F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008 6) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, C.G.S AVANZATA DAL SIG. VISALLI ROCCO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008 6) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, C.G.S AVANZATA DAL SIG. VISALLI ROCCO Con decisione del G.S. presso il Comitato Provinciale di Messina pubblicata in Com. Uff. n. 24 del 12.3.97, al calciatore Rocco Visalli, all’epoca tesserato per la società G.S. Spadafora, è stata inflitta la sanzione della squalifica per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione - proposta poi accolta con provvedimento del Presidente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 4 del 23.7.97 - “per aver colpito con un pugno al volto e con un violento calcio al basso ventre l’arbitro, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione”. Con istanza pervenuta il 20.6.08 il suddetto Visalli ha chiesto che venisse assunto nei suoi confronti il provvedimento di “revoca della radiazione”; tuttavia, al di là del nomen iuris utilizzato dal medesimo, l’istanza appare volta ad ottenere un provvedimento di riabilitazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S., con conseguente competenza di questa Corte a Sezioni Unite. La Corte di Giustizia Federale - visto il parere espresso dal Vice Procuratore Federale con nota pervenuta in data 28.10.08; - atteso che nella fattispecie, pur essendo spirato il termine fissato dalla succitata disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione “trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”, ragion per cui nel caso di specie tale termine è spirato il 11.3.05, il Visalli non ha dato conto della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 26, comma 3, C.G.S., che espressamente richiede che l’istante non abbia tratto vantaggio economico dalla violazione disciplinare per la quale è stato sanzionato e che il medesimo produca una dichiarazione sostitutiva attestante l’ininterrotta condotta incensurabile e la ricorrenza di prospettive di non ripetizione della violazione disciplinare. P.Q.M. La C.G.F. respinge l’istanza.
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