F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 17 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.C.R.D. ACICATENA AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.4.2009 AL SIG. D’ANNA GIUSEPPE; – DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE SEGUITO GARA ACICATENA/TRAPANI CALCIO DEL 28.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CGF del 17 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO DELL’A.C.R.D. ACICATENA AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.4.2009 AL SIG. D’ANNA GIUSEPPE; - DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; INFLITTE SEGUITO GARA ACICATENA/TRAPANI CALCIO DEL 28.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 31 dell’1.10.2008) Al 10° del secondo tempo, nel corso della gara Acicatena/Trapani, in occasione di un provvedimento tecnico adottato dall’arbitro, il dirigente addetto all’arbitro il signor D’Anna Giuseppe, si rivolgeva al direttore di gara con parolacce, continuando ad inveire, offendere e minacciare lo stesso anche dopo il provvedimento di allontanamento. Uscito dal recinto di giuoco continuava negli insulti. Dal rapporto dell’arbitro si evince come il predetto D’Anna tentava di rientrare attraverso un cancello riuscendoci in occasione di un gol segnato dalla squadra di appartenenza, proseguendo anche in tale occasione a insultare l’arbitro, addirittura portandosi sul terreno di giuoco. A causa del suo reiterato comportamento - lo stesso altresì aizzava il pubblico - le forze dell’ordine dovevano intervenire più volte poiché la partita subiva delle interruzioni, anche perché unitamente al D’Anna attraverso il cancello medesimo entravano nel recinto di giuoco persone non identificate. Sempre dal rapporto si evince come il D’Anna permaneva a fine gara nella zona antistante gli spogliatoi con fare minaccioso e che altro soggetto non identificato qualificatosi come presidente della società Acicatena insultava l’arbitro riuscendo ad entrare nel suo spogliatoio. L’arbitro veniva poi attinto con numerosi sputi mentre rientrava nel sottopassaggio verso gli spogliatoi ed in tale occasione ripetutamente insultato senza che alcun dirigente dell’Acicatena intervenisse anche in aiuto delle forze dell’ordine. Il Giudice Sportivo inibiva il D’Anna fino all’1.4.2009 ai sensi dell’art.19 C.G.S. ed infliggeva alla società l’ammenda di € 3.000,00. Con fax in data 1.10.2008 la società Acicatena preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti. Con nota del 6.10.2008, la Segreteria della Corte di Giustizia trasmetteva gli atti richiesti. Proponeva tempestivo reclamo in data 13.10.2008 la società Acicatena la quale, dopo una esposizione delle circostanze del tutto difformi da quelle rappresentate dall’arbitro chiedeva la riduzione della sanzione comminata al D’Anna ed una riduzione della sanzione a carico della società. Contestava tutta la ricostruzione dell’arbitro in ordine agli accadimenti che avevano portato alla sanzione a carico del D’Anna e della società. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che il D’Anna ha protestato in maniera scorretta e poco consona ad un tesserato, rimanendo le restanti asserzioni del ricorso assolutamente indimostrate ed inidonee a smentire la ricostruzione dei fatti così come puntualmente indicato nel supplemento di referto. Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il dirigente abbia tenuto un comportamento tale da ritenere del tutto equa l’inibizione comminatagli; e come la sanzione a carico della società sia corretta ed in linea con i precedenti giurisprudenziali. Infatti compito dell’addetto all’arbitro è proprio quello di assisterlo e preservarlo da ogni forma di interferenza idonea ad alterare la sua già non semplice attività impedendo che eventuali comportamenti di terzi possano in qualsivoglia maniera costituirne pericolo ovvero turbamento nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R.D. Acicatena di Acicatena (Catania). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it