato. Quel che è certo è che in ogni caso l’incolpato fosse un tesserato, vincolato ai doveri prima citati, e che l’incarico commessogli fosse conferente con lo svolgimento dell’attività sportiva della Federazione. Sotto ogni profilo deve, pertanto, ritenersi integrata la fattispecie disciplinare ascritta all’incolpato con conseguente rigetto del reclamo e conferma della deliberazione di primo grado, anche in punto di entità della sanzione, che peraltro non ha costituito oggetto di specifica impugnazione e si rivela in ogni caso pienamente congrua rispetto alla condotta contestata. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, respinge il ricorso e, per l’effetto, conferma la decisione di primo grado; ordina l’incameramento della tassa.
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