F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 06 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 19/CGF del 08 settembre 2008 1) RICORSO DEL CALCIATORE BALLERI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE LIVORNO/ATALANTA DEL 23.12.2007 E ATALANTA/LIVORNO DEL 4.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 24.7.2008) 2) RICORSO DELL’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO DEGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 24.7.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/CGF del 06 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 19/CGF del 08 settembre 2008 1) RICORSO DEL CALCIATORE BALLERI DAVID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE LIVORNO/ATALANTA DEL 23.12.2007 E ATALANTA/LIVORNO DEL 4.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 24.7.2008) 2) RICORSO DELL’ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO DEGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 24.7.2008) Con atto del 4.7.2008, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti, il tesserato David Balleri, all’epoca dei fatti calciatore e capitano dell’A.S. Livorno Calcio. In primo luogo (lett. a), la Procura ha sostenuto che, in violazione dell’art. 7, comma 1, C.G.S., lo stesso avesse concordato con altro tesserato, Gian Paolo Bellini, calciatore e capitano dell’Atalanta B. C., ed in concorso con altre persone non identificate, il risultato di pareggio nella gara del 23.12.2007, tra l’A. S. Livorno Calcio e l’ Atalanta B. C., al fine di garantire una posizione di vantaggio in classifica alla propria squadra, risultato poi concretizzatosi a mezzo di comportamenti in campo atti ad alterare il corretto svolgimento dell’incontro. In secondo luogo (lett. b), il Balleri avrebbe, in violazione della medesima norma, concordato il risultato di pareggio, della gara tra Atalanta e Livorno, del 4.5.2008, non verificatosi infine, con il Bellini ed altre persone non identificate, accordandosi per l’alterazione del corretto svolgimento della prestazione, al fine di garantire un risultato utile alla propria squadra, quale contropartita del favore prestato agli avversari nella gara d’andata del 23.12.2007. Infine (lett. c), al Balleri è stata ascritta la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver tenuto comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, richiesti dalla norma in discorso, sia nella reazione violenta avuta al verificarsi della terza segnatura dell’Atalanta, nonché in fase d’audizione davanti agli organi inquirenti. Le accuse mosse dalla Procura Federale si fondano su dichiarazioni e comportamenti tenuti dal Balleri e dal Bellini nel finale della partita del 4.5.2008, tra Atalanta e Livorno, attestati dalle relazioni dei Collaboratori della Procura Federale incaricati per il controllo della gara, e ritenuti dall’accusa un comportamento antiregolamentare. Il primo calciatore ha rivolto all’avversario, all’atto di rientrare negli spogliatoi, l’espressione “quando mi hai chiesto il pareggio te l’ho dato, pezzo di merda!..”, colpendolo alla schiena con una bottiglietta di plastica. Il Bellini, a sua volta, non ha reagito né verbalmente né fisicamente alle azioni dell’avversario ed ha negato, nell’audizione post partita, di essere stato oggetto d’ingiurie o di recriminazioni da parte degli avversari. Il Balleri, sentito nell’immediato post partita, ha confermato le espressioni pronunciate uscendo dal terreno di gioco, precisando in un primo momento che le stesse si riferivano alla gara d’andata tra Livorno ed Atalanta, aggiungendo, poi, che non vi sarebbe stato, d’altro lato, alcun accordo volto ad alterare il regolare svolgimento dell’incontro. In una seconda audizione, il Balleri definiva uno “sfogo” la frase incriminata. Dagli elementi assunti la Procura ha ritenuto che il Balleri, insieme al Bellini, si sia anticipatamente rappresentato l’evento d’alterazione della gara e della classifica, verificatosi nel girone d’andata e non in quello di ritorno. Con il medesimo atto, il Procuratore Federale ha citato in giudizio l’A.S. Livorno Calcio, per violazione dell’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva conseguente al comportamento tenuto dal Balleri, quale suo tesserato. Con Com. Uff. n. 9/CDN, del 24.7.