F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009. 2) RICORSO DEL SIG. MAZZA SANDRO, RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELLA SSC VENEZIA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 05 marzo 2009. 2) RICORSO DEL SIG. MAZZA SANDRO, RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELLA SSC VENEZIA S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009) Con reclamo tempestivamente e ritualmente proposto, il signor Mazza Sandro, impugnava davanti a questa Corte la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009 con la quale il Giudice di prime cure in esito al procedimento disciplinare instaurato dal Procuratore Federale, per le violazioni in epigrafe indicate, infliggeva al prefato la sanzione dell’inibizione per mesi 6. Il ricorrente, Dott. Sandro Mazza, in via preliminare e pregiudiziale deduce a sostegno della richiesta, declaratoria di improcedibilità del deferimento, l’assenza della qualifica di tesserato F.I.G.C. all’epoca degli eventi che hanno dato luogo al deferimento stesso. La Corte rileva, dopo aver udito le Parti, che i componenti del Collegio Sindacale di una società professionistica di calcio non possono considerarsi tesserati F.I.G.C., rivestendo gli stessi lo status di organi di controllo interni alla società e non di organi muniti di rappresentanza legale; risultano pertanto, soggetti alla responsabilità civile o responsabilità organica nei confronti della società, ma privi di qualunque responsabilità disciplinare per l’ordinamento sportivo. La Corte, pertanto, ritiene sulla scorta delle superiori argomentazioni, improcedibile il deferimento nei confronti del signor Mazza Sandro in quanto non assimilabile a tesserato F.I.G.C.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Sandro Mazza, dichiarando improcedibile il deferimento del Procuratore Federale. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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