F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 17 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 02 marzo 2009. 2) SEMPRINI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 3.6.2010 SEGUITO GARA JUNIOR TORCONCA/POGGIO BERNI DEL 3.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 46 del 5.6.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 17 luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 02 marzo 2009.
2) SEMPRINI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 3.6.2010 SEGUITO GARA JUNIOR TORCONCA/POGGIO BERNI DEL 3.5.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 46 del 5.6.2008)
Il calciatore Gianni Semprini ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna di cui al Com. Uff. n. 46 del 5.6.2008 relativa alla gara Torconca/Poggio Berni del Campionato di 3^ Categoria, disputatasi a Riccione il 3.5.2008. Con tale provvedimento la detta Commissione, tra l’altro, confermava le statuizioni del Giudice Sportivo che aveva squalificato l’odierno ricorrente fino al 31.12.2010 per aver aggredito l’arbitro dell’incontro. Il ricorso è, all’evidenza, inammissibile. Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale portata dall’art. 31 del detto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “giudice di secondo grado” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44, comma 1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale. L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione. Nel caso che ne occupa il calciatore Semprini si è rivolto a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così ed in maniera del tutto anomala richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio, determinando in tal modo l’inammissibilità del proposto gravame e l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Semprini Gianni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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