F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 31/CGF del 02 ottobre 2008 RICORSO S.S. NAPOLI CALCIO S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 E L’OBBLIGO FINO AL 31 OTTOBRE 2008, DI DISPUTARE LE GARE CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA A” E “CURVA B” INIBITI AGLI SPETTATORI (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell’8.9.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 31/CGF del 02 ottobre 2008
RICORSO S.S. NAPOLI CALCIO S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 E L’OBBLIGO FINO AL 31 OTTOBRE 2008, DI DISPUTARE LE GARE CON I SETTORI DENOMINATI “CURVA A” E “CURVA B” INIBITI AGLI SPETTATORI
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell’8.9.2008)
Con la decisione in epigrafe indicata, il Giudice Sportivo Nazionale presso la LNP, esaminati gli atti ufficiali ed in particolare il rapporto del Quarto Ufficiale di gara e la dettagliata relazione dei collaboratori della Procura Federale, che documentavano i gravi fatti e le intemperanze dei sostenitori della squadra partenopea al loro arrivo allo stadio Olimpico della Capitale e durante tutto il resto della gara (comportamento che peraltro causava feriti tra le forze dell’ordine e sostenitori della squadra di casa), chiamava a risponderne l’odierna ricorrente per responsabilità oggettiva, richiamando in particolare gli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, CGS. La conseguenziale sanzione, anche “per la sua funzione retributiva e per la sua finalità di prevenzione”, veniva commisurata in relazione alla particolare gravità dei fatti ascritti, alla recidiva specifica, ma anche, come attenuante specifica prevista dal Codice, tenendo conto della concreta ed apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta dalla dirigenza societaria. L’evidente attribuibilità, in via esclusiva, delle violenze commesse in capo a ben noti gruppuscoli di facinorosi annidati nel c.d. tifo organizzato induceva il Giudice a disporre, oltre all’ammenda, la chiusura a tempo dei settori dello stadio partenopeo ove abitualmente si colloca la detta tifoseria organizzata. La società Napoli Calcio è insorta avverso la sanzione inflitta dal Giudice, lamentando, nell’ordine, la non applicabilità dell’art. 14 C.G.S. alle società in occasione di fatti violenti dei propri sostenitori commessi in trasferta, nonché, in via subordinata, la sussistenza della circostanza esimente di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. e, in via ulteriormente subordinata, l’eccessività della sanzione, ritenuta sproporzionata in relazione alla responsabilità della società stessa. Non si mancava di dedurre, altresì, in merito all’afflusso dei tifosi del Napoli allo Stadio Olimpico, circa la mancata valutazione della circostanza derivante dalla disputa della gara in campo avverso ed i limiti all’effettuazione di attività preventiva e repressiva da parte della società partenopea in tali condizioni, richiamando i fatti concretamente verificatisi, e ragionando dunque sulle conseguenze degli episodi presi in considerazione e descritti dal Giudice Sportivo, al quale peraltro veniva imputata una certa genericità delle statuizioni in relazione ai supporti probatori ed alla individuazione dei responsabili. Si chiedeva in definitiva, concludendo l’articolato gravame, che la sanzione inflitta, ritenuta abnorme e inaccettabilmente sperequata, venisse annullata o, in via subordinata, congruamente ridotta. Il reclamo può essere solo parzialmente accolto. Non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i gravissimi fatti addebitabili ai propri sostenitori, sullo svolgimento in fatto dei quali non merita dilungarsi ulteriormente in questa sede, e questo in verità anche se, in effetti, non è corretto richiamarsi all’art. 14, comma 1, C.G.S., il quale quando afferma che le società rispondono per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori “se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di uno o più persone”, inequivocabilmente fa riferimento a fatti commessi all’interno del proprio impianto sportivo, ovvero nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Ciò nondimeno, assume valenza decisiva e chiaramente assorbente in tale ambito, il precetto lapidario dell’art. 4, comma 3, C.G.S., ad avviso del quale le società rispondono oggettivamente del comportamento dei proprio sostenitori, “ sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime”. Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione delle sanzioni applicabili. Occorre preliminarmente ribadire l’impossibilità di addivenire alla concessione dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S., non risultando compresenti le tre circostanze richieste, ed in particolare quella di cui alla lettera a), ovvero l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo. Non è mancato, infatti, nella specie, un apprezzabile attivismo della società che ha aiutato senza dubbio, tra l’altro, già al momento della vendita dei biglietti, alla preventiva individuazione dei soggetti responsabili, e ciò deve essere adeguatamente valutato in sede di concessione delle attenuanti, ma la corretta analisi dello svolgimento dei fatti non permette di evidenziare, sempre nella fattispecie, l’adozione, con risorse adeguate, di modelli gestionali e organizzativi (comportanti misure di cautela e di controllo dei tifosi al seguito identificati al rilascio del biglietto, quale la presenza di steward al seguito dei sostenitori) tali da prevenire i fatti poi avvenuti, chiaramente prevedibili attesi gli accadimenti verificatisi nel corso del trasferimento. Va di certo confermata, invece, l’applicazione, già disposta dal Giudice di prime cure, delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, lettere b) ed e), previsioni di favore da ritenersi in verità applicabili anche a fronte della sola applicazione della norma generica di affermazione della responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 3, CGS e non solo, per i motivi sopra riportati, di quella specifica di cui all’art. 14, comma 1, il cui ambito di applicabilità, per la lettera stessa della norma, è oggettivamente limitato ai fatti accaduti nell’impianto di propria pertinenza. La società ricorrente, come accennato, ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni. Può altresì affermarsi che non vi sia stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società stessa. Anzi il peso da attribuire alle dette circostanze attenuanti induce il Collegio a disporre la lieve rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo. Sull’individuazione della tipologia di sanzione, le pur suggestive argomentazioni della società ricorrente, circa i settori (e le loro ulteriori articolazioni) abitualmente occupati dai soggetti responsabili, scontano la necessità di non sminuire l’afflittività della sanzione a fronte della gravità dei fatti e l’impossibilità di effettuare, con sufficiente grado di affidabilità, distinzioni, sulla base peraltro della sola locazione degli abbonati, nell’ambito dei settori normalmente occupati anche (se non certamente solo) dalle frange di tifoseria resesi responsabili delle gravissime intemperanze e degli atti di violenza in questione, che hanno gravemente vulnerato l’immagine tutta dello sport e del calcio italiano. Per tutto ciò che precede, il ricorso può essere solo parzialmente accolto nei termini di cui al dispositivo: La Corte di Giustizia Federale, ritenuta la non applicabilità dell’art. 14, comma 1 C.G.S.; - visto il dettato dell’art. 4, comma 3 C.G.S.; - visto altresì l’art. 13, comma 1 lett. b) ed e) C.G.S., accoglie in parte il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Napoli Calcio S.p.A. di Napoli e per l’effetto riduce al 20.10.2008 l’obbligo di disputare le gare interne con i settori di “Curva A “ e “Curva B” inibiti agli spettatori. Conferma per il resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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