F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008 1) RICORSO SIG. INVERSI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA LND PREVIGENTE E VIGENTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 9.9.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 56/CGF del 30 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 64/CGF del 14 Novembre 2008
1) RICORSO SIG. INVERSI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA LND PREVIGENTE E VIGENTE
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 9.9.2008)
Svolgimento del procedimento In data 13 dicembre 2007 sette consiglieri del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
inviavano a diverse autorità federali un esposto relativo a denunciate irregolarità gestorie nella attività del Comitato medesimo, in particolare addebitandole, tra gli altri, al Presidente Giovanni Inversi. Tra gli addebiti mossi vi era quello relativo ai rapporti intrattenuti con Marco Conchatre, Presidente della Delegazione Valle d’Aosta sulla cui ortodossa amministrazione dei contributi regionali assegnati al Comitato il primo avrebbe omesso di vigilare. Ricevuto l’esposto il Procuratore Federale delegava la conseguente attività di indagine ai propri collaboratori. Con relazione del 20 maggio 2008 si riferiva dell’esito delle indagini, compiute attraverso la audizione, tra gli altri, dello stesso Inversi, il quale – smentendo la opposta e reiterata dichiarazione del Conchatre – negava di essere mai stato a conoscenza del percepimento, da parte della Delegazione della Val d’Aosta, dei contributi regionali accumulatisi nel tempo senza l’iscrizione nei bilanci del Comitato Regionale. L’Inversi ammetteva di aver ricevuto anni prima in dono dal Conchatre un telefono cellulare ed un telone copriauto, negando – contrariamente alla dichiarazione di Crescenzo Perriello, già componente della Sezione A.I.A. di Aosta, – di essere mai stato destinatario di donazioni di denaro. Egli, infine, affermava di aver tempestivamente informato il Comitato Regionale che a seguito dell’esposto dei sette consiglieri aveva sollecitato l’indagine della competente Servizio Interno Verifiche ed Accertamenti (S.I.V.A.) della Lega Nazionale Dilettanti, comunicando altresì l’esito dell’accertamento amministrativo-contabile. L’Inversi, nel respingere qualsiasi addebito, dichiarava che le accuse mosse nei suoi confronti dai consiglieri che avevano sottoscritto l’esposto avrebbero solo trovato origine in un tentativo di destituirlo dalla carica rivestita. Al termine delle indagini, il Procuratore Federale, con atto del 17 luglio 2008, deferiva, per quanto qui ancora interessa, Giovanni Inversi – della posizione dell’altro deferito, Conchatre, non ci si occuperà in questa sede non essendo stata impugnata la decisione di condanna di primo grado che lo riguarda – per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, C.G.S., in relazione anche alle disposizioni del Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D. nei testi nel tempo vigenti, con riferimento alle disposizioni in materia di tenuta delle scritture contabili, di conto consuntivo e/o bilancio di esