F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 17 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 02 marzo 2009. 2) RICORSO DELL’U.S. PONTEDERA 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MASI MARCO SEGUITO GARA SPORTING LUCCHESE/PONTEDERA 1912 DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 17 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 02 marzo 2009.
2) RICORSO DELL’U.S. PONTEDERA 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MASI MARCO SEGUITO GARA SPORTING LUCCHESE/PONTEDERA 1912 DEL 5.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 dell’8.10.2008)
La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, rilevato che la U.S. Pontedera ha proposto reclamo avverso la squalifica per 2 gare effettive, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, al signor Masi Marco con motivazione contenuta nel Com. Uff. n. 35 dell’ 8.10.2008, rilevato che, attraverso i motivi di doglianza, la società reclamante chiedeva la riduzione della squalifica, assumendo che il proprio tecnico aveva solo protestato all’indirizzo dell’arbitro ma non aveva rivolto, allo stesso, alcuna offesa, ne, tantomeno, era entrato indebitamente sul terreno gioco; ritenuto,viceversa, che la circostanza che il Direttore di gara abbia dichiarato, in modo chiaro, che il Masi, dopo una sua decisione, sia entrato sul terreno di gioco e lo abbia apostrofato con frasi irriguardose ed offensive, costituisce una rappresentazione dei fatti assolutamente credibile, inidonea a scalfire la fede probatoria privilegiata di cui godono gli atti ufficiali di gara ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Pontedera 1912 S.r.l. di Pontedera (Pisa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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