F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 21 novembre 2008 5) RECLAMO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA CON DIFFIDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE; • INIBIZIONE PER MESI 10 E AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. MASSIMO PUGLIESE NEL SUO RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO S.P.A. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 21 novembre 2008 5) RECLAMO DELL’U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 E AMMENDA CON DIFFIDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE; • INIBIZIONE PER MESI 10 E AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. MASSIMO PUGLIESE NEL SUO RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO S.P.A. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 8, COMMA 5 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento disposto in data 11.8.2008 dalla Procura Federale a carico del signor Massimo Pugliese, amministratore unico e legale rappresentante dell’U.S. Avellino Calcio S.p.A., per più violazioni dell’art. 8, comma 5 C.G.S. in relazione all’all. A del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008, e della stessa società U.S. Avellino Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., ha inflitto alla citata società calcistica 3 punti di penalizzazione da scontare nella corrente Stagione Sportiva 2008/2009, oltre € 30.000,00 di ammenda con diffida ed al signor Pugliese la sanzione della inibizione per mesi 10, oltre € 10.000,00 di ammenda. Ad avviso della Commissione Disciplinare Nazionale, ferma la circostanza per cui la società Avellino Calcio ha oggettivamente provveduto agli adempimenti prescritti per la regolare iscrizione al campionato oltre il termine del 30.6.2008, la rilevata “condotta inadempiente non trova valida giustificazione nelle vicissitudini processuali penali che hanno determinato il sequestro penale delle azioni della società e le conseguenti lungaggini, non avendo alcuna incidenza sull’adempimento degli obblighi gestionali-amministrativi, i quali, a ben vedere, non sono inibiti dalla predetta misura cautelare, ma soltanto resi più complicati”. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, hanno proposto ricorso la società Avellino Calcio ed il signor Massimo Pugliese, suo amministratore unico, chiedendo l’annullamento delle sanzione inflitte. Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei ricorrenti, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate, altresì richiedendo, in via subordinata, il solo annullamento della penalizzazione, per la società, di 3 punti e della inibizione del signor Pugliese. Sono inoltre intervenuti i rappresentanti della Procura Federale che hanno, di contro, insistito per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La Corte, letto l’atto di gravame, sentiti i difensori dei ricorrenti ed i rappresentanti della Procura Federale ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene fondata la domanda principale intesa all’annullamento delle sanzioni inflitte con l’avversata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, che vanno infatti annullate. In via preliminare ad ogni altra questione la Corte, su richiesta dei rappresentanti della Procura Federale, cui peraltro hanno prontamente aderito i difensori dei ricorrenti, dispone la cancellazione dal testo del ricorso delle espressioni di cui alla seconda pagina terzo capoverso del ricorso medesimo. Ciò detto, ricorda la Corte che con Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le norme di ammissione ai Campionati Professionistici 2008/2009, secondo il testo di cui all’allegato sub A del citato Com. Uff.. Per quanto di interesse nella presente sede, si imponevano dunque all’Avellino Calcio una serie di conseguenti adempimenti per il quali il citato Com. Uff. pone il termine del 30.6.2008. In particolare, entro detto termine, l’Avellino Calcio avrebbe dovuto depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico la fideiussione bancaria a prima richiesta, per € 207.000,00, avrebbe dovuto depositare l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, avrebbe dovuto depositare l’attestazione in ordine all’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP, IVA. Lo stesso Com. Uff. in esame stabilisce che l’inosservanza dei termini posti (nel caso di specie, quello appunto del 30.6.2008) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionabile con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento. Tuttavia, lo stesso Com. Uff. stabilisce ancora che, ferma l’applicazione delle sanzioni ora richiamate, gli adempimenti in questione possono comunque essere integrati “entro il termine perentorio del 15.7.2008” (cosa che peraltro l’Avellino Calcio ha provveduto a fare). La documentazione (in ipotesi) prodotta tardivamente rispetto al “termine perentorio del 15.7.2008” non può essere presa in considerazione, stabilisce il Com. Uff., dalla Co.Vi.So.C nell’esame dei ricorsi. In sostanza, il superamento del termine del 30.6.2008 importa l’irrogazione di sanzione disciplinare ma non preclude l’ammissione al campionato, di contro conseguente – in ipotesi - all’inutile decorso anche del successivo termine del 15.7.2008, dallo stesso Com. Uff. espressamente qualificato come perentorio. Ma la perentorietà pure del primo termine del 30.6.2008 è espressamente affermata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con la decisione oggetto del presente gravame, laddove il primo motivo del ricorso in esame è di contro centrato sull’asserita natura meramente ordinatoria del termine in questione. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, la esplicita qualificazione (in seno al Com. Uff. del 5.5.2008) del solo termine del 15.7.2008 quale termine perentorio induce a ritenere ordinatorio il primo termine del 30.6.2008. A ciò si aggiunge – ad avviso dei ricorrenti - un argomento di carattere logico: la facoltà concessa di ottemperare ai prescritti obblighi in un termine ulteriore confermerebbe la non perentorietà del primo termine. Il che, sempre ad avviso della difesa dei ricorrenti, renderebbe illegittime le sanzioni irrogate per mancato rispetto del segnalato termine del 30.6.2008. Ritiene la Corte infondato il primo motivo di ricorso, attesa la natura perentoria anche del termine del 30.6.2008. Vero è che il Com. Uff. del 5.5.2008 qualifica “perentorio” in maniera espressa solo il secondo ed ulteriore termine del 15.7.2008 e che solo all’ipotesi del superamento di detto secondo termine può riconnettersi la fattispecie più propriamente “decadenziale” della non ammissione al campionato. Ma ciò non leva che al superamento del termine del 30.6.2008 siano riconnesse dal citato Com. Uff., del pari espressamente, conseguenze chiaramente pregiudizievoli per il soggetto che non lo abbia rispettato: la qualificazione del fatto in termini di illecito disciplinare e l’irrogazione di sanzione consistente nella penalizzazione in classifica. In altri termini, il superamento del termine è espressamente “sanzionato”, non già come di regola accade per i termini inequivocamente perentori con sanzione di tipo appunto decadenziale (quale la non ammissione al campionato), ma con sanzione specifica peraltro espressamente prevista e disciplinata dalla disposizione che pone il termine violato. Ben possono aversi, infatti, termini perentori, ma non posti –come nel caso di specie – anche a pena di decadenza. Con riguardo al termine del 30.6.2008, la ritenuta perentorietà deve in definitiva desumersi, ad avviso di questa Corte, oltre che dalla espressa previsione di sanzioni in caso di violazione, dalla sua rispondenza a concrete ragioni di carattere organizzatorio in capo alla Federazione. Quanto al primo profilo, diversamente opinando, a ritenere cioè meramente sollecitatorio il termine del 30.6.2008, non potrebbe allora, logicamente prima ancora che giuridicamente, riconnettersi al suo superamento l’irrogazione di una sanzione disciplinare. E, quanto al secondo profilo, qualificare il termine del 30.6.2008 come termine ordinatorio significherebbe compromettere quelle esigenze di carattere appunto organizzatorio che impongono il tempestivo assolvimento da parte delle società calcistiche di determinati adempimenti, al fine appunto di avviare un tempestivo ed ordinato svolgimento dei campionati. Appare, di contro, alla Corte fondato il secondo motivo di ricorso su cui si fonda il ricorso in esame. Ricorrono, infatti, nel caso di specie, quelle particolari circostanze di fatto che avrebbero dovuto – correttamente intese - ricondurre il mancato tempestivo adempimento contestato all’Avellino Calcio ad una fattispecie di forza maggiore. L’avviso della Corte, in altri termini, è nel senso della non sanzionabilità del ritardo pur incontestabilmente registrato (rispetto al termine del 30.6.2008) dall’Avellino Calcio nel procedere ai prescritti adempimenti per quanto di seguito rappresentato. Decisiva, innanzitutto, appare la circostanza che ha visto fino alla data del 3.7.2008 (quindi successivamente alla scadenza del termine del 30.6.2008) operare il sequestro cautelare penale della metà delle quote societarie dell’Avellino Calcio S.p.A. Deve, infatti, ritenersi che il detto sequestro cautelare penale abbia in fatto comportato, al momento temporalmente rilevante, un sostanziale blocco gestionale della società, peraltro oggettivamente non imputabile al socio di riferimento, cioè al signor Pugliese. Giova, al riguardo, ricordare che comunque quest’ultimo aveva preavvertito la medesima Federazione, segnatamente con nota indirizzata alla Co.Vi.So.C – F.I.G.C. in data 21.5.2008, dei problemi gestionali e sul fronte dell’accesso al credito appunto creati dal sequestro cautelare penale, dando dettagliatamente conto delle diverse azioni all’uopo tentate dall’amministratore unico della società. Così come occorre rammentare che il signor Pugliese non è stato indagato né imputato nel processo penale che ha portato al sequestro cautelare penale delle quote societarie, essendo il Pugliese terzo acquirente di buona fede. Ed ancora occorre rilevare che, depositata solo il 3.7.2008 la sentenza che ha disposto il dissequestro delle quote societarie, l’Avellino Calcio ha, a quel punto, tempestivamente provveduto agli adempimenti in precedenza non ottemperati. Non condivide, pertanto, la Corte l’avviso della Commissione Disciplinare Nazionale secondo cui la esposta circostanza avrebbe semplicemente complicato la condotta della società ricorrente. Laddove, invece, pare oggettivo che la descritta circostanza abbia di fatto comportato una paralisi della gestione e, quel che più rileva, reso estremamente difficoltoso l’accesso al credito. Né è comprova la difficoltà registrata in sede di tentativo di convocazione dell’assemblea societaria per l’adozione di misure atte a ripianare le perdite. All’assemblea ordinaria del 21.4.2008 il punto all’ordine del giorno concernente il bilancio di esercizio al 30.6.2007 risulta rinviato su richiesta del custode giudiziario delle quote soggette a sequestro. L’ultimo tentativo utile, quello relativo all’assemblea programmata per il 16 giugno 2008, per quanto esposto dalla difesa dei ricorrenti, non è andato a buon fine per richiesta di rinvio del medesimo custode giudiziario delle quote oggetto di sequestro cautelare penale. Rileva, infine, la Corte che la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con riguardo a vicenda sostanzialmente analoga a quella odierna e solo temporalmente distinta – ovviamente relativa allo stesso Avellino Calcio – prosciolse il signor Pugliese “perché il fatto non costituisce illecito sportivo” (si trattava allora dell’ammissione dell’Avellino Calcio al Campionato di C1), proprio valorizzando la portata e le conseguenze del medesimo sequestro delle quote di cui è pure questione nel presente giudizio. Proscioglimento del signor Pugliese e dell’Avellino Calcio non appellati dalla Procura Federale. L’insieme delle richiamate straordinarie ed eccezionali circostanze conduce all’accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dell’U.S. Avellino S.p.A. di Avellino e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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