F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CGF del 19 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 44/CGF del 13 ottobre 2008 1) RICORSO DELL’U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE SALANDRA STEFANO SEGUITO GARA COLOGNESE/SESTESE DEL 7.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 27/CGF del 19 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 44/CGF del 13 ottobre 2008
1) RICORSO DELL’U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE SALANDRA STEFANO SEGUITO GARA COLOGNESE/SESTESE DEL 7.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008)
La Corte di Giustizia Federale, esaminata la documentazione in atti; - rilevato che il Giudice Sportivo, presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21 del 10.9.2008, ha squalificato per 3 gare effettive il calciatore Salandra Stefano avendo, egli, “ colpito con uno schiaffo al volto un avversario” ; - rilevato che avverso tale decisione ha presentato ricorso la U.S. Calcio Colognese la quale, pur ammettendo la responsabilità del proprio calciatore nel momento in cui evidenziava che fu il secondo assistente a segnalare all’arbitro l’azione violenta posta in essere dal Salandra nei confronti di un avversario, chiedeva, a questa Corte, una congrua riduzione della sanzione; - ritenuto, al contrario, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per 3 gare, ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Calcio Colognese di Cologno al Serio (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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