F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008 3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, C.G.S. AVANZATA DAL SIG. BELLINCAMPI MIRKO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008 3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 3, C.G.S. AVANZATA DAL SIG. BELLINCAMPI MIRKO Con decisione del G.S. presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata in Com. Uff. n. 33 del 29.11.01 (poi confermata dalla Commissione Disciplinare presso il medesimo comitato con decisione pubblicata in Com. Uff. n. 43 del 10.1.02), al calciatore Mirko Bellincampi, all’epoca tesserato per la società R. Morandi Ostia Ponente, è stata inflitta la sanzione della squalifica per anni cinque, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione - proposta poi accolta con provvedimento del Presidente Federale pubblicato in Com. Uff. n. 166/A del 15.5.03 - perché “colpiva il direttore di gara con un bastone al capo causandogli forte dolore e gli sputava contro raggiungendolo ad una gamba”, nonché, unitamente ad altri tesserati, “colpiva(no) l’arbitro violentemente, con calci alle gambe, all’addome ed al viso, costringendolo a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, per danni subiti alla dentatura, ad un dito della mano, al naso e per contusioni varie”. Con istanza pervenuta il 27.2.08 il suddetto Bellincampi ha formulato istanza di riabilitazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S.. La Corte di Giustizia Federale - visto il parere espresso dal Vice Procuratore Federale con nota pervenuta in data 28.10.08; - atteso che nella fattispecie non è ancora spirato il termine fissato dalla succitata disposizione, la quale prevede che possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione “trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”, ragion per cui nel caso di specie tale termine spirerà il 28.11.09; P.Q.M. La C.G.F. dichiara inammissibile l’istanza.
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