• Stagione sportiva: 2008/2009
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 53/CGF del 27 ottobre 2008
1) RICORSO DEL SIG. DATTILO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
2) RICORSO DEL SIG. CASSARÀ STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
3) RICORSO DEL SIG. AMBROSINO MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
4) RICORSO DEL SIG. BERTINI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
5) RICORSO DEL SIG. GABRIELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
6) RICORSO DEL SIG. DE SANTIS MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
7) RICORSO DEL SIG. RACALBUTO SALVATOREAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
8) RICORSO DEL SIG. FABIANI MARIANO(GIÀ DIRIGENTE F.C. MESSINA PELORO S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
9) RICORSO DEL SIG. PIERI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
10) RICORSO DEL SIG. MOGGI LUCIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO JUVENTUS F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 53/CGF del 27 ottobre 2008
1) RICORSO DEL SIG. DATTILO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
2) RICORSO DEL SIG. CASSARÀ STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
3) RICORSO DEL SIG. AMBROSINO MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
4) RICORSO DEL SIG. BERTINI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
5) RICORSO DEL SIG. GABRIELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
6) RICORSO DEL SIG. DE SANTIS MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
7) RICORSO DEL SIG. RACALBUTO SALVATOREAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
8) RICORSO DEL SIG. FABIANI MARIANO(GIÀ DIRIGENTE F.C. MESSINA PELORO S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
9) RICORSO DEL SIG. PIERI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
10) RICORSO DEL SIG. MOGGI LUCIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO JUVENTUS F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all’udienza del giorno 11 settembre 2008, udita la relazione dei componenti all’uopo delegati, il Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, – che ha contestato i motivi di gravame e ne ha chiesto il rigetto – ed i difensori degli appellanti – i quali hanno insistito nei motivi delle impugnazioni e nella richiesta di accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere, previa riunione dei relativi ricorsi attesa la connessione oggettiva.
FATTI DEL PROCEDIMENTO
I signori DATTILO Antonio, CASSARA’ Stefano, AMBROSINO Marcello, BESTINI Paolo, GABRIELE Marco, DE SANTIS Massimo, RACALBUTO Salvatore, FAGIANI Mariano, PIERI Tiziano, MOGGI Luciano, hanno proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008 - emanata a seguito di deferimento del Procuratore Federale - operato con nota n. 4349/602 sp/ad in data 23.4.2008 -, a carico, tra gli altri, dei tesserati (Luciano Moggi, Mariano Fabiani, Pietro Franza, Mario Bonsignore), e degli arbitri (Gianluca Paparesta, Romeo Paparesta, Tiziano Pieri, Salvatore Racalbuto, Antonio Dattilo, Paolo Bertini, Marco Gabriele, Massimo De Santis, Marcello Ambrosino) e delle società Juventus F.C. S.p.A. e F.C. Messina Peloro S.r.l.. Era stato contestato agli incolpati la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento. In particolare, come testualmente si legge nella motivazione del provvedimento oggetto del gravame de quo, la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ipotizzata nei loro confronti si realizza nel fatto di aver costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra il Moggi ed il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA di cui al presente procedimento, dall’altra. Risulta, infatti, che in prossimità dei sorteggi, nonché successivamente al loro svolgimento, e in prossimità delle gare e successivamente ad esse sono intercorsi contatti tra le utenze nella disponibilità del Moggi e del Fabiani e quelle nella disponibilità degli altri deferiti, associati A.I.A.. La Commissione Disciplinare Nazionale aveva rilevato come risultava che le schede SIM attribuite agli associati A.I.A. si attivavano con maggiore frequenza nelle celle site nei Comuni dove vivevano o dimoravano per ragioni di lavoro i deferiti. Infatti numerose chiamate coincidevano per localizzazione, orari e luoghi ove si trovavano i deferiti per periodici convegni di Coverciano o per arbitrare incontri di calcio. I ricorrenti censurano la decisione di primo grado per motivi del tutto simili nel rito e nel merito. Due di loro hanno denunciato la carenza di giurisdizione avendo interrotto con le dimissioni
ogni rapporto con la F.I.G.C.. Tutti denunciano la violazione del principio del ne bis in idem; contestando poi il mancato esercizio dell’azione disciplinare nei termini di cui all’art. 32 comma 11 C.G.S., in virtù del quale le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali. Al riguardo, sostengono che i fatti, per i quali è stata esercitata l’azione disciplinare sono stati portati a conoscenza della Procura Federale il giorno 16.4.2007, con la trasmissione dell’informativa dei Carabinieri Regione Lazio, n. 554/100-1 del 28.3.2007. Questo anche a prescindere dall’assorbente rilievo che la Procura Federale ha evidenziato, nell’atto di deferimento che già nel primo filone di indagine (Stagione Sportiva 2005/2006) era stato accertato l’uso di utenze telefoniche riservate da parte di dirigenti sportivi ed appartenenti al settore arbitrale. Ad avviso dei ricorrenti, quindi, il filone di indagine è quello 2006/2007, come indicato nel protocollo del deferimento in esame, e, comunque, si riferisce a fatti già accertati nel primo maxiprocesso sportivo, mentre il deferimento è stato notificato solo nell’Aprile 2008, a fronte di una chiusura delle indagini che sarebbe dovuta avvenire entro il 30.6.2007. I ricorrenti rilevano ancora la mancanza di ogni proroga e comunque, che la concessa proroga è del tutto illegittima e va, pertanto, disattesa essendo stata richiesta collettivamente per più procedure e senza la puntuale specificazione delle ragioni della eccezionalità della chiesta misura, e comunque la tardività della richiesta proroga. Hanno poi dedotto la violazione ex art.34.6 C.G.S. in relazione all’ordinanza dibattimentale n.2 del 22.7.2008 eccependo il mancato esame degli incolpati. Ancora la illegittimità dell’indagine e del deferimento mediante l’utilizzo di atti del procedimento penale in relazione alla contestata violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S.. Osservano ancora come la Procura Federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati, similmente all’art. 415 bis C.P.P.. Nel merito evidenziano la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove, nonché illogicità manifesta e contraddittorietà con altre decisioni, giacché il primo Giudice avrebbe errato nell’applicazione dell’art. 1 C.G.S., in via residuale, non essendo emerso alcun presunto ed indimostrato accordo illecito. Infatti il mero contatto telefonico, non accompagnato dal contenuto della conversazione, probatoriamente inidoneo a dimostrare la violazione di specifiche norme del C.G.S., diventa idoneo allorquando si rapporti alla violazione dell’art. 1 C.G.S., che richiede, quale presupposto integrante la fattispecie disciplinare, la riferibilità della condotta ad attività sportiva, il che non si riesce davvero a comprendere in base a quale intuito la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto e potuto sostenere che tali contatti, oltre ogni ragionevole dubbio, si riferiscano ad attività sportiva. Inoltre, contestano la premessa metodologica di base posta a fondamento del ragionamento giustificativo della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, indistintamente applicata a tutti gli incolpati, che sarebbe erronea non essendo risultato che in prossimità dei sorteggi, nonché successivamente al loro svolgimento siano intercorsi contatti tra le utenze nella disponibilità del Moggi, del Fabiani e gli appartenenti all’A.I.A. deferiti nel presente procedimento, e ciò a prescindere dall’assorbente ed ovvia constatazione che non vi sono elementi probatoriamente certi per potere attribuire la disponibilità della scheda in contestazione ai reclamanti. In buona sostanza la Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto a torto essere integrata la violazione dell’ art. 1 C.G.S. dal mero possesso della c.d. scheda svizzera, anche se ci si trovi in difetto della possibilità di avere elementi di conoscenza in merito al contenuto delle conversazioni intercorse tra il Moggi ed il Fabiani ed i singoli direttori di gara, mentre avrebbe dovuto escludere la violazione dei doveri di lealtà e correttezza considerato che tali principi attengono esclusivamente all’esercizio delle funzioni, non essendo stato contestato - per alcuni di loro - né in sede penale, né in sede disciplinare, di aver strumentalizzato le proprie funzioni arbitrali in occasione di singole e ben individuate, gare sportive. Dopo aver sostenuto che il presunto possesso della schede telefoniche di che trattasi costituisce una mera ipotesi investigativa proposta nella informativa del R.O.N.O. dei Carabinieri di Roma, del 23.3.2007, nella parte in cui è dato leggere che l’analisi dei dati relativi al traffico prodotto dalle utenze svizzere, ha consentito verosimilmente di associare con un certo grado di probabilità le predette utenze agli arbitri ed agli assistenti della CAN di A e B, a fronte di altre attribuzioni di schede, con giudizio di notevole grado di probabilità, i ricorrenti denunciano la violazione del principio in virtù del quale il fatto indiziante deve essere certo, di tal che è da escludere che il metodo logico-deduttivo possa prendere le mosse da dati fondati su mere ipotesi o congetture o su valutazioni di verosimiglianza o di mera probabilità, per la ragione che, in tale evenienza viene a cadere la premessa maggiore del sillogismo indiziario, non esistendo un fatto noto da cui poter desumere l’esistenza di quello ignoto. La circostanza che si vuole assumere come indizio, nel caso in esame il possesso della scheda telefonica, pertanto, deve essere certa, e non verosimilmente probabile, perché da essa possa essere desunta l’esistenza di un fatto, ossia la violazione della norma disciplinare contestata. Pertanto, gli appellanti sostengono che erroneamente, sul punto, la Commissione Disciplinare attribuisce il valore di indizio certo alla informativa di reato, e non al contenuto degli accertamenti investigativi espletati, a conclusione dei quali, a detta degli stessi estensori, la disponibilità di dette schede in capo agli incolpati è attribuita con un certo grado di probabilità, mentre gli indizi per legge devono essere gravi, precisi e concordanti. Dopo aver eccepito la indifferenza ai fini probatori di alcune deposizioni che nulla hanno riferito sull’ipotesi accusatoria si sottolinea che i criteri utilizzati dagli investigatori per individuare i probabili utilizzatori delle schede, non sono riferibili agli incolpati (contatti con altre utenze fisse o mobili riconducibili all’usuario della sim svizzera e incrocio di dati a disposizione), mentre l’ulteriore criterio della territorialità (luogo delle celle agganciate ) è sovrapponibile con altri dati non valutati. Sulla scorta di tali censure ed in presenza, pertanto, di più che ragionevoli, ragionati e fondati dubbi sugli elementi a carico dei ricorrenti chiedono il proscioglimento dall’incolpazione, o comunque la riduzione della sanzione inflitta . MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla difesa di alcuni deferiti (Moggi e Gabriele), in relazione all’intervenuta rinuncia degli stessi al tesseramento anteriormente alla data di avvio del procedimento disciplinare, circostanza che comporterebbe, secondo la tesi difensiva, la non sottoposizione degli stessi al vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto federale. In proposito questa Corte, consapevole della sussistenza di precedenti decisioni rese i senso difforme da diversi Organi di Giustizia Sportiva, rileva che la rinuncia da parte di un tesserato federale a tale sua qualità, intervenuta anteriormente all’inizio di un procedimento disciplinare instaurato a suo carico – essendo la fattispecie della rinuncia successiva specificamente disciplinata dalla norma di cui all’art. 36, comma 7, N.O.I.F. – rende il dimissionario non più soggetto al vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto Federale e di conseguenza non più sottoponibile al giudizio disciplinare l’ex tesserato, che ormai non fa più parte dell’ordinamento sportivo e, quindi, non è più soggetto alla giurisdizione domestica esercitata dagli Organi di Giustizia Federale. Si impone pertanto sul punto la riforma della decisione di I° grado. Ciò nondimeno, questa Corte intende precisare che a tale risultato ermeneutico può giungersi solo ove si tenga nella massima considerazione la persistenza dell’interesse dell’ordinamento sportivo a sottoporre a giudizio disciplinare il tesserato dimissionario, per quei medesimi fatti che non sia stato possibile contestargli in ragione della sua rinuncia al tesseramento prima dell’inizio dell’originario procedimento, una volta che questi, successivamente alla prestata rinuncia al proprio tesseramento, formuli eventualmente istanza per la costituzione di un nuovo vincolo federale, cioè richieda di essere nuovamente tesserato, a qualunque titolo, per la medesima federazione sportiva. In tale ottica, occorre affermare, da un lato, che l’insussistenza del vincolo di tesseramento comporta, oltre alla mancanza di giurisdizione degli organi di giustizia endo ordinamentali nei confronti dell’ex tesserato, la conseguente impossibilità di decorso dei termini prescrizionali in relazione all’accertamento dei comportamenti antiregolamentari dallo stesso posti in essere in pendenza di tesseramento, potendo detti termini prescrizionali solo decorrere in costanza di vincolo di tesseramento e di quello, conseguente, di giustizia domestica; dall’altro lato, il fatto che la rinuncia al tesseramento, attuata in data anteriore all’inizio del procedimento disciplinare, dovrà essere valutata dai competenti Organi di Giustizia Sportiva, nel nuovo giudizio disciplinare da instaurarsi in caso di reiterazione della domanda di tesseramento ed ove accertato che la rinuncia medesima fosse stata strumentalmente formulata al fine di sottrarsi all’originario giudizio disciplinare, quale ulteriore comportamento posto in essere in grave violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S.. Riguardo pertanto ai due predetti incolpati non si ritiene dover argomentare sulle loro ulteriori eccezioni e deduzioni stante il carattere assorbente della pronuncia in punto giurisdizione. Con riferimento alla ulteriore eccezione della violazione del principio del ne bis in idem da tutti sollevata, rileva la Corte che essa ha fondamento, in particolare, solo rispetto alla posizione di alcuni degli odierni ricorrenti (De Santis e Bertini) sulla scorta delle seguenti considerazioni così imponendosi la riforma della decisione contestata solo nei loro confronti. Infatti i due sopracitati arbitri risultano essere stati coinvolti nel precedente giudizio culminato nella decisione adottata dalla C.A.F. nella riunione del 29 giugno, 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2006 di cui al Com. Uff. n. 1/C. Più in particolare: “(……….. ) Paolo BERTINI, arbitro della CAN di serie A e B, per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo BERGAMO, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e,
possibilmente, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. (………)” (vedi pag. 16 citata decisione). “(……….) L’arbitro internazionale Massimo DE SANTIS, oltre all’ex addetta alla segreteria CAN MGF, ed il vice presidente della F.I.G.C. MAZZINI in quanto dall’indagine sarebbe emersa l’organizzazione di varie cene riservate, svoltesi nelle abitazioni private dei convitati, al riparo da occhi indiscreti e con modalità finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi. In particolare all’organizzazione di quest’ultime con cadenza periodica in vista della verifica degli obiettivi da perseguire, il rappresentante della Procura Federale attribuisce l’effetto di alterare il rapporto di parità con le altre società che disputano il medesimo campionato, trattandosi di riunione espletate con modalità non pubbliche e non aperte ai dirigenti delle altre società. Nell’atto di deferimento si segnala inoltre che il MOGGI, il PAIRETTO ed il BERGAMO utilizzarono utenze telefoniche riservate – gestite da un operatore svizzero - che il Moggi, curandone la ricarica, aveva fornito agli altri e che fra i primi due vi era una grande familiarità di rapporti confermata dal fatto che il MOGGI, in alcune conversazioni in atti, aveva chiesto al secondo di designare determinati arbitri e assistenti per le partite amichevoli precampionato oltre ad informarsi sulla relativa designazione per le successive partite internazionali della Juventus, cui il PAIRETTO concorreva, quale componente del relativo organismo internazionale. Emerge così complessivamente, dagli atti, secondo il Procuratore Federale, l’esistenza di una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale. La