F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.8/CGF DEL 1 AGOSTO 2007 1. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €150.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell’11.6.2007) 2. RICORSO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI CINQUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell’11.6.2007) 3. RICORSO DEL SIG. ALEARDO DALL’OGLIO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell’11.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N.8/CGF DEL 1 AGOSTO 2007 1. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €150.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell’11.6.2007) 2. RICORSO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI CINQUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell’11.6.2007) 3. RICORSO DEL SIG. ALEARDO DALL’OGLIO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell’11.6.2007) Con atto del 24.11.2006, prot. n. 603/232pf/SP/ma, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i sigg.ri Enrico Preziosi, Massimo D’Alma e Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per “avere realizzato più condotte di distrazione” ai danni del Calcio Como S.p.A. in favore del Genoa C.F.C. S.p.A.; quest’ultima società era, a sua volta, chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ex art. 2, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al Preziosi. I fatti posti a base del deferimento, trascritti nell’atto medesimo, risultano dalla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, datata 5.6.2006, attinente al coinvolgimento dei soggetti, “con riguardo ad ipotesi di reato ravvisate dalla Procura della Repubblica di Como, in relazione al fallimento della società Calcio Como S.p.a. (RGNR 8159/04)”. In particolare, sulla scorta del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Como, in data 14.2.2006 - che ha disposto il giudizio immediato per Enrico Preziosi, ascrivendogli episodi di distrazione del patrimonio sociale, realizzati tra il luglio del 2003 e l’agosto del 2004, attraverso operazioni di compravendita di calciatori, in danno del Calcio Como S.p.A. ed a beneficio del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. - la Procura Federale, in un ambito più ampio di fattispecie, ha individuato cinque operazioni rilevanti ai fini disciplinari, e precisamente: a) il trasferimento dal Como al Genoa del calciatore Sasa Bjelanovic, in data 29/08/2003; b) la risoluzione degli accordi di partecipazione tra Como e Juventus per i calciatori Felice Piccolo e Alex Pederzoli, in data 11/07/2003; c) il trasferimento dal Genoa al Como del calciatore Alessandro Colasante, in data 12/01/2004; d) il trasferimento del calciatore Daniele Gregori dal Como al Genoa; e) il trasferimento dal Como al Genoa del calciatore Carlo Gervasoni, in data 16/08/2004. Tali operazioni sarebbero state effettuate in concorso con i Sigg.ri Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio e Massimo D’Alma, succedutisi nel ruolo di Amministratori del Como Calcio S.p.A., all’epoca dei trasferimenti richiamati. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 379 dell’11.6.2006 l’adita Commissione Disciplinare ha inflitto: - a Enrico Preziosi la sanzione dell’inibizione per un periodo di anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Figc; - a Massimo D’Alma la sanzione dell’inibizione per un periodo di anni tre; - ad Aleardo Luciano Guido Dall’Oglio la sanzione dell’inibizione per mesi sei; - alla società Genoa la sanzione dell’ammenda di € 150.000,00. Avverso tale decisione interponevano tempestivo reclamo, avanti a questa Corte di Giustizia Federale, i sigg.ri Preziosi e Dall’Oglio, oltre alla società Genoa C.F.C., richiedendo l’annullamento della decisione impugnata ovvero, subordinatamente, la riduzione delle sanzioni inflitte. I ricorsi - previa loro riunione, per ragioni di connessione e comunque perché aventi ad oggetto la medesima decisione - vengono in decisione all’odierna udienza, avanti alle Sezioni Unite della Corte, alla presenza dei legali delle parti e del rappresentante della Procura Federale, come da verbale. In via preliminare, anche rispetto alla disamina della fondatezza dell’eccezione di prescrizione degli illeciti, sollevata nel corso dell’odierna riunione dalla società Genoa C.F.C., la Corte deve procedere all’esame delle censure svolte dalla difesa del Preziosi nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, relativamente al profilo secondo il quale essa sarebbe stata assunta, secondo il reclamante, senza tenere in considerazione l’atto di deferimento della Procura Federale, né le difese dei deferiti, e sarebbe fondata esclusivamente su circostanze emerse dalle spontanee dichiarazioni, rese in sede dibattimentale avanti alla medesima Commissione Disciplinare dal Dall’Oglio, con riferimento a fatti totalmente diversi da quelli dedotti nell’atto di deferimento e rispetto ai quali i deferiti erano stati chiamati a difendersi. Il motivo di gravame appare fondato e meritevole di accoglimento. Osserva la Corte, infatti, che nella decisione impugnata la Commissione Disciplinare, dopo aver dato preliminarmente atto che “i fatti posti a base del deferimento sono stati analiticamente descritti nell’atto di deferimento e possono essere così sinteticamente riassunti: il G.I.P. presso il Tribunale di Como disponeva il giudizio immediato del Sig. Enrico Preziosi, ascrivendogli episodi di distrazione, realizzati – tra il luglio