F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 25 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 41/CGF del 13 ottobre 2008 1) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI DELL’ART. 7, COMMI 1, 6 E 7 C.G.S. ASCRITTA AI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI PER AVER POSTO IN ESSERE CONDOTTE DIRETTE AD ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO ED IL RISULTATO DELLA GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7.8.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 25 agosto 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 41/CGF del 13 ottobre 2008 1) RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB S.R.L. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI DELL’ART. 7, COMMI 1, 6 E 7 C.G.S. ASCRITTA AI PROPRI DIRIGENTI E TESSERATI PER AVER POSTO IN ESSERE CONDOTTE DIRETTE AD ALTERARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO ED IL RISULTATO DELLA GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7.8.2008) Con atto di reclamo, preavvisato a mezzo “fax” in data 11.8.2008 e datato 18.8.2008, la S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale l'annullamento e/o la riforma della decisione emanata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata in data 7.8.2008 (Com. Uff. n. 14/CDN), con la quale la Commissione medesima aveva assolto la società Potenza Sport Club S.r.l. dall'addebito di illecito sportivo ascritto in relazione alla gara Potenza/Salernitana del 20.4.2008. Rappresentava preliminarmente la società impugnante di essere titolare di un preciso interesse a dolersi della ricordata decisione di prime cure, dal momento che il riconoscimento della responsabilità del Potenza, con la sua prefigurabile retrocessione, avrebbero sicuramente migliorato il posizionamento di essa Manfredonia Calcio S.r.l. nella "graduatoria-ripescaggi". Nel merito si deduceva la assoluta non condivisibilità della soluzione fornita dalla Commissione Disciplinare in punto di responsabilità della società "Potenza Sport Club" quanto all’illecito contestato, dal momento che erano emersi dalle risultanze acquisite al procedimento, elementi probatori univoci denotanti la consumazione dei fatti addebitati sia sul piano oggettivo che soggettivo. Sono intervenuti nel giudizio il signor Giuseppe Postiglione, presidente della società Potenza Sport Club, quest'ultima società, il signor Pasquale Giuzio, dirigente della medesima società, nonché la Salernitana Calcio 1919, depositando memorie e controdeduzioni. Il motivo a tutti comune è la eccezione, posta in via preliminare, della irricevibilità, improcedibilità o inammissibilità del reclamo per inosservanza dei termini "abbreviati" siccome disposti con delibera del Presidente Federale in data 24.4.2008 (Com. Uff. n 89/A). La Salernitana Calcio 1919 deduce altresì la carenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere in capo alla società del Manfredonia, così come fa il signor Postiglione, unitamente alla società del Potenza, i quali, peraltro, contestano anche la ricostruzione valutativa operata dalla reclamante circa la possibile configurabilità dell'illecito di cui in incolpazione. La Corte deve preliminarmente rilevare che l'impugnazione proposta dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. è stata presentata fuori dal termine perentorio stabilito e risulta quindi irricevibile. Ed invero, alla luce del provvedimento abbreviativo dei termini procedurali adottato dal Presidente Federale - ex art. 33, comma 11, C.G.S. - in data 24.4.2008, la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale avrebbe dovuto essere impugnata innanzi a questa Corte di Giustizia "entro il termine di due giorni" dalla sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. Nella specie, risalendo la pubblicazione alla data del 7.8.2008 (Com. Uff. n 14/CDN), il reclamo avrebbe dovuto perciò essere proposto e "formalizzato" dalla predetta società, presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale (o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali), entro il 9.8.2008. Risulta in tal modo evidente la violazione del termine stabilito da parte della società reclamante, la quale, come rappresentato in esordio, ha preavvisato via fax il reclamo l’11.8.2008, formalizzandolo solo il 18.8.2008. Né potrebbe sostenersi, siccome pur elegantemente argomentato in discussione di udienza dalla difesa della reclamante, la inapplicabilità al procedimento in oggetto dei termini fissati nel ricordato provvedimento presidenziale, dal momento che questo riguarderebbe solo i procedimenti già in corso all'epoca della sua adozione ed in ogni caso sarebbe dotato di efficacia unicamente interinale, cessata al termine della stagione sportiva di riferimento; con la conseguente applicabilità, viceversa, della speciale disciplina processualcivilistica della materia, e precisamente dell'art. 155, comma 4, c.p.c. che prevede la proroga al giorno seguente non festivo dei termini che scadono - come nella fattispecie processuale in oggetto - nella giornata del sabato. La tesi prospettata, ed appena riassunta, non convince perché prescinde da un dato di fondo inoppugnabile (riconducibile, in sostanza, al principio di autonomia che contrassegna l’ordinamento sportivo), quale l'esistenza di una disciplina propria, autosufficiente e compiuta, della materia dei termini procedurali all'interno dello stesso C.G.S. la quale, palesemente funzionale alle esigenze fondamentali di celerità notoriamente proprie del processo sportivo, non prevede - né perciò autorizza - richiami "per relationem" a regolamentazioni esterne, sia pure dell'ordinamento giuridico generale. Queste, infatti, non ispirate dalle stesse necessità e dotate di cadenze di garanzia diverse, risulterebbero inadeguate ed anzi controindicate rispetto alla realizzazione di quelle peculiari esigenze. Ed è intranea a questo contesto di autosufficienza normativa la stessa previsione della potestà del Presidente Federale di adottare, per i procedimenti riguardanti gli illeciti (tra l'altro), provvedimenti ulteriormente abbreviativi dei termini ordinariamente previsti (cfr. art. 33, comma 11, C.G.S.), attraverso disposizioni che, pubblicizzate tramite Com. Uff., valgono ad integrare, "in parte qua", la disciplina dettata in materia di termini. Con riferimento alla fattispecie non v’è poi argomento per sostenere che tali disposizioni (Com. Uff. n. 89/A) non riguarderebbero il presente procedimento e che sarebbero comunque decadute quanto ad efficacia. Può anzitutto osservarsi, per contro, che in realtà lo stesso tenore letterale del provvedimento presidenziale, nel momento in cui richiama l'esigenza di regolare gli "eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti", sembra segnalarne chiaramente la destinazione a disciplinare non già i procedimenti già in corso, bensì proprio quelli che -come quello in oggetto- era all'epoca di adozione (24.4.2008) prefigurabile sarebbero stati avviati, in prosieguo, verso il termine della Stagione Sportiva. Quanto alla vigenza del provvedimento in questione, non si vede come essa possa essere posta in discussione, in mancanza di una sua revoca sia esplicita come anche implicita, per successive diverse determinazioni in materia. Al riguardo resta anzi sintomatico e decisivo il fatto che il presente procedimento, per come si trae dagli atti, sia stato avviato e trattato proprio nel rispetto della disciplina abbreviativa dei termini dettata nel Com. Uff. 89/A: sicché apparirebbe ingiustificato che tale disciplina, in assenza di qualsiasi mutamento di regolamentazione, venga disapplicata e disattesa nella ulteriore istanza innanzi a questa Corte di Giustizia Federale. A tale complessiva stregua deve perciò ritenersi la tardività del reclamo proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio e dichiararsi, quindi, la sua irricevibilità. La mancanza di regolare investitura di questa Corte di Giustizia assume evidentemente valenza assorbente, non consentendo di procedere alla disamina dei motivi di doglianza illustrati nella impugnazione. Per questi motivi la C.G.F dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia), in quanto presentato fuori dei termini di cui al Com. Uff. 89/A del 24.4.2008 così come comunicato alle parti all’inizio del procedimento stesso. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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