suddetta finalità veniva perseguita attraverso varie condotte, che intervenivano in momenti e a livelli differenti, tra cui: rapporti di MOGGI e di GIRAUDO con esponenti di rilievo del settore arbitrale, quali BERGAMO, PAIRETTO e LANESE nonché con l’arbitro DE SANTIS; piena sintonia fra i suddetti nelle condotte da porre in essere; intervento del vice presidente federale MAZZINI; intervento di MOGGI nella predisposizione delle ‘griglie’ utilizzate per la designazione degli arbitri; concorso da parte di MOGGI nella scelta degli assistenti per le singole gare; condizionamento della facoltà attribuita ai designatori di sospendere l’impiego degli arbitri e degli assistenti in conseguenza di decisioni tecniche errate; pesante condizionamento mediatico finalizzato alla difesa di alcuni arbitri e all’attacco di altri, strumentale alle finalità in oggetto; vantaggi assicurati agli esponenti del mondo arbitrale, fra cui consistenti sconti su vetture del gruppo FIAT, determinati fino alla concorrenza del 50% del prezzo di listino. Dal punto di vista disciplinare, secondo la Procura Federale, le condotte rispettivamente poste in essere dai signori Luciano MOGGI, Antonio GIRAUDO, Innocenzo MAZZINI, Paolo BERGAMO, Pierluigi PAIRETTO, Tullio LANESE e Massimo DE SANTIS, costituiscono violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S. (capo n. 1) e, in quanto diretti a procurare un vantaggio in classifica a favore della società Juventus mediante il
condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale, anche violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. cui si abbina la responsabilità diretta e presunta della società Juventus, ai sensi degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S. (capo n. 2), per quanto ascritto da un lato ai suoi dirigenti con legale rappresentanza e dall’altro a soggetti non tesserati per la essa società; con l’aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., in considerazione della pluralità di condotte poste in essere e del conseguimento del vantaggio in classifica ottenuto con le descritte modalità di condizionamento, (………)” (vedi pag. 29 e 30 citata decisione). A questo proposito osserva la Corte come anche sulla scorta di specifici precedenti non appare possibile la sottoposizione a nuovo giudizio degli incolpati anche se non vi è immediata coincidenza tra le condotte contestate nel presente procedimento e quelle di cui ai precedenti giudizi in cui il
Bertini ed il De Santis sono stati coinvolti. Ed infatti vi è un principio che ha carattere generale in quanto operante in ogni ordinamento e per tutti i procedimenti sanzionatori, che è quello del divieto del bis in idem che del resto è stato già
richiamato da questa Corte nella decisione conclusiva del così detto maxi-procedimento ove ha affermato che: “la pendenza del presente procedimento disciplinare precluda la possibilità di assoggettamento ad ulterior sanzione in ogni ambito e settore dell’ordinamento federale della medesima condotta fenomemicamente intesa fatta salva la possibilità da parte dei competenti Organi Tecnici di dedurre dagli accertamenti racchiusi in via definitiva nel presente giudizio elementi di valutazione di ordine tecnico professionale ai fini propri del settore arbitrale” (cfr. punto 2.2, pag. 4. Com. Uff. n. 9/cf riunione 4.10.2006). Questa Corte ha del resto in analoga fattispecie già osservato: che ove il deferimento avesse ad oggetto “……..solo alcuni specifici fatti emergenti dalle indagini le restanti circostanze di fatto sulle quali tale indagini avevano fatto luce, non essendo stato fatto oggetto di specifiche contestazioni e di motivo di deferimento da parte della Procura Federale, pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione, dovessero comunque intendersi coperti da una sorta di “giudizio di irrilevanza” e quindi non potessero in seguito costituire oggetto di ulteriore e diverso deferimento ………”. (cfr. Corte di Giustizia Federale SS.UU. del 7.11.2007 Com. Uff. n.76/CGF). Sulla scorta di tali principi poiché i soli Bertini e De Santis - al contrario degli altri per cui si procede che non erano allora parti - erano rimasti coinvolti nel maxi-procedimento di cui alla già citata decisine n. 1/C – rilevandosi tra l’altro che in quel contesto già si paventava l’esistenza di contatti attraverso schede telefoniche Svizzere – si impone una declaratoria, nei loro esclusivi confronti, di improcedibilità del deferimento che ha dato luogo al presente giudizio ed il conseguente annullamento in parte qua della decisione di primo grado; di contro dovendosi rigettare l’eccezione per tutti gli altri incolpati. Con riguardo poi alle ulteriori eccezioni preliminari proposte in modo sostanzialmente coincidente da tutti i ricorrenti la Corte per economicità ritiene di trattale unitariamente osservando quanto segue. I L’ulteriore motivo di censura, relativo al presunto mancato esercizio dell’azione disciplinare ex art. 32/11 C.G.S., ovvero per mancato rispetto dei termini nella richiesta di proroga delle indagini non può trovare ingresso, giacché dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio di prime cure risulta che, nel corso dell’udienza del 22.7.2007, è stata distribuita a tutti i difensori la richiesta di proroga datata 28.6.2007 – prot. 3768 FSB/ac, a firma dell’allora Capo dell’Ufficio Indagini Dott. Francesco Saverio Borrelli, indirizzata al Presidente Federale competente in merito, pervenuta il 4.7.2007 con prot. n. 28; richiesta che è stata, poi, reiterata il 25.7.2007 dalla Procura Federale che, in virtù del combinato disposto dell’art. 34, comma 15, dello Statuto e dell’art. 32, comma 1, C.G.S., nonché della disposizione XI delle Norme Transitorie Finali dello Statuto della F.I.G.C., a decorrere dall’1.7.2007, era subentrata in tutte le competenze precedentemente svolte dall’Ufficio Indagini. Successivamente la Corte Federale, Sezione Consultiva, alla quale l’istanza era stata trasmessa dal Presidente Federale per i poteri ad essa conferiti dall’art. 32, comma 11, C.G.S., approvato dal Consiglio Federale il 21.6.2007 ed entrato in vigore l’1.7.2007, con Com. Uff. n. 5/CGF – 2007/2008, ha concesso, nella seduta del 25.7.2007, l’invocata proroga eccezionale con riferimento al procedimento 441/2007 ritenendola giustificata. Tale provvedimento è definitivo ed inoppugnabile e non può essere oggetto delle odierne censure dei ricorrenti. Difatti al di là della qualificazione formale, la Sezione Consultiva è a tutti gli effetti organo “giurisdizionale” di questa Corte e le sue pronunce, avendo pari dignità ed efficacia di quelle delle altre Sezioni, non sono suscettibili di esame da parte di queste ultime. Né ha valore l’assunto che la predetta Sezione Consultiva abbia adoperato – nel provvedimento reso – la locuzione parere favorevole alla prosecuzione delle indagini – in luogo della formula “autorizza” o “concede” la proroga richiesta -, in virtù del noto principio secondo il quale l'interpretazione di un provvedimento deve essere funzionale alla sua vera natura, dovendo essere finalizzata a salvaguardare il legittimo scopo per il quale può essere adottato ed essere tale da attribuire ad esso un significato secundum legem (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19.2.2008, n. 565 e Cass. civ., Sez. I, 24.1.2007, n. 1602). Nel caso di specie, quindi, il provvedimento de quo deve essere interpretato quale risposta positiva alla richiesta proroga. Non è, peraltro, di secondaria importanza che la proroga in via eccezionale, del tutto motivata, sia stata formulata e trasmessa in data 28.6.2007, a nulla rilevando che essa sia stata ricevuta dalla Presidenza Federale il 4 luglio successivo e senza tacere del fatto che il 28 giugno cadeva di giovedì, il 29 era la ricorrenza del Patrono della Città di Roma, il 30 era di sabato, il 1° luglio era di domenica e quindi, è pienamente comprensibile che, soltanto successivamente, l’Ufficio Poste interno abbia inviato il plico al Presidente Federale che lo ha ricevuto il 4 luglio successivo. Dalle considerazioni innanzi esposte deriva che l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare de qua non è fondata, essendo stata tempestivamente promossa entro il termine prorogato dalla Sezione Consultiva della Corte Federale. Con riguardo alla utilizzabilità degli atti dell’indagine penale si osserva come appaiono compiutamente esaustive le motivazioni formulate dalla Commissione Disciplinare Nazionale.Trattasi, infatti, di documentazione trasmessa dall’Autorità Giudiziaria e relativa ad attività investigativa ed ad operazioni tecniche di P.G. effettuate nella fase delle indagini preliminari e la cui utilizzabilità è per costante giurisprudenza della Giustizia Sportiva conclamata. Non inficia, poi, in questa sede quale sia stato successivamente il capo d’incolpazione avendo acquisito gli elementi nel pieno rispetto della normativa vigente. Analogamente infondato è l’ulteriore assunto dedotto riguardo la violazione del disposto di cui all’art. 34 n. 6 C.G.S.; risulta, infatti, dagli atti che l’intero collegio difensivo e tutti i deferiti presenti, sentito il contenuto dell’ordinanza istruttoria n. 2 del 22.7.2008, hanno abbandonato l’aula di udienza astenendosi, inoltre, dall’argomentare le rispettive conclusioni; essi, pertanto, si sono volontariamente sottratti all’esame così rinunciando al diritto di essere sentiti dal Collegio di prime cure. Analogamente poi è priva di fondamento e va rigettata l’eccezione relativa all’omessa comunicazione agli incolpati della conclusione dell’indagini. La comunicazione agli incolpati, infatti, si è verificata con l’atto di deferimento non essendo previsto dal C.G.S. un dettato normativo analogo a quello fissato ex art. 415 bis, C.p.p.. II I ricorrenti hanno denunciato pure violazione ed errata applicazione delle norme di diritto nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove ed illogicità manifesta e contraddittorietà con altre decisioni, giacché non sarebbero emersi, dagli accertamenti effettuati sia dall’Arma dei C.C., sia dalla Procura Federale, presunti ed indimostrati accordi illeciti. L’assunto non è fondato. Gli atti di indagine di Polizia Giudiziaria, nonché quelli trasmessi dall’Ufficio Indagini - che ha svolto autonoma attività istruttoria analizzando i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere - le informative inviate dall’Arma dei Carabinieri e gli atti istruttori in disponibilità successivamente alla notifica agli indagati dell’avviso ex art, 415 bis c.p.p., acquisiti nel procedimento n. 441/2007, concluso con il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale oggetto del presente gravame, hanno fornito elementi probatori certi dell’avvenuta creazione (ad opera del sig. Moggi Luciano e con la collaborazione tra gli altri del sig. Fabiani Mariano) di un sistema di comunicazioni riservate intrattenute con associati A.I.A., articolato mediante la fornitura a questi, direttamente o per interposta persona, delle schede telefoniche di cui al deferimento. Al riguardo è sufficiente fare rinvio alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intrattenute dal sig. Luciano Moggi con il designatore arbitrale sig. Paolo Bergamo, da quest’ultimo e l’arbitro sig. Massimo De Santis del giorno 11.2.2005 - nel corso della quale si fa riferimento esplicito alla creazione, ad opera del Moggi, di un canale riservato di contatti con alcuni arbitri - alle dichiarazioni rese dai sigg. T.D.C. e G.B., in ordine all’identificazione dell’acquirente delle schede svizzere poi monitorate - nel corso degli interrogatori espletati dai C.C. - ed a quelle formulate dai sigg. M.C. e T.G. in sede di audizione innanzi all’Ufficio Indagini, oltre che dagli arbitri sigg.ri Danilo Nucini, Romeo e Gianluca Paparesta, nonché del sig. Tiziano Pieri, il quale ha ammesso di conversare telefonicamente con il sig. Stefano Cassarà, suo amico. In particolare, poi, nell’ambito delle loro investigazioni i militi dell’Arma – come opportunamente sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale – hanno esaminato i dati delle celle agganciate con maggior frequenza in chiamata dalle utenze monitorate – al fine di determinare il luogo di più stabile permanenza dell’utilizzatore ed hanno verificato e dimostrato che quelle collegate a schede estere (41764329194 – 41764334138 – 41764334751- 41764330958, ed altre), tutte facenti parte di quelle che risultano acquistate in Svizzera dal sig. Luciano Moggi, erano alcune nella disponibilità di questo, altre del sig. Mariano Fabiani e, altre ancora, dell’arbitro sig. Tiziano Pieri e che esse furono utilizzate per molteplici contatti fra l’altro con le schede in possesso dei singoli appartenenti all’AIA indicati nell’atto di deferimento. Infatti per quel che riguarda Cassarà l’uso della scheda n. 41764334196 – come sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale - è avvenuta con maggiore frequenza attraverso le celle installate nella città di Palermo e più specificamente in zone limitrofe all’immobile ove risiede il Cassarà stesso (cfr. tabella pag. 50 informativa Carabinieri), e mentre altri contatti telefonici sono stati individuati con riferimento a siti ove si trovava il ricorrente per i periodici convegni di Coverciano o per arbitrare incontri di calcio (cfr. tabella pagg. 50-51 informativa Carabinieri) inoltre, va aggiunto che – oltre il sig. Stefano Cassarà - non risultano altri arbitri o tesserati A.I.A. residenti in Palermo. Tali elementi non sono fondati non su mere ipotesi, come sostiene il ricorrente, insieme agli
altri, ma su dati accertati, risultanti dalle richiamate dichiarazioni di tesserati e dai tabulati delle conversazioni (schede acquistate e distribuite – secondo l’incolpazione -dal sig. Moggi per la creazione di un sistema di comunicazioni riservate; utilizzo della scheda relativa all’utenza svizzera 41764334196 per collegamenti con altre schede appartenenti agli artefici e ad associati a tale sistema; luoghi di residenza ed attività arbitrale del sig. Stefano Cassarà); essi pertanto costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far desumere – secondo i principi dettati dagli artt. 2729 cod. civ. e 192 cod. proc. penale e corretto esercizio del metodo logico-deduttivo – l’appartenenza della scheda n. 41764334196 al ricorrente. Questi – come tutti gli altri - ha poi sostenuto nell’atto di gravame che “residuando pertanto, a carico del reclamante il dato equivoco e generico del mero possesso di scheda svizzera, in assenza di cognizione del contenuto delle comunicazioni e, quindi la riferibilità all’attività sportiva, non è possibile pervenire, al di la di ogni ragionevole dubbio, a precise conclusioni in ordine alla violazione della norma contestata”. Le doglianze del ricorrente (e degli altri incolpati) quindi sono fondate sull’assunto che il contenuto delle conversazioni intercorse tra il Moggi ed il Fabiani ed i singoli direttori di gara è rimasto ignoto e che né in sede penale, né in sede disciplinare è stato fatto carico al ricorrente di aver strumentalizzato le proprie funzioni arbitrali in occasione di singole, individuate, gare sportive. Tale tesi, peraltro, è priva di pregio, giacché le contestazioni mosse al sig. Stefano Cassarà (ed a tutti gli altri incolpati) non investono comportamenti posti in essere in specifici episodi di esercizio dell’attività arbitrale – per i quali sarebbero stati formulati diversi e ben più gravi capi di incolpazione – ma di avere serbato una condotta gravemente censurabile, consistente nell’avere accettato ed utilizzato una scheda telefonica, che consentiva conversazioni riservate nell’ambito dell’illecito sistema di comunicazioni realizzato dal sig. Luciano Moggi. Tale fatto certamente ha causato un vulnus ai fondamentali principi di imparzialità e terzietà della classe arbitrale – da osservare non solo nell’esercizio delle specifiche funzioni proprie del tesserato A.I.A. ma anche in ogni altro rapporto interpersonale comunque riferibile all’attività sportiva per evitare che sia possibile, anche solamente, far sospettare che esso possa trascurare detti valori – e, quindi, integra una evidente fattispecie di violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., correttamente sanzionata dalla decisione oggi impugnata. Analogamente e per le stesse ragioni or ora esaminate, corretta appare la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con riferimento alla posizione del sig. Dattilo Antonio relativamente all’uso della scheda n. 41764334758. L’uso di questa ultima scheda – come sottolineato dalla Commissione Disciplinare Nazionale - è avvenuto con maggiore frequenza attraverso celle installate nel comune di Siderno – nel quale non risultano abitare altri tesserati A.I.A. - e più specificamente in zone limitrofe all’immobile ove risiede il sig. Antonio Dattilo (cfr. tabella pag. 53 informativa Carabinieri), mentre altri contatti telefonici sono stati individuati con riferimento a siti ove si trovava il ricorrente per i periodici convegni di Coverciano o per arbitrare incontri di calcio (cfr. tabella pagg. 53-54 informativa Carabinieri). Assolutamente incontestabile, poi, è la circostanza che la scheda n. 41764334758 si è collegata anche a vari numeri italiani, e, tra questi, un’utenza di rete fissa intestata alla moglie del sig. Antonio Dattilo, un numero di cellulare intestato personalmente a questi ed un’altra utenza intestata all’osservatore arbitrale Francesco Barbuto della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia (vedi tabella a pag. 55 informativa). Né, peraltro, può trovare ingresso “dichiarazione che il periodo di sospensione cautelare sofferto deve intendersi incluso nella sanzione medesima” atteso che, detta misura gli è stata irrogata dall’A.I.A. in relazione al suo status di iscritto a detta Associazione. Analoghe considerazioni valgono per la posizione dell’Ambrosino. Ferme in diritto le osservazioni prima sviluppate in merito alle eccezioni formulate dal medesimo; risultano dall’informativa dei Carabinieri e dagli accertamenti della Procura Federale come numerosi contatti tra le schede Svizzere acquisite dal Moggi e dal Fabiani sono avvenuti con maggiore frequenza attraverso celle installate nel comune di Torre del Greco (NA) dove risiede l’Ambrosino. Le celle attive e connesse alla scheda svizzera n. 41764384497 infatti, risultano in coincidenza con la presenza dell’Ambrosino in determinate località (raduno di Coverciano, incontro di calcio nonché residenza e dimora dell’Ambrosino). Ancora dall’utenza svizzera n. 41764334751 è stato contattato il numero telefonico 0818478112 intestato allo studio legale dell’avv. F. P. ove l’Ambrosino risulta essere domiciliato; per cui appare corretta la ricostruzione che imputa proprio all’Ambrosino il possesso di una di queste schede Svizzere attiva proprio nelle località, appunto, frequentate dall’Ambrosino stesso; senza che possa rilevare pertanto, in detto contesto, la presenza di altri tesserati ovvero interessati al mondo del calcio residenti e/o domiciliati a Torre del Greco. Per quel che riguarda la posizione del Racalbuto, la sua responsabilità si rileva sia dai documenti acquisiti mediante atti di indagine di P.G., sia da quelli trasmessi dall’Ufficio Indagini che ha svolto autonoma attività istruttoria analizzando: i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere, le informative inviate dai C.C. e gli atti istruttori in disponibilità, successivamente alla notifica agli indagati dell’avviso ex art. 415 bis, C.p.p.. In particolare a Salvatore Racalbuto le indagini gli attribuiscono l’utilizzo di tre schede sim estere, né d’altra parte le memorie difensive hanno rappresentato elementi fattuali diversi da quelli palesati in prime cure, ma si sono limitate a formulare una diversa asserzione e prospettazione dei motivi probatori utilizzati. La decisione assunta in primo grado non è altro che la conseguenza di chiare ed inequivocabili risultanze processuali e, pertanto, essa è esente da censura e condivisa da questa Corte. Per le stesse ragioni corretta è la decisione impugnata riguardo alla accertata responsabilità disciplinare del Pieri - che così come osservato in precedenza per il Racalbuto - si rileva sia dai documenti acquisiti mediante atti di indagine di P.G., sia da quelli trasmessi dall’Ufficio Indagini che ha svolto autonoma attività istruttoria analizzando: i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere, le informative inviate dai C.C. e gli atti istruttori in disponibilità, successivamente alla notifica agli indagati dell’avviso ex art. 415 bis, C.p.p.. In particolare a Tiziano Pieri le indagini gli attribuiscono l’utilizzo di due schede sim estere. Né d’altra parte le memorie difensive hanno rappresentato elementi fattuali diversi da quelli palesati in prime cure, ma si sono limitate a formulare una diversa asserzione e prospettazione dei motivi probatori utilizzati. Corretta è altresì la accertata responsabilità disciplinare del Fabiani che si ricava, oltre ogni ragionevole dubbio, sia dai documenti acquisiti mediante atti di indagine di P.G., sia da quelli trasmessi dall’allora Ufficio Indagini che come già visto ha svolto autonoma attività istruttoria analizzando i tabulati del traffico telefonico di utenze svizzere, le informative inviate dai C.C. e gli atti istruttori in disponibilità successivamente alla notifica agli indagati dell’avviso ex art, 415 bis C.p.p.. Giova premettere che il Fabiani, uomo di fiducia del Moggi, al tempo dirigente della società F.C. Messina Peloro partecipante al Campionato di Serie A, aveva contribuito attivamente alla creazione del sistema organizzato dal Moggi, con comportamenti inequivoci così come emersi in sede di indagini. Per sua stessa ammissione, come dichiarato in occasione della inchiesta avviata dall’allora Ufficio Indagini (v. proc. N. 62 septies In. 2005/2006) e confluita in quella attuale, il Fabiani aveva riconosciuto di avere partecipato a periodici incontri di giovedì a Torino col Moggi e di dipendere da quest’ultimo ai fini della progressione nella propria carriera, comportando ciò, come si evince dagli atti, un controllo gestionale e sportivo del Moggi della società F.C. Messina Peloro. Le investigazioni svolte dai C.C. hanno consentito di verificare e dimostrare come alcune utenze collegate a schede estere (41764334751 – 41764329584) fossero nella disponibilità del Fabiani e che tra lui ed il Moggi erano intercorsi molteplici contatti telefonici protetti ed altri con appartenenti al mondo arbitrale ai quali risultava attribuito l’uso di schede SIM estere. Nel corso delle investigazioni i C.C., infatti, in virtù degli elementi disponibili, hanno proceduto ad esaminare i dati delle celle agganciate con maggior frequenza in chiamata dalle utenze monitorate e ciò per determinare il luogo di più stabile permanenza dell’utilizzatore per consentirne l’individuazione. Nel caso del Fabiani, come della generalità, è emerso che le celle più ripetutamente agganciate dalle utenze monitorate si trovavano a Roma, luogo di sua residenza ed abituale dimora, ed a Messina, ove egli svolgeva l’attività lavorativa di D.S. della società F.C. Messina Peloro. L’ubicazione delle celle attivate in chiamata è, infatti, risultata coincidere con l’ora, la data ed il luogo di svolgimento di alcuni specifici eventi ai quali risultava avere partecipato il Fabiani. Inoltre l’utilizzo delle schede svizzere da parte del Fabiani è emerso dalla testimonianza dell’arbitro Nucini al quale il Moggi, presente il Fabiani che aveva organizzato l’incontro in Torino, consegnò una scheda della quale, poi, il Nucini si disfò. Ulteriori riscontri probatori emersi in sede di investigazioni, evidenziati a carico del Fabiani, sono:
1) le dichiarazioni di T.D.C. sull’acquisto di numerosissime schede estere nell’interesse del Moggi;
2) dichiarazioni di T.D.C., M.C. e T.G. sulle circostanze di cui sopra;
3) contatti tra le utenze svizzere attribuibili, in base ai criteri più sopra enunciati, al Fabiani e quelle attribuibili come segue:
- l’utenza svizzera 41764334751, ha contattato vari numeri italiani come per esempio:
a) lo 0818478112 intestato allo Studio Legale F.P. di Torre del Greco, ove era domiciliato l’assistente CAN A-B Marcello Ambrosino, pure esso utilizzatore di altra scheda svizzera;
b) lo 0422823117, intestato all’Hotel Villa Odino di Pasini Luigi e C. S.n.c., ove, in periodo 17/18 Gennaio 2005, soggiornò il Paparesta Gianluca;
4) numerosi contatti con schede svizzere utilizzate dal Moggi, dagli arbitri Bertini, Paparesta, Racalbuto, Gabriele, Pieri, Cassarà, Dattilo, dall’assistente Ambrosino.
- l’utenza svizzera 41764329584, ha contattato utenze del medesimo gestore in uso al Moggi ed agli arbitri Massimo De Santis e Salvatore Racalbuto;
- l’utenza svizzera 41764967408, parimenti in uso al Fabiani: è risultato che le celle agganciate più spesso da questa utenza si trovavano a Roma, luogo di residenza del Fabiani ed a Messina, luogo ove egli svolgeva la sua attività lavorativa. Inoltre lo stesso Fabiani ha confermato:
1) di essersi recato nel negozio del T.D.C., a Chiasso, il 15.10.2004 in compagnia di Moggi, C. e B. e che, sia lui che Moggi, acquistarono, in tale circostanza, un cellulare Motorola per ciascuno, che lui regalò alla moglie che utilizzò la scheda TIM 338/7124682;
2) che si era recato spesso a Torino negli anni 2004/2005 in situazioni private, ovvero con Bonsignore e Franza del Messina. Dal coacervo di questi elementi probatori ed avendo la disponibilità delle tre utenze svizzere sovra richiamate, il Fabiani ha contribuito, con il Moggi, a costituire un sistema di comunicazioni riservate intrattenute con associati A.I.A., fornendo ad essi, direttamente o per interposta persona, le schede telefoniche di cui al deferimento ed avvalendosi personalmente di questa forma di comunicazione. Condotte, queste, che, come già sopra visto e come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure in adesione alla prospettazione della Procura Federale, sono connotate da particolare gravità, con specifico riferimento alla alterazione di rapporti tra dirigenti di società ed appartenenti all’A.I.A. e che, alla evidenza, integrano la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., inerente i doveri di lealtà, correttezza e probità e volti ad incidere negativamente sui profili di imparzialità e terzietà della classe arbitrale. III Considerata la gravità dei fatti oggetto del presente procedimento ed, al contempo, la non eccessiva entità dell’utilizzo, da parte dei ricorrenti appartenenti all’A.I.A. delle schede da loro possedute oltre che la loro incensuratezza, la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con il provvedimento impugnato appare equa. Analogamente per il Fabiani la sanzione appare congrua vista la sua posizione di diretta collaborazione con il Moggi. Né possono essere rilevanti ed influenti i riferimenti a precedenti decisioni, perché rese in relazione a vicende non comparabili con quella in esame sia sotto il profilo delle dimensioni, sia della gravità dei fatti accertati. P. Q. M.
la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – in riforma della decisione della Commissione Disciplinare, accoglie i ricorsi e, per l’effetto, annulla la decisione nei confronti di MOGGI Luciano e GABRIELE Marco nonché nei confronti di DE SANTIS Massimo e BERTINI Paolo con conseguente restituzione delle tasse reclamo versate; respinge i ricorsi proposti dai sig.ri DATTILO Antonio, CASSARA’ Stefano, AMBROSINO Marcello, RACALBUTO Salvatore, FABIANI Mariano, PIERI Tiziano ed ordina l’incameramento delle relative tasse reclamo.
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e sul Comunicato ufficiale n. 21/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 53/CGF del 27 ottobre 2008
1) RICORSO DEL SIG. DATTILO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
2) RICORSO DEL SIG. CASSARÀ STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
3) RICORSO DEL SIG. AMBROSINO MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
4) RICORSO DEL SIG. BERTINI PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
5) RICORSO DEL SIG. GABRIELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
6) RICORSO DEL SIG. DE SANTIS MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
7) RICORSO DEL SIG. RACALBUTO SALVATOREAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
8) RICORSO DEL SIG. FABIANI MARIANO(GIÀ DIRIGENTE F.C. MESSINA PELORO S.R.L.)AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
9) RICORSO DEL SIG. PIERI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 E MESI 6 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 6.8.2008)
10) RICORSO DEL SIG. MOGGI LUCIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO JUVENTUS F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com."