del 2003 e l’agosto del 2004 – attraverso operazioni di compravendita di calciatori, ai danni del Como Calcio S.p.a. e a beneficio del Genoa Cricket and Football Club S.p.a.” ed avere quindi, con ciò, delimitato l’ambito oggettivo del giudizio alla contestazione, effettuata nei confronti dei soggetti deferiti, della realizzazione di operazioni di mercato finalizzate a depauperare il patrimonio del Como in favore di quello del Genoa (condotta individuata, peraltro, in cinque ben precisi fatti, relativi a trasferimenti attraverso i quali si sarebbe concretizzata l’attività definita di “distrazione”), prosegue osservando che, nell’ambito della propria attività defensionale, “i deferiti hanno evidenziato … l’infondatezza del deferimento, laddove le cessioni dei giocatori indicate non costituirebbero atti di distrazione del patrimonio sociale del Como Calcio e tantomeno rappresenterebbero una lesione dei canoni di lealtà, correttezza e probità che si assumerebbero violati”, tentando di dimostrare, con un’ampia analisi delle singole operazioni contestate, il difetto di rilevanza disciplinare dei fatti contestati, sia singolarmente, sia considerati in modo unitario. Pertanto, dalla gravata pronuncia si ricava che, in ragione di quanto loro contestato nell’atto di incolpazione, i deferiti hanno sviluppato le proprie difese svolgendo argomentazioni e tesi circa la ratio sottesa ad ogni singolo trasferimento, che sarebbe stato, secondo la Procura Federale, strumento di distrazione del patrimonio sociale del Como Calcio S.p.a. Tuttavia, date tali premesse, la parte motiva dell’impugnata deliberazione appare sostanzialmente trascurare e contraddire le medesime: il Giudice di prime cure, infatti, reputa “raggiunta la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle contestazioni rispettivamente loro ascritte” essenzialmente sulla base dei fatti dichiarati in sede dibattimentale dal Dall’Oglio, “con riferimento ai rapporti intercorsi con il Preziosi, in occasione della cessione delle quote della società Como, in particolare agli accordi sottostanti le formali pattuizioni, e al ruolo dallo stesso Preziosi svolto nella gestione di tale società”, tralasciando del tutto di considerare i fatti originariamente contestati ai deferiti, vale a dire gli episodi di distrazione del capitale sociale del Como, in precedenza descritti. Siffatte nuove emergenze probatorie sarebbero sufficienti, secondo la Commissione Disciplinare, a dimostrare la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale a carico del Preziosi e degli altri deferiti, atteso che “le dichiarazioni del deferito Dall’Oglio risultano … assumere piena idoneità dimostrativa in relazione ai fatti di violazione disciplinare attribuiti ai deferiti e segnatamente al perdurante controllo esercitato dal Preziosi sul Calcio Como S.p.a.”. Tuttavia, questa Corte non può esimersi dall’osservare che il postulato “perdurante controllo esercitato dal Preziosi sul Calcio Como S.p.A” non ha mai costituito violazione disciplinare ascritta ai deferiti, ai quali sono stati invece originariamente contestati fatti diversi. La motivazione adottata dall’Organo di prime cure, proseguendo, afferma che “le riscontrate finalità di elusione e di aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria di squadre di calcio che militano nella medesima categoria, acquisto e cessione di calciatori e, più in generale, atti di amministrazione e gestione a vantaggio di una società e in danno dell’altra……integrano perfettamente, a giudizio della Commissione, di per sé, gli estremi della violazione contestata [distrazione del patrimonio sociale, punita ai sensi dell’art. 1 C.G.S.] tanto da far ritenere assorbite le specifiche contestazioni (di distrazione) desunte dalle imputazioni penali. Il deferimento per violazione dell’art. 1 C.G.S., proprio in ragione della natura sussidiaria di tale disposizione, rende dunque superfluo l’esame nel merito delle specifiche contestazioni tratte dai capi d’imputazione enunciati nel decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Como e richiamato nell’atto di deferimento”. In altre parole, la Commissione Disciplinare ha conosciuto di un deferimento per violazione dell’art. 1 C.G.S., norma generale sotto cui l’Organo requirente ha sussunto le “condotte di distrazione ascritte ai Sigg.ri Preziosi, Dall’Oglio e D’Alma”, ma, solo all’esito del dibattimento e senza che nel corso dello stesso la Procura Federale operasse alcuna contestazione suppletiva ai deferiti, ha ravvisato la sussistenza di circostanze di fatto diverse da quelle originariamente contestate, anch’esse astrattamente costituenti illecito disciplinare, ma specificamente tipizzate, queste, dall’art. 16 bis N.O.I.F.. Cosicché, reputate raggiunte le prove della commissione di fatti integranti quest’ultimo illecito, i primi Giudici hanno soprasseduto dall’esame della specifica materia oggetto del deferimento, sulla quale i deferiti avevano evidentemente spiegato le proprie difese, e ha ritenuto gli stessi responsabili, seppure sulla base di condotte diverse, riconducibili a quelle astrattamente previste dalla citata norma (art. 16 bis N.O.I.F.), della violazione dei generalissimi doveri di cui all’art. 1, C.G.S. In buona sostanza, la Commissione Disciplinare ha sanzionato i deferiti trascurando completamente, a quanto è dato ricavare dalla stessa parte motiva della gravata decisione, l’esame del merito delle contestazioni loro