F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009. 3) RICORSO DEL F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CILUMBRIELLO MASSIMO SEGUITO GARA BRINDISI 1912/SPORTING GENOANO DEL 21.09.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009. 3) RICORSO DEL F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CILUMBRIELLO MASSIMO SEGUITO GARA BRINDISI 1912/SPORTING GENOANO DEL 21.09.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008) A seguito del ricorso proposto dalla società Calcistica F. C. Sporting Genzano, avverso la decisione di cui in epigrafe, con la quale è stata irrogata a Cilumbriello Massimo, calciatore della società reclamante, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008, irrogava a carico del calciatore Cilumbriello la sanzione della squalifica per 4 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “Espulso per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava all’Arbitro e con entrambe le mani stringeva la maglia di questi per alcuni secondi, senza tuttavia provocare alcun danno visibile. Nella circostanza protestava nei confronti del Direttore di gara.” Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione, assumendo che il comportamento del Cilumbriello non integrerebbe alcuna violazione del C.G.S., in particolare quella prevista nell’art. 19 comma 4 lett. a) del detto codice; considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata non sono comunque contestati e in ogni caso sono riportati negli atti del procedimento. Ritenuto che il Cilumbriello, essendo stato espulso, merita la sanzione di 1 giornata di squalifica e che, inoltre, l’aver stretto con entrambe le mani la maglia dell’arbitro per alcuni secondi, protestando, costituisce quanto meno condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara per la quale l’art.19 comma 4 lett. a) C.G.S. commina la sanzione minima della squalifica per 2 giornate di gara; che pertanto la sanzione minima complessiva è di 3 giornate di squalifica effettive. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Sporting Genzano di Genzano di Lucania (Potenza), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cilumbriello Massimo a 3 giornate di gara effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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