F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 12 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 43/CGF del 13 ottobre 2008 2) RICORSO DELL’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO 1892 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIOLLI ANDREA; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARIANI MATTEO; SEGUITO GARA MONTICHIARI/PRO VERCELLI DEL 31.8.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 11/DIV del 2.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23/CGF del 12 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 43/CGF del 13 ottobre 2008 2) RICORSO DELL’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO 1892 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIOLLI ANDREA; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARIANI MATTEO; SEGUITO GARA MONTICHIARI/PRO VERCELLI DEL 31.8.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 11/DIV del 2.9.2008) Con reclamo in data 3.9.2008 la U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. si duole della squalifica per 2 gare irrogata nei confronti dei propri calciatori Ciolli Andrea e Mariani Matteo in relazione al comportamento osservato durante la gara Montichiari/Pro Vercelli, valida per il Campionato di 2° divisione, Girone A, e disputatasi in data 31.8.2008. La reclamante afferma di ritenere "inesatta la motivazione adottata" dall'arbitro dell’incontro a fondamento della espulsione dei due calciatori avvenuta, in distinti momenti, durante la gara in questione, in quanto costoro non avevano commesso alcun "atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo", siccome si legge nel referto; si era in effetti trattato di "normali scontri gioco con obbiettivo principale il pallone e non esclusivamente un avversario", durante i quali non venne impiegata "particolare violenza" né v’era "volontà di colpire da tergo in modo proditorio il giocatore avversario". Si invoca, perciò, dalla Corte di Giustizia Federale, una sanzione più mite. La Corte rileva che le doglianze sono palesemente prive di ogni fondamento, anzitutto perché, nella sostanza, esse stesse contengono, nella sequela espositiva, l'ammissione chiara dei fatti ascritti e per i quali sopravvenne prima la espulsione dei due calciatori e poi la loro punizione, così come più sopra ricordato. Ciò emerge dallo stesso tenore letterale del reclamo, ove si riconosce esplicitamente, pur deducendo un contesto di gioco, che obbiettivo dell'azione dei calciatori sanzionati era anche –seppur non unicamente - l'avversario, limitandocisi ad escludere un elevato grado di violenza e che ci fosse volontà di colpire in modo proditorio l'avversario medesimo. D'altra parte, l'univocità del referto dell'arbitro, che specifica come, in relazione alla condotta di entrambi i calciatori, la volontaria azione lesiva si fosse svolta "con pallone in gioco, ma senza possibilità di giocarlo" da parte di ciascuno dei due, consente di definire nei termini della gravità ritenuta dal Giudice Sportivo entrambi gli episodi, che devono considerarsi perciò adeguatamente sanzionati. Osserva la Corte che, essendosi in presenza di due distinti ricorsi, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di una ulteriore tassa di reclamo. Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale ritiene di dover separare il reclamo presentato dall’U.S. Pro Vercelli Calcio 1892 S.r.l. di Vercelli in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - respinge il ricorso presentato dall’U.S. Pro Vercelli Calcio 1892 S.r.l. in merito alla sanzione della squalifica inflitta per 2 gare effettive inflitta al calciatore Ciolli Andrea; - respinge il ricorso presentato dall’U.S. Pro Vercelli Calcio 1892 S.r.l. in merito alla sanzione della squalifica inflitta per 2 gare effettive inflitta al calciatore Mariani Matteo. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo non versate.
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