F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE FREITAS AUGUSTO CESAR SEGUITO GARA SARZANESE 1906/RIVAROLESE 1906 DEL 21.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CGF del 10 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE FREITAS AUGUSTO CESAR SEGUITO GARA SARZANESE 1906/RIVAROLESE 1906 DEL 21.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 24.9.2008) Con ricorso del 24.9.2008, la A.S.D. Sarzanese ha impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore De Frejtas Augusto Cesar “per aver lanciato uno sputo contro un calciatore avversario attingendolo al volto “. La ricorrente, nei propri motivi di doglianza pur censurando, in parte, il gesto del proprio tesserato, ha chiesto la riduzione della sanzione evidenziando che il De Frejtas, nelle passate stagioni, ha sempre dimostrato un comportamento corretto e rispettoso e che, comunque, non era sua intenzione sputare ad un avversario. Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. La descrizioni dei fatti, estremamente chiara, e perdipiù assistita da fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 31 comma 1.1 C.G.S., non fa dubitare dell’operato dell’arbitro né di quanto lo stesso abbia constatato. Relativamente alla sanzione inflitta, questa Corte rileva che, integrando lo sputo un fatto avente natura indiscutibilmente violenta ed intenzionale, sanzionato dall’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione di 3 giornate, peraltro corrispondente al minimo edittalmente previsto dalla suddetta norma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 S.r.l. di Sarzana (La Spezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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