F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 42/CGF del 13 ottobre 2008 1) RICORSO DEL SIG. MARANER CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BARI/TRIESTINA DEL 1.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 48 del 2.9.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 22/CGF del 11 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 42/CGF del 13 ottobre 2008
1) RICORSO DEL SIG. MARANER CHRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BARI/TRIESTINA DEL 1.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 48 del 2.9.2008)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 2.9.2008 ha inflitto al signor Maraner Christian le sanzioni: - della squalifica per 2 giornate effettive di gara; - l’ammenda di € 3.000,00; a seguito di fatti occorsi durante la gara Bari/Triestina dell’1.9.2008. Avverso tale provvedimento il signor Maraner ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.9.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 10.9.2008, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Maraner Christian, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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