F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008 2) RICORSO DEL SIG. MODOLO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 500,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008 2) RICORSO DEL SIG. MODOLO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 500,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008 Il Sig. Michele Modolo ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale in data 19 settembre 2008 nella parte in cui ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi 6 e della ammenda di € 500,00 per violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale. A seguito di una vicenda che aveva interessato l’Ufficio tesseramenti che aveva adottato una determinazione non condivisa dal Modolo, era intervenuta la Procura Federale: questa aveva contestato al ricorrente di "aver promosso azione innanzi alla giustizia penale ordinaria senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale della F.I.G.C”.. A propria difesa il calciatore aveva precisato di non aver presentato alcuna querela, atto per il quale oltretutto i termini era già decorsi, ma un esposto-denuncia contro ignoti, rammentando altresì come unico titolare dell'azione penale sia il Pubblico Ministero. L'odierno ricorrente riteneva pertanto erroneo ed improprio il capo d'accusa, laddove sosteneva che non poteva ritenersi esatto che avesse intrapreso un'azione penale ed impugnato avanti al Giudice Ordinario la decisione della Commissione Tesseramenti, decisione che aveva avuto il suo corso e che non era stata impugnata né in sede sportiva, né in altra sede. Da ultimo si richiamava l'attenzione sul fatto che la denuncia era diretta contro ignoti. La Commissione disciplinare non ha ritenuto corretta la tesi del Modolo ed ha osservato che l'operatività della clausola compromissoria non impedisce al tesserato l'esercizio dei propri diritti, ma comporta, in caso di violazione degli stessi, esclusivamente la sottoposizione ad un procedimento disciplinare, rimanendo distinti tra loro l'ambito della giustizia sportiva da quella ordinaria. A parere del Giudice di prime cure la clausola compromissoria richiede la autorizzazione per qualsiasi iniziativa promossa dinanzi la giurisdizione statale. Ha rilevato, infine, la Commissione che la richiesta di preventiva autorizzazione non avrebbe comportato per il Modolo alcuna decadenza in sede penale, in quanto l'esposto-denuncia non era soggetto ad alcun termine decadenziale. Il Modolo in questa sede, insiste sulle sue tesi, ma limita le sue doglianze ad una errata e falsa interpretazione dell'art. 30 dello Statuto Federale. In particolare assume che la norma è diretta a garantire l'assoluta autonomia dell'ordinamento sportivo e ad evitare che le decisioni assunte in tale ambito nelle vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico possano essere sovvertite da interventi dell'autorità giudiziari ordinaria. Ad avviso della Corte di Giustizia Federale il reclamo non è meritevole di accoglimento. Ed invero la Corte non ritiene doversi discostare dalle determinazioni già espresse in precedenza, e ribadisce che qualsiasi iniziativa finalizzata a sottoporre al sindacato della giustizia ordinaria fatti e circostanze meritevoli di valutazione da parte della Giustizia sportiva, deve sempre essere previamente sottoposta all'apprezzamento della Federazione che deve manifestare il suo assenso. Se così non fosse si finirebbe per vanificare il vincolo di giustizia che costituisce uno dei caposaldi dell'ordinamento sportivo. Ne consegue che la tesi del reclamante che pur consapevole della rigorosa disposizione dello Statuto (richiamata nel reclamo) ritiene vanificare l'applicazione delle norme attraverso una singolare qualificazione della sua iniziativa, non può accogliersi P.Q.M. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Modolo Michele.Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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