F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 90/CGF – RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 215/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIOCELLE SEBASTIEN SEGUITO GARA HELLAS VERONA/SASSUOLO DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 90/CGF – RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2008 con motivazioni sul COMUNICATO UFFICIALE N. 215/CGF DEL 10 GIUGNO 2008 1) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIOCELLE SEBASTIEN SEGUITO GARA HELLAS VERONA/SASSUOLO DEL 20.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.1.2008) Con preannuncio di reclamo del 25.1.2008 la Hellas Verona F.C. S.p.A. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 30.1.2008, un’ampia memoria difensiva con la quale, sostanzialmente, si deduceva: 1) la non volontarietà dell’intervento falloso che, seppur violento, doveva essere considerato come un tentativo istintivo, scomposto e scoordinato, di togliere il pallone all’avversario. Tale tesi di parte ricorrente evidenziava l’erronea interpretazione e l’inappropriatezza lessicale della definizione “atto di violenza verso un avversario in azione di gioco, disinteressandosi del pallone” adottata dall’arbitro nella descrizione dei fatti; 2) l’eccessiva sanzione inflitta al calciatore Piocelle, considerando: – che nessun danno era stato arrecato all’avversario; – il comportamento complessivamente tenuto dal giocatore, che era andato immediatamente a scusarsi con l’avversario e, al fischio finale, a chiarire l’accaduto con l’arbitro: elementi che, secondo la parte ricorrente, rendevano necessario l’inquadramento dell’evento in questione in un contesto meno grave; e, in conclusione, si chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Sebastien Piocelle ad una gara effettiva. All’odierna camera di consiglio compariva il rappresentante processuale della ricorrente, nella persona dell’Avv. Stefano Fanini, del Foro di Verona, sentito dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S. il quale confermava le tesi difensive espresse in atti. La Corte visto l’art. 35, comma 1.1, C.G.S. per il quale “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; visto l’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. che prevede la squalifica “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti”; ritiene equa la decisione adottata dal Giudice di prime cure. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it