mosse; tralasciando di considerare, di conseguenza, le difese dagli stessi svolte in ordine ai fatti contestati; reputandoli, infine, responsabili di violazioni disciplinari basate su fattispecie e riconducibili a condotte non contestate nell’atto di deferimento. Inoltre, la Commissione medesima, a giudizio di questa Corte, è incorsa nell’errore di ricondurre la fattispecie accertata (cioè l’elusione e l’aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria delle squadre di calcio), tipizzata dall’art. 16 bis delle N.O.I.F., alla norma generale e sussidiaria di cui all’art. 1, C.G.S., che, per al contrario e per definizione, si applica esclusivamente alle condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dagli appartenenti all’ordinamento federale, qualora le stesse risultino prive di apposito e specifico regime sanzionatorio. Alla luce di ciò, non può non evidenziarsi come la decisione gravata sia stata assunta sulla base di una sensibile mutatio dei fatti oggetto di deferimento, nonché in applicazione di una norma non riferibile al caso concreto. Tale modus operandi appare a questa Corte lesivo dell’inviolabile diritto di difesa dei deferiti e quindi, in ultima analisi, del fondamentale principio del contraddittorio, della cui assoluta inderogabilità, anche in ambito di procedimento disciplinare, non è lecito dubitare, non solo alla luce del principio costituzionale del giusto processo, ma anche in forza della specifica previsione contenuta nell’art. 33, comma 2, dello Statuto F.I.G.C., secondo la quale “le norme relative all’ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa”. Giova, sul punto, richiamare la consolidata giurisprudenza della Commissione d’Appello Federale, di cui questa Corte costituisce la naturale prosecuzione, nel sistema delineato dall’entrata in vigore dei nuovi Statuto e Codice di Giustizia Sportiva. Costituisce punto fermo della giurisprudenza della C.A.F., infatti, il dato secondo il quale seppur la configurazione giuridica dei fatti contestati, operata della Procura Federale nell’atto di deferimento, non vincoli l’Organo giudicante nella decisione, quest’ultimo è competente a conoscere soltanto di tali fatti storici, siccome enucleati nell’atto di incolpazione e delle eventuali violazioni disciplinari che essi comportino. In altre parole, al Procuratore Federale spetta di ricostruire i fatti in ordine ai quali sono ipotizzabili illeciti disciplinari, laddove all’organo giudicante è assegnato dall’ordinamento il compito di inquadrare la fattispecie concreta in quella astrattamente prevista da una norma, individuando il precetto violato e la sanzione, che da esso discenda. Non è, invece, consentito al giudice di porre a fondameto della propria decisione fatti storici diversi da quelli contenuti nell’atto di deferimento, dovendosi ribadire che ciò “che conta nell’atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale e naturalistico, e non già la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma violata” (C.U. n. 4/C s.s. 1999/2000 – Appello della Fratellanza Sport Sestrese; C.U. n. 28/C s.s. 1999/2000 – Appello dell’A.C. Arezzo e del Sig. Walter Sabatini). Pertanto, seppur libero di ricondurre i fatti descritti dalla Procura Federale alla norma ritenuta applicabile, l’Organo giudicante è vincolato a conoscere soltanto degli accadimenti storici oggetto del deferimento. Ne consegue che, sulla base del deferimento in esame, cui ha fatto seguito l’avviso di convocazione delle parti, con assegnazione dei conseguenti termini a difesa, pienamente utilizzati dalle parti, la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto prendere cognizione e giudicare dei comportamenti postulati come antidoverosi descritti nel capo d’incolpazione; balza all’evidenza, peraltro, che in esso manchi qualsivoglia riferimento, circostanza e contestazione relativa a possibili violazioni dell’art. 16 bis N.O.I.F.. In conclusione, avendo la Commissione Disciplinare non solo avuto cognizione, ma addirittura fondato la propria decisione su fatti diversi rispetto a quelli dei quali i deferiti erano stati chiamati a rispondere, la decisione promanata dal procedimento di primo grado viola il principio del contraddittorio, inteso nella sua più ampia ed onnicomprensiva portata, e, quindi, deve essere annullata ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S. - norma che, va detto per inciso, riproduce pedissequamente, sul punto che qui interessa, quella contenuta nell’art. 33 dell’ante vigente Codice di Giustizia Sportiva, ciò esimendo la Corte da ogni disamina relativa all’applicabilità alla fattispecie della vecchia o della nuova disciplina codicistica - con necessità di rinviare il giudizio alla Commissione Disciplinare Nazionale, affinché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio. La pronuncia di integrale annullamento della decisione gravata, con rinvio pienamente devolutivo, e quindi dell’intera materia, alla Commissione Disciplinare Nazionale, esime questa Corte dall’esame dagli ulteriori motivi di gravame svolti dai reclamanti. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, riuniti i ricorsi, accoglie i ricorsi come sopra riuniti e, per l’effetto, annulla, a norma dell’art. 37, comma 4, C.G.S., la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale perché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio. Ordina la restituzione delle tasse versate.
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