F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 02 marzo 2009. 2) RICORSO DELL’ A.S.D. ADRIATICA PESCARA C5 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 4.11.2008 AL SIG. DOLENTE GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCHERI ALESSANDRO, INFLITTE SEGUITO GARA ADRIATICA PESCARA C5/REAL TOCO DELL’11.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 100 del 15.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CGF del 02 marzo 2009. 2) RICORSO DELL’ A.S.D. ADRIATICA PESCARA C5 AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 4.11.2008 AL SIG. DOLENTE GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCHERI ALESSANDRO, INFLITTE SEGUITO GARA ADRIATICA PESCARA C5/REAL TOCO DELL’11.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 100 del 15.10.2008) Il Com. Uff. n. 100 del 15.10.2008 rendeva noto che il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - in relazione alla gara del Campionato Nazionale, Serie B, Girone D, tra l’A.S. Dilettantistica Adriatica Pescara Calcio a Cinque ed il Real Toco disputata in data 11.10.2008 – aveva comminato: nei confronti del Dirigente accompagnatore della società ospitante signor Dolente Giuseppe, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 4.11.2008, per avere quegli “rivolto frasi minacciose ai componenti della panchina avversaria” e nei confronti del calciatore Buccheri Alessandro, la squalifica per 2 gare effettive per avere “rivolto all’arbitro frase offensiva”. Nel ricorso datato 21.10.2008 presentato a questa Corte, l’A.S. Dilettantistica Adriatica Pescara Calcio a Cinque espone che l’arbitro avrebbe commesso evidenti errori in un momento di estrema concitazione generale, precisando, da un canto, che il dirigente Dolente, lungi dal pronunciare frasi minacciose, si limitò ad esultare alla segnatura del gol del pareggio della sua squadra, intervenuto a pochi secondi dalla fine della gara e, dall’altro, che a rivolgersi in modo irriguardoso verso l’arbitro fu il tesserato Pardi Andrea anziché il Buccieri Alessandro. Conclusivamente il ricorrente chiede che, previo supplemento di informazioni presso la coppia arbitrale e tenuto conto della verità dei fatti, venga ridotta l’inibizione nei confronti del Dolente, venga annullata la squalifica nei confronti del Buccieri e, infine, venga comminata la medesima squalifica nei confronti del Pardi. Il Collegio ritiene di confermare in toto la decisione assunta in primo grado, nell’assorbente rilievo che la medesima è del tutto corrispondente e conseguente alle affermazioni ed alle conclusioni contenute nel referto arbitrale. Il ricorrente, il quale ammette che il rapporto degli ufficiali di gara costituisce fonte di prova privilegiata, deduce mere e generiche asserzioni che, contrariamente al principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., sono non solo prive di un qualche spessore giuridico ma anche non supportate da un qualsiasi concreto riscontro oggettivo. Inoltre, la mancata allegazione anche di un qualche elemento che abbia dignità di principio di prova induce il Collegio a non ravvisare le condizioni necessarie per disporre il richiesto supplemento istruttorio. Consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con conseguente addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Adriatica Pescara C5 di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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