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale, valutati i fatti, ha, in primo luogo ritenuto di non poter tener conto di alcune dichiarazioni rese dal Balleri, irritualmente verbalizzate. In secondo luogo, ha affermato che le dichiarazioni, sia rese dal Balleri in sede d’audizione, sia, precedentemente, oggetto di relazione dei Collaboratori dell’Ufficio di Procura, in quanto raccolte in atti ufficiali, fonti privilegiate di prova, abbiano piena valenza probatoria. Risulta provato, con esse, solo che la frase incriminata sia stata pronunciata dal Balleri, e quale sia il significato in equivoco delle parole effettivamente pronunciate, non essendo dalle stesse dimostrato l’accordo per fini illeciti tra il Balleri ed il Bellini. Infine, la Commissione Disciplinare Nazionale, ha desunto, dalla lettura coordinata delle dichiarazioni rese dal Balleri, con le altre risultanze istruttorie, in altre parole le dichiarazioni del Bellini, di Antonio Filippini, di Emanuele Filippini, di Alessandro Grandoni e di Simone Padoin, la forte aspettativa dei calciatori dell’A. S. Livorno Calcio, poi tradita dal risultato negativo, ad un atteggiamento remissivo degli avversari dell’ Atalanta, non interessati, in quanto esenti dal rischio di retrocedere nella serie cadetta, ad una vittoria. Non ha ritenuto emerga con certezza, dalle dichiarazioni dei calciatori, la prova d’accordi tra i due capitani, essendo gli elementi addotti suscettibili d’”interpretazioni alternative”, “equivoci e non convincenti”, privi di “valenza probatoria se non in termini possibilistici”. Per questo motivo la Commissione Disciplinare Nazionale conclude per la responsabilità del Balleri, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., essendo il suo comportamento sleale e scorretto, ma non essendo provata la sussistenza dell’accordo per l’alterazione del risultato delle gare, atta a giustificare l’applicazione dell’art. 7 C.G.S.. Dichiara, infine, assorbita la questione circa la sussistenza della mancata collaborazione, della contraddittorietà e falsità delle dichiarazioni totalmente o parzialmente ritrattate dal deferito, condannando il Balleri a quattro mesi di squalifica e l’A. S. Livorno Calcio al pagamento di un’ammenda di € 25.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva. Avverso tale decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, il signor David Balleri ha proposto impugnazione con riserva dei motivi, con atto del 25.7.2008, con richiesta contestuale di copia integrale di tutti gi atti ufficiali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 del Com. Uff. n. 89/A del 24.4.2008 e 37 C.G.S., nonché di essere sentito ai sensi dell’art. 37 C.G.S.. Con atto del 30.7.2008, la difesa del Balleri ha specificato i motivi di ricorso avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale e proposto istanza di essere sentita e di partecipare alla discussione orale. Con primo motivo, è stata lamentata la quasi integrale carenza di motivazione, tale da rendere non comprensibile i motivi ed in relazione a quali fatti sia stata irrogata la sanzione, non essendo individuabile il comportamento sleale e scorretto del Balleri, sulla cui base è stata giustificata la condanna. La difesa sostiene (affermando di tirare ad indovinare) che unicamente la frase, in precedenza riportata, rivolta dal Balleri al Bellini, sembra giustificare la condanna, ur non comparendo la stessa nel capo d’incolpazione, ed essendo già stata, per la stessa, irrogata ammenda di € 5.000,00 (Com. Uff. n. 259 del 6.5.2008 della Lega Nazionale Professionisti) nei confronti del Balleri, poi ridotti a € 2.000,00 (Com. Uff. n. 181/CGF 16.5.2008), dallo stesso Giudice Sportivo. Se per gli altri deferiti sono stati ritenuti coperti da giudicato i fatti successivi alla partita del 4.5.2008, non altrettanto sarebbe avvenuto per il Balleri, responsabile, per la sua difesa, di un peccatum cogitationis, dovuto all’aspettativa di “disimpegno della squadra avversaria ormai paga e salva”. Per questo, la difesa del Balleri conclude sostenendo che la motivazione della decisione sia censurabile perché, dopo aver affermato l’insussistenza di prove in merito ai fatti contestati, ha pronunciato condanna per fatti non definiti e diversi da quelli contestati dall’accusa. Con secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente lamenta la mancata considerazione di circostanze, utili a dare prova dell’insussistenza dei fatti. In primo luogo, viene affermata la mancata analisi, in sede di decisione, della lettura della frase pronunciata dal ricorrente al Bellini, quale mero sfogo dovuto alla retrocessione, come sostenuto dalla difesa con memoria difensiva del 15.7.2008 e in sede di discussione orale. Tale tesi sarebbe suffragata dal contesto di lite generale, dall’atteggiamento del Balleri e da numerosi riscontri esterni (dichiarazioni successive del Balleri, condotte delle squadre e dei calciatori, dichiarazioni di questi ultimi in corso d’indagini, mancata richiesta di assistenza legale in sede di convocazione dagli organi inquirenti). In secondo luogo, la difesa ha sostenuto che nella decisione non sono state valutate le condotte di gara del Balleri, in entrambe le gare prese in considerazione, incompatibili con l’ipotesi d’accordo illecito. La prova audiovisiva di tali condotte, ammessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, non è stata, infatti, presa in considerazione in sede di motivazione. In terzo luogo, il Giudice di primo grado non avrebbe neppure preso in considerazione il fatto che non vi sarebbe stata alcuna aggressione fisica da parte del Balleri, nei confronti del Bellini, essendo non lesivi i colpi inferti con una bottiglietta di plastica vuota, e che l’atto non potesse neppure essere qualificabile come ingiuria reale, come affermato dal Procuratore Federale in udienza e contestato dalla difesa. Il Giudice avrebbe, invece, dato per appurato il verificarsi dell’aggressione fisica, non dando rilievo alle argomentazioni di entrambe le parti, in sede d’udienza. Infine, la difesa del Balleri ha ritenuto che la decisione di primo grado abbia ignorato l’effettivo significato delle dichiarazioni rese dal Bellini, nel contesto in cui sono state rese, essendo il suo comportamento, a seguito dell’aggressione verbale degli avversari al momento del rientro negli spogliatoi, prova di “sangue freddo”, e finalizzato ad evitare conseguenze peggiori, in una situazione di tensione e pericolo. Con un ultimo motivo, proposto in subordine, la difesa del Balleri contesta l’eccessività della squalifica di quattro mesi inferta all’assistito, se posta in raffronto con casi anche maggiormente gravi (Sculli), affrontati dalla giurisprudenza del Giudice Sportivo. Con terzo atto dell’ 1.8.2008, l’impugnante ha proposto eccezione preliminare, lamentando la mancata garanzia del principio del contraddittorio, non avendo il Livorno Calcio, ricorrente avverso la medesima decisione, quale responsabile oggettivo, né comunicato al Balleri, a mezzo telegrafico, l’impugnazione con contestuale richiesta di copia degli atti, né depositato in copia l’atto contenente i motivi di gravame per conoscenza al Balleri. Data la stretta connessione tra la posizione giuridica sostanziale e processuale del Livorno Calcio e del Balleri, la mancata conoscenza, da parte di quest’ultimo dei motivi di gravame del primo menomerebbe, infatti, il suo diritto a difendersi, realizzandosi “un giudizio a contraddittorio impari”. Il Balleri, infatti, secondo la difesa, deve essere considerato “controparte” dovendo intendersi tale espressione, utilizzata dall’art. 37 C.G.S., riferib le alle “altre parti del giudizio”. Per questo motivo il ricorrente ha proposto istanza di estrazione di copia dei motivi d’impugnazione del Livorno Calcio. Con atto del 25.7.2008 anche l’A. S. Livorno Calcio ha annunciato la sua volontà di proporre ricorso avverso la medesima decisione del giudice sportivo, richiedendo copia degli atti ufficiali. Con successivo atto del 30.7.2008, la difesa del Livorno Calcio ha depositato reclamo motivato avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, affermando, in primo luogo, l’assenza della responsabilità oggettiva ascritta alla società, non sussistendo alcuna condotta antidoverosa da parte dell’ex tesserato Balleri e, per conseguenza, alcun riflesso disciplinare sulla società d’appartenenza del tesserato. Per ciò che riguarda l’ingiuria seguita dai colpi inferti con la bottiglia d’acqua, infatti, la difesa del Livorno Calcio afferma la già avvenuta pronuncia del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 259 del 6.5.2008 della Lega Nazionale Professionisti), riformata da successiva decisione della Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 181/CGF 16.5.2008). Dunque, una volta esclusa l’ipotesi d’illecito sportivo a carico del calciatore, “il provvedimento gravato dovrà essere annullato per violazione del principio del ne bis in idem da parte del primo Giudice” In subordine, la reclamante ha affermata la genericità e l’indeterminatezza del comportamento asseritamene antidoveroso compiuto dal proprio tesserato e come siffatto comportamento non possa aver dato luogo alla violazione dell’articolo 1, comma 1 C.G.S.. Mancando la prova del fatto, come affermato dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale, la naturale conseguenza sarebbe stata il proscioglimento del tesserato medesimo e della società. Quanto, poi, allo specifico tema della sussistenza della responsabilità oggettiva per la quale le è stata irrogata la sanzione pecuniaria impugnata, la reclamante ha inteso puntualizzare di non aver dato luogo a nessun inadempimento od omissione sull’operato dei propri tesserati per arginarne i presunti (od ignoti) comportamenti illeciti, peraltro negati in prime cure. Dunque, richiamati anche i principi della responsabilità aquiliana tratteggiata dall’art. 2043 c.c. e fatto riferimento a pronunzie di Organi di Giustizia Sportiva in merito alla congruità delle sanzioni in rapporto alla gravità dei fatti ai quali le stesse fanno riferimento, l’A.S. Livorno ha concluso chiedendo alla Corte di revocare la sanzione di € 25.000,00 irrogata in primo grado. In data 1.8.2008 i patroni del Balleri hanno inviato una nota nella quale, dato atto di aver ricevuto dalla difesa dell’A.S. Livorno copia dell’appello da quest’ultima proposto, hanno rinunciato all’eccezione di difetto di garanzie difensive precedentemente sottoposta. All’odierna udienza sono intervenuti il Dr. Chiné e l’avvocato Brienza, per la Procura Federale, gli avvocati Frullano e Mannucci per il Balleri e l’avvocato Martini, delegato dall’avvocato Grassani, per l’A.S. Livorno. Tutti si sono riportati ai rispettivi atti scritti ed alle conclusioni già rassegnate. In particolare il rappresentante della Procura ha inteso precisare che le condotte contestate al Balleri sono chiare e la Commissione Disciplinare Nazionale ben aveva il potere di riqualificarle ai fini dell’individuazione della norma violata (art. 1 anziché 7 C.G.S.). Sulla presunta violazione del principio del ne bis in idem poi, egli ha precisato che la frase del tesserato presa in considerazione avesse riscontro nella gara d’andata tra le due compagini ed è di indubbio rilievo disciplinare, anche ad escludere l’accordo illecito. Ha aggiunto, poi, l’irrilevanza dell’argomento della difesa del Balleri sulla mancata esplicitazione, nella decisione impugnata, delle ragioni del mancato uso del filmato della gara d’andata, in quanto pacifica la ricostruzione della vicenda. Quanto, poi, agli argomenti della difesa del Livorno, ha confermato che la responsabilità oggettiva ascritta non realizza – come indicato nell’atto d’appello – un’ipotesi di culpa in vigilando e, dunque, non conferente è il richiamo all’art. 2043 c.c.. Infine, ancora con riferimento alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem, il rappresentante della Procura ha ulteriormente precisato che gli atti in base ai quali il Giudice Sportivo aveva emanato le proprie determinazioni non contenevano le complete relazioni dei collaboratori della Procura Federale propriamente sui punti riguardanti condotte dalle quali si potesse evincere la possibilità della consumazione di un illecito. I - Preliminarmente la Corte deve prendere atto della rinuncia della difesa del Balleri all’eccezione, sottoposta con istanza di estrazione dell’1.8.2008, di violazione delle garanzie processuali realizzata dall’incompiuta conoscenza degli atti (in particolare, dell’appello dell’A.S. Livorno, non comunicato alla difesa medesima). L’avvenuto superamento delle ragioni per le quali l’eccezione è stata sollevata rende non necessaria alcuna pronunzia della Corte sul punto. II – La seconda questione sulla quale la Corte deve pronunciarsi, ancora preliminarmente al merito, risiede nell’argomento – sottoposto da entrambe le difese dei sanzionati, benché ciascuna per i diversi profili d’interesse – che considera la sanzione applicata dalla Commissione Disciplinare Nazionale come ulteriore rispetto a fatti già venuti alla cognizione del Giudice Sportivo e autonomamente da quest’ultimo valutati circa la loro potenziale lesività, con conseguente autonoma applicazione di altre sanzioni disciplinari. L’argomento non ha pregio e deve essere respinto. Ritiene la Corte che la fattispecie ha preso avvio da un atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di più tesserati per la presunta violazione dell’art. 7, comma 1, C.G.S., il quale concerne l’illecito sportivo e l’obbligo di denunzia. Per siffatta grave violazione le regole procedurali contenute nel C.G.S. sono contenute in un apposito Titolo del C.G.S. (il V, artt. 40 e ss.) e prevedono che l’iniziativa appartenga alla Procura Federale la quale, esperita la necessaria istruttoria, emetta poi - ricorrendone i presupposti - l’atto di deferimento di cui all’art. 32, comma 5, C.G.S., instaurando il giudizio innanzi al Giudice competente (per territorio e grado). Dunque, è di ogni evidenza che il Giudice Sportivo, ancorché avesse avuto a disposizione tutti gli elementi idonei a presumere l’esistenza di un illecito sportivo, non avrebbe potuto pronunciarsi in ordine ad esso, essendo rimessa la competenza alle Commissioni disciplinari quale “Giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale”, ai sensi dell’art. 30 C.G.S.. Ciò spiega, peraltro, come le condotte dei tesserati siano state sanzionate dal Giudice per i fatti da lui conosciuti (e si è dimostrato che ciò non è avvenuto nella loro originaria consistenza, non avendo avuto il Giudice Sportivo visione dei rapporti dei collaboratori della Procura Federale presenti allo stadio di Bergamo il 4.5.2008) e per quanto di sua competenza, nei limiti di cui all’art. 29 C.G.S.. Poiché, dunque, la Procura ha ritenuto che gli stessi fatti (invero in una versione degli stessi più completa ed articolata) integrassero un’ipotesi di illecito sportivo, essa – nell’esercizio delle prerogative proprie – ha avviato il procedimento nei termini previsti dal regolamento; né le regole proprie che siffatto procedimento disciplinano possono ritenersi derogabili per il solo fatto che la Commissione Disciplinare Nazionale, in prime cure, abbia riqualificato il fatto ed applicato sanzioni riconducibili ad altra e meno grave violazione. Dunque, e conclusivamente sul punto, il primo grado di giudizio per un’ipotesi – poi giudicata non concretata – di illecito sportivo si è svolto correttamente innanzi alla competente Commissione Disciplinare Nazionale e il secondo grado viene a svolgersi innanzi a questa Corte di Giustizia Federale, senza che – comunque si riguardi la vicenda – alcun tesserato sia stato giudicato più volte per lo stesso fatto. Né tragga in inganno l’uso del termine “assorbimento” adottato dalla Commissione Disciplinare Nazionale a proposito dei tesserati prosciolti in quella sede e riferito alla sufficienza delle sanzioni applicate dal Giudice Sportivo. Tale termine consegue inequivocamente alla considerazione che le condotte considerate dal Giudice Sportivo avevano ricevuta adeguata sanzione per la loro estrinseca manifestazione di contrarietà a norme regolanti la disciplina delle gare, ma che non costituivano implicita manifestazione di altra, diversa e ben più grave illiceità, per la quale la Procura ha poi ritenuto di dare corso al deferimento che ha avviato il presente giudizio. III – Nel merito della vicenda, infine, la Corte vede obiettivamente limitato il proprio campo d’azione dalla mancata proposizione di appello da parte della Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, le conclusioni della quale costituiscono – dunque – la “cristallizzazione” della qualificazione del fatto sul quale deve essere espresso il giudizio. È dunque in tale contesto che questa Corte deve render pronuncia, tenuto conto – ovviamente – degli argomenti a discolpa sottoposti dagli appellanti. Tanto premesso, per quel che concerne la posizione del Balleri, la Corte rileva che egli ha effettivamente realizzato la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., il quale impone ai tesserati federali di “comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Non vi è, infatti, alcuna contestazione sulla materialità della condotta (cioè che il Balleri, nella qualità di capitano della squadra dell’A.S. Livorno, abbia rivolto al Bellini, nella circostanza capitano della squadra competitrice Atalanta B.C., la frase “quando mi hai chiesto il pareggio te l’ho dato”), bensì sul significato da attribuire alla condotta considerata. Ebbene, per il loro estrinseco contenuto e nei limiti dati, la frase proferita pubblicamente dal Balleri – segnatamente in quanto riferibile alla grave condotta attribuita ad altro tesserato in una precedente circostanza (la gara d’andata) – travalica i confini della mera offesa e si colloca nell’àmbito della violazione del principio di lealtà, correttezza e probità sportivi, in quanto presuppone una non provata slealtà del destinatario e contiene un indubbio significato gravemente diffamatorio, proprio ove si presupponga (e questa Corte non può fare altrimenti) che nessun illecito sia stato, men che consumato, tentato: né in occasione della gara d’andata del 23.12.2007, né in occasione della gara di ritorno del 4.5.2008. Peraltro, i fatti per i quali si ritiene che il Balleri debba essere sanzionato inducono la Corte – in ossequio al principio di proporzionalità – a ritenere meritevole di parziale accoglimento il gravame interposto dal tesserato, il quale deve esser squalificato fino a tutto il 30.9.2008. Quanto detto a proposito del tesserato ridonda, ovviamente, anche nei confronti della società d’appartenenza. Le ragioni dedotte nell’appello – che sottintendono una responsabilità per culpa in vigilando – debbono essere disattese. La responsabilità oggettiva prescinde da una disamina dei comportamenti e da un’identificazione del nesso causale tra gli stessi e la violazione delle norme regolamentari. Ciò si evince chiaramente dall’intero impianto dell’art. 4 C.G.S., che – trattando di “Responsabilità delle società” – ben distingue, nelle differenti tipizzazioni che contiene, tra quelle comportanti responsabilità diretta, presunta od oggettiva. Nel caso della condotta dei tesserati la responsabilità è indicata come di questa ultima specie e, dunque, la sanzione che ne deriva prescinde da qualsivoglia analisi del contributo causale che le società stesse abbiano fornito, per azione od omissione, all’ “operato” di questi in violazione di norme regolamentari. Ciò nondimeno, la sanzione effettiva può essere opportunamente graduata in relazione ai fatti e, inquadrata la fattispecie nella classificazione delle violazioni, in relazione alla loro gravità. È ovvio, così, che la A.S. Livorno debba rispondere, per responsabilità oggettiva, della condotta di un proprio tesserato tenuta in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., ma – in adesione al già richiamato principio di proporzionalità – la sanzione può essere contenuta, in parziale accoglimento dell’appello, nella misura di € 10.000,00 (diecimila/00). La parziale accoglienza dei gravami induce, infine, questa Corte a disporre la restituzione agli appellanti della tassa versata. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dall’A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno e dal signor Balleri David, li accoglie parzialmente, e , per l’effetto: - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.S. Livorno Calcio S.r.l. a € 10,000.00; - riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Balleri David fino a tutto il 30.9.2008. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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