F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 31 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 giugno 2008 1) RICORSO DELL’ A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BONATTO CARLOS EDUARDO, SEGUITO GARA SPORTING PELORO MESSINA/A.S.D. RAGALBUTO DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 31 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 giugno 2008
1) RICORSO DELL’ A.S.D. SPORTING PELORO MESSINA AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE
BONATTO CARLOS EDUARDO, SEGUITO GARA SPORTING PELORO
MESSINA/A.S.D. RAGALBUTO DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la
Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.2008)
Con ricorso del 21.1.2008 la A.S.D. Sporting Peloro Messina ha impugnato la decisione del
Giudice Sportivo che aveva comminato – in relazione alla gara svoltasi il 12.1.2008 contro la A.S.D.
Regalbuto - la sanzione della squalifica di tre gare effettive al proprio calciatore Carlos Eduardo
Bonatto per aver quest’ultimo colpito un avversario.
A sostegno del ricorso la A.S.D. Sporting Peloro Messina deduceva la errata valutazione della
gravità del fatto e della situazione da parte del Giudice Sportivo il quale avrebbe irrogato la sanzione
sulla base di un referto arbitrale ritenuto inesatto ed incompleto. In particolare si sosteneva che il
giocatore non avrebbe reagito sferrando un pugno all’avversario, bensì una semplice gomitata e che,
comunque, il comportamento sarebbe stato in qualche modo giustificato dallo stato di stress psicofisico
del calciatore.
La ricorrente chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione e, in via subordinata, l’annullamento
della squalifica.
Il ricorso è infondato.
La decisione di primo grado appare corretta dal momento che il Giudice Sportivo ha fondato la
propria decisione sul referto arbitrale che appare chiaro e inequivocabile ed al quale va riconosciuta
valenza probatoria qualificata in assenza di vizi logici o contraddizioni evidenti. Il ricorrente si limita
a prospettare invece una diversa ricostruzione dei fatti priva di alcun effettivo riscontro.
Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Peloro
Messina di Messina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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