F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 06 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DEL SIG. PORTA OTTAVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPRIA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – ASSEMBLEA ELETTIVA DELL’8 FEBBRAIO (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – Com. Uff. n. 48 del 3.2.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 06 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 02 marzo 2009.
1) RICORSO DEL SIG. PORTA OTTAVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPRIA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - ASSEMBLEA ELETTIVA DELL’8 FEBBRAIO
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – Com. Uff. n. 48 del 3.2.2009)
Con provvedimento del 3.2.2009 il Collegio di Garanzia Elettorale insediato presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta ha ritenuto inammissibile la candidatura del ricorrente, nel presupposto che non erano state raggiunte le cento “candidature” necessarie a soddisfare il disposto dell’art. 8 lett. n) del Regolamento elettorale. Dal verbale del 2 febbraio risulta, invero, che erano state presentate complessivamente 113 designazioni a favore della predetta candidatura, delle quali tuttavia: a) 7 espresse da società non aventi diritto al voto; b) 5 da dirigenti privi di legittimazione e c) 26 presentate anche a sostegno di altro candidato (c.d. doppie): e così complessivamente soltanto 75 da considerarsi valide. E’ da osservare preliminarmente che, anche se si volessero in ipotesi considerare utili, nonostante i vizi innanzi menzionati, le designazioni indicate alle lettere a) e b) che assommano complessivamente al numero di 12, il risultato non cambierebbe, poiché le rimanenti non riuscirebbero comunque a pervenire alle richieste 100 unità, una volta sottratte le 26 inficiate da una duplicità di indicazioni (113 – 26 = 87, mentre 87 + 12 = 99). Per questa ragione il ricorrente ha denunciato come illegittime soltanto le 26 sopra ricordate, posto che la valutazione in merito alla presenza del vizio ad esse relativo è l’unica a rivelarsi determinante ai fini della decisione. Al riguardo le censure espresse nel ricorso non si presentano, tuttavia, in alcun modo apprezzabili, in quanto si risolvono esclusivamente nella asserita “evidente violazione del principio della trasparenza e pertanto della legittimità sportiva”. Ora, a parte la indubbia genericità ed apoditticità di un siffatto gravame, può ricordarsi che questa Corte ha già avuto più volte occasione di pronunciarsi in argomento (v., per esempio, la decisione sul ricorso Molinari), rifacendosi al disposto dell’art. 8 del Regolamento Elettorale Lega Nazionale Dilettanti, il quale prescrive che le società legittimate indichino un solo candidato. Cosicché, in assenza di un principio espresso atto a conservare, in presenza di indicazioni multiple, la designazione compiuta, chiaramente prevedendo quale di esse debba avere prevalenza, non rimane all’interprete altra soluzione possibile che quella di considerare invalide tutte le predette indicazioni. Ed infatti – ha chiarito ancora la Corte – diversamente opinando, si lascerebbe spazio alle più disparate interpretazioni, senza che possa essere attribuita alcuna certezza in ordine alla reale volontà manifestata dal sottoscrittore. Può ancora aggiungersi, contro l’opinione che la prima delle indicazioni sia da ritenere prevalente rispetto alle successive, l’argomento secondo il quale con altrettanta coerenza sarebbe viceversa sostenibile nel silenzio del legislatore che la seconda ed in genere le ulteriori manifestazioni di volontà siano idonee a manifestare una volontà di revoca rispetto alle precedenti. Ciò premesso, è doveroso prendere altresì atto, per ragioni di completezza, della circostanza che con memoria difensiva aggiuntiva il ricorrente dedica un cenno anche all’altra ragione di invalidità rilevata dal predetto Collegio di Garanzia Elettorale e consistente per alcune schede – come si è sopra ricordato – nell’asserito difetto di legittimazione del firmatario. Sul punto è, però, da rilevare che la memoria in questione non risulta sottoscritta dall’interessato, né da un suo ipotetico legale; che essa non sviluppa censure precedentemente formulate, ma ne introduce di nuove, ampliando in tal modo l’originario thema decidendi; che, infine nel merito tenta senza successo di addossare soggettivamente alla “Commissione” l’inesistente onere di effettuare in materia preventivi accertamenti in merito alla legittimazione ed alla competenza dei soggetti firmatari delle sottoscrizioni, al fine di prevenire possibili pregiudizi per i candidati e, nella specie, per esso reclamante. Ne consegue la reiezione del ricorso come infondato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Porta Ottavio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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