F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO EX ART 39 C.G.S. DELL’ U.S.A. S. CATERINA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CATERINA/POLISPORTIVA U. MANDOLESI DEL 22.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 50/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 02 marzo 2009.
1) RICORSO EX ART 39 C.G.S. DELL’ U.S.A. S. CATERINA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CATERINA/POLISPORTIVA U. MANDOLESI DEL 22.12.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008)
Per gravi comportamenti antiregolamentari verificatisi ai danni dell’arbitro in occasione della gara S. Caterina/Mandolesi Calcio giocata il 23.12.2007 e valevole pre il Campionato Provinciale Marche di 3^ Categoria il competente Giudice Sportivo infliggeva, fra l’altro, all’U.S.A. S. Caterina la sanzione dell’esclusione dal Campionato di competenza ed inibiva i dirigenti di detto sodalizio, Natali Maurizio e Rogante Alvaro, fino al 28.12.2012 con preclusione in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 31 del 28.12.2007). Contro tale decisione ricorreva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche soltanto la società, ma l’organi adito, rilevato come il reclamo fosse stato presentato quand’erano già decorsi i termini regolamentari, ne dichiarava l’inammissibilità (Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008). Insoddisfatta, l’U.S.A. S. Caterina si rivolgeva per revocazione a questa Corte, facendo presente che, nel corso di indagini svolte dall’autorità giudiziaria ordinaria a seguito di una querela sporta dal direttore di gara, la versione degli accadimenti refertata era risultata, anche per ammissione del medesimo querelante, notevolmente sdrammatizzata e diversa, suscettibile quindi di una valutazione più benevola in sede disciplinare. Con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 135 C.G.F. del 6.3.2008, il ricorso per revocazione su descritto veniva ritenuto inammissibile, sia perché le motivazioni proposte con configuravano alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 39 C.G.S., sia perché diretto alla rescissione di una decisione, quella adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, rimasta circoscritta all’ambito del rito. La vicenda viene nuovamente all’esame di questo Collegio sollecitato da un’istanza di revisione, ex art. 39, comma 2 C.G.S., avanzata dall’U.S.A. S. Caterina e dai tesserati Natali Maurizio e Rogante Alvaro, istanza che, corredata dagli atti relativi all’indagine giudiziaria conclusasi, almeno temporaneamente, con una richiesta di archiviazione da parte del P.M., in buona sostanza si fonda sulle medesime ragioni già inutilmente rassegnate nella procedura precedente. La richiesta non può trovare ingresso ostandovi più motivi di inammissibilità. Giova, in proposito, anzitutto chiarire che obiettivo del ricorso in parola sono ben due giudicati: il primo costituito da quella parte della decisione del Giudice Sportivo richiamata in narrativa (Com. Uff. n. 31 del 28.12.2007) riguardante le sanzioni inflitte ai dirigenti Natali e Rogante, divenuta irrevocabile perché non impugnata, il secondo, relativo alla posizione processuale della società, identificabile nella declaratoria di inammissibilità per intempestività emessa in grado di appello dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche (Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008). Quanto al primo punto è sufficiente evidenziare come le nuove risultanze ricavabili dalla documentazione prodotta e, segnatamente, dal ridimensionamento delle violazioni contestate prospettato dall’arbitro con l’atto di remissione della querela e dalla conseguente richiesta di archiviazione, non scagionino del tutto i soggetti già perseguiti e non siano quindi idonee a realizzare la condizione imposta dalla norma invocata per la quale si può pervenire alla revisione di un giudicato solo quando il nuovo materiale probatorio, da solo, o eventualmente integrato dalle acquisizioni già note, dimostri inequivocabilmente la totale estraneità degli incolpati a quanto ad essi addebitato. Tale evenienza difetta nella fattispecie, che al più, può solo rappresentare una diversa qualificazione disciplinare delle condotte poste in essere. Per ciò che invece attiene al secondo giudicato basta richiamare le motivazioni giù espresse da questa Corte nel giudizio di revocazione (Com. Uff. n. 135 C.G.F. del 6.3.2008). La natura stessa della revisione che incide sul merito del caso da riesaminare impedisce ogni possibilità di intervento quando il giudizio contestato sisia arrestato agli aspetti procedurali della vicenda. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.A. S. Caterina di Fermo, e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 02 marzo 2009. 1) RICORSO EX ART 39 C.G.S. DELL’ U.S.A. S. CATERINA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CATERINA/POLISPORTIVA U. MANDOLESI DEL 22.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008)"