F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 31 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 giugno 2008 3) RICORSO DELL’ A.S.D. MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/MARCA TREVIGIANA CALCIO DEL 29.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 31 gennaio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 20 giugno 2008 3) RICORSO DELL’ A.S.D. MARCA TREVIGIANA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A 5/MARCA TREVIGIANA CALCIO DEL 29.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008) Con ricorso introdotto nelle forme e termini regolamentari, l’A.S.D Marca Trevigiana Calcio a 5 ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008 con la quale il detto giudice ha respinto il reclamo dell’odierna ricorrente, omologando l’incontro fra la stessa e la Napoli Calcio a 5 con il risultato di 1-1 conseguito sul campo. Tanto in prime, quanto in seconde cure, l’appellante deduce che alla gara in discorso aveva irregolarmente partecipato il calciatore Carlos Luiz Chilavert in corso di squalifica per non aver compiutamente scontato precedente sanzione. Osservava, ed osserva, in particolare la ricorrente, che il detto atleta era stato squalificato in Italia al termine della Stagione Sportiva 2004/2005 per dodici giornate effettive di gara e che, trasferitosi in Spagna presso due distinte società nei campionati 2005/2006 e 2006/2007, non avrebbe scontato, tanto meno interamente, la detta sanzione secondo quanto risulterebbe dal sito ufficiale della Federazione spagnola. Assume quindi la società Trevigiana che, in conseguenza di tale stato di cose, il Chilavert, tornato in Italia e tesserato per la Napoli Calcio a 5 per il campionato 2007/2008, avrebbe illegittimamente partecipato alla gara per cui è procedimento, con le conseguenze di regolamento sul risultato della stessa. Il ricorso è infondato e va respinto. Come questa Corte ha già avuto modo di pronunciare con decisione 16.1.2008 di cui a Com. Uff. n. 77/CGF, la sussistenza di sanzioni disciplinari, anche residue, per calciatori provenienti da federazioni estere, deve necessariamente risultare dal Certificato di Trasferimento Internazionale, a nulla rilevando altre fonti informative, in quanto non ufficiali. La stessa Corte, nel procedimento conclusosi con la richiamata decisione, ha avuto modo di accertare, previa acquisizione del documento dal competente Ufficio Federale, che il C.T.I. riguardante il calciatore Chilavert, rilasciato dalla Federazione spagnola nel settembre 2007, non presenta alcuna indicazione di giornale di squalifica non ancora scontate, e comunque nessuna “pendenza” disciplinare, con la conseguenza che la partecipazione dell’atleta nelle fila del Napoli Calcio a 5 alla gara con la Marca Trevigiana si manifesta del tutto legittima, non presentando alcun profilo di irregolarità. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.S.D. Marca Trevigiana Calcio a 5 di Castelfranco Veneto (Treviso) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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