F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 28 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA C5/FUTSAL CARMENTA DEL 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 282 del 18.12.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 28 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PETRARCA PADOVA C5/FUTSAL CARMENTA DEL 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 282 del 18.12.2008) L’A.S.D. Petrarca Padova ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, il quale, respingendo il ricorso presentato in data 9.12.2008, ha omologato il risultato di 1-5 della gara Petrarca Padova/Futsal Carmenta disputata il precedente 6 dicembre, valevole per il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie B - Girone B. In particolare la società reclamante lamenta la irregolarità della gara, poiché alla stessa avrebbe partecipato in posizione non corretta il calciatore Secchi Luiz Paulo, essendo stato questi sì tesserato in Italia dal 17.10.2008 presso la Futsal Carmenta, ma non in presenza del Certificato di Trasferimento Internazionale, indispensabile per tutti i calciatori in precedenza tesserati per Federazione estera riconosciuta dalla F.I.F.A (nella specie la UCS Cortiana presso la Federazione Brasiliana). La società reclamante soggiunge di aver richiesto per le vie brevi alla Federazione Brasiliana l’invio di una certificazione attestante il curriculum del calciatore, da produrre a questa Corte quale prova inconfutabile dell’effettivo tesseramento del medesimo presso detta Federazione, ma questa si è dichiarata disponibile ad inviare la certificazione solo previa richiesta della F.I.G.C.. Pertanto la ricorrente chiede che la documentazione venga acquisita d’ufficio da parte di questa Corte e conseguentemente che il reclamo venga accolto, con la comminazione alla Futsal Carmenta della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17 commi 1 e 5, lett. a), C.G.S., per effetto dell’irregolare schieramento del calciatore Secchi. Chiede altresì che vengano trasmessi gli atti alla Procura Federale per l’accertamento in merito alla posizione del calciatore. All’udienza di discussione il difensore della reclamante ha illustrato oralmente i motivi dell’impugnazione per il cui accoglimento ha insistito. Il reclamo va rigettato. Invero la decisione del giudice di prime cure si è fondata sulle risultanze dei riscontri effettuati presso il competente Ufficio Tesseramenti, in base alle quali il Secchi era tesserato in Italia in favore della società Futsal Carmenta dal 17.10.2008. Questa Corte non può non dare credito a siffatta attestazione, astrattamente plausibile in quanto proveniente dall’Organo al quale l’ordinamento federale, nella sua attuale conformazione, attribuisce la specifica competenza con carattere di ufficialità e con effetti vincolanti, assolvendo altresì ad una funzione di pubblicità verso i terzi. Tanto affermato, questi giudici constatano, peraltro, che nel vigente sistema l’attestazionepubblicità dell’Ufficio Tesseramenti consegue solamente alla mera dichiarazione della parte interessata (di per sé sufficiente) di trovarsi nelle condizioni previste dall’ordinamento e non anche ad indagini al riguardo espletate e risolvendosi l’attestazione stessa, appunto, in un mezzo perchè quella dichiarazione possa essere conosciuta dai terzi. Pertanto, poichè dagli atti di causa (in particolare, documentazione prodotta dalla ricorrente) emerge l’esistenza di ragionevoli dubbi circa la veridicità della dichiarazione resa dalla parte, questa Corte, ferma la pronuncia di rigetto, ritiene opportuno nel contempo inviare gli atti alla Procura Federale, affinché essa si attivi nei modi ritenuti più convenienti per gli accertamenti del caso. Con la precisazione che il conseguente eventuale riconoscimento di irregolarità e di responsabilità potrà condurre ad una successiva caducazione della presente pronuncia. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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