F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008
4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, C.G.S. AVANZATA DAL SIG. CANOSSA LEANDRO
Con decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Liguria pubblicata in Com. Uff. n. 12 del 18.10.01, al tecnico Leandro Canossa, all’epoca tesserato per la società Grassorutese, è stata inflitta la sanzione dell’inibizione per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione - proposta poi accolta con provvedimento del Presidente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 166/A del 15.5.03 – perché “allontanato in quanto protestava, spintonava al petto l’arbitro; invitato a lasciare il terreno di giuoco, lo minacciava tentando di colpirlo con una ginocchiata al basso ventre che, schivata, finiva contro una gamba; non pago, a gara sospesa, mentre l’arbitro si avviava verso il proprio spogliatoio, lo attendeva per colpirlo allo stomaco con un violento pugno, che gli procurava forte dolore, e lo faceva cadere a terra”. Con istanza pervenuta il 20.6.08 il suddetto Canossa ha chiesto che venisse assunto nei suoi confronti il provvedimento di “grazia”; tuttavia, al di là del nomen iuris utilizzato dal medesimo, l’istanza appare volta ad ottenere un provvedimento di riabilitazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S., con conseguente competenza di questa Corte a Sezioni Unite, dando conto l’istanza medesima della sussistenza delle condizioni per ottenere la riabilitazione medesima, come previste dalla citata norma. La Corte di Giustizia Federale - visto il parere espresso dal Vice Procuratore Federale con nota pervenuta in data 28.10.08; - atteso che nella fattispecie non è ancora spirato il termine fissato dalla succitata disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione “trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”, ragion per cui nel caso di specie tale termine spirerà il 16.10.09; P.Q.M.
La C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza.