F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 31 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 giugno 2008 2) RICORSO DELL’ A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE AMAR FEDERICO JUAN SEGUITO GARA PRO CAPOTERRA 2000/ALGUER DEL 12.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del 16.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 31 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 giugno 2008
2) RICORSO DELL’ A.S.C. PRO CAPOTERRA 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE AMAR
FEDERICO JUAN SEGUITO GARA PRO CAPOTERRA 2000/ALGUER DEL 12.1.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 359 del
16.1.2008)
Con ricorso del 21.1.08 la A.S.C. Capoterra ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che
aveva comminato – in relazione alla gara contro l’Alguer del 12.1.2008 - la squalifica di cinque
giornate al proprio giocatore Juan Federico Amar per aver commesso fallo da tergo su di un
avversario, averlo afferrato per la testa schiacciandolo a terra ed aver poi offeso, all’atto
dell’espulsione, l’arbitro.
Secondo la ricorrente il filmato relativo alla gara dimostrerebbe la estraneità del calciatore ai fatti,
il fallo si sarebbe verificato durante un’azione di giuoco e comunque la sanzione sarebbe
sproporzionata all’evento.
Il ricorso non è fondato.
Al riguardo è, in primo luogo, da osservare, che la società ricorrente, in evidente contraddizione,
afferma, da una parte, che “il fallo contestato era un normale fallo di gioco, a seguito del quale è
seguito un semplice diverbio tra i due contendenti, in alcun modo esso non è degenerato”; dall’altra,
asserisce che “il filmato relativo alla gara dimostra la assoluta estraneità del calciatore ai fatti
imputati”.
E’ evidente, allora, che non già l’estraneità del calciatore al fatto contestato entra in giuoco, bensì
una diversa qualificazione del fatto contestato al calciatore.
In secondo luogo è da ricordare che, ai sensi dell’art. 35 C.G.S. gli Organi di Giustizia Sportiva
hanno facoltà di utilizzare “anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica
e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o
allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Nella specie, non solo la ricorrente non ha
precisato se il filmato indicato nel ricorso fosse in grado di offrire quelle garanzie tecniche e
documentali richieste dalla norma, ma è evidente come la ripresa televisiva (presumibilmente
amatoriale) si riferisca – stando proprio al tenore del ricorso – al calciatore espulso e non a soggetto
diverso, con la conseguenza che essa risulterebbe comunque inutilizzabile come fonte di prova.
Non resta, pertanto - in applicazione di quanto previsto dal punto 1.1. del richiamato art. 35
C.G.S., a tenore del quale i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati
in occasione dello svolgimento della gara – che confermare la decisione del giudice in ordine
all’addebito contestato.
Quanto alla sanzione irrogata la Corte ritiene equo limitarla a sole tre giornate riducendo
conseguentemente la squalifica comminata.
Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dell’A.S.C.
Pro Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari), ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Amar
Federico Juan, a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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