F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 25 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 45/CGF del 13 ottobre 2008 1) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FRANCO MICHELE INFLITTA SEGUITO GARA ITALA SAN MARCO/COMO DEL 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 25 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 45/CGF del 13 ottobre 2008
1) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FRANCO MICHELE INFLITTA SEGUITO GARA ITALA SAN MARCO/COMO DEL 14.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la Società Calcio Como S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 2a Divisione Itala S.Marco/Como, veniva inflitta al calciatore Michele Franco la squalifica per due gare effettive “per aver colpito con un calcio da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone”. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto sul terreno di gioco ed evidenziava che la condotta contestata sarebbe stata animata da mera vis agonistica posta nel tentare di recuperare la palle e giammai connotata da intento lesivo. Sotto tale profilo, ritiene la Corte che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Franco Michele, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso proposto dal Calcio Como e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore Franco Michele ad 1 giornata effettiva di gara, unitamente all’ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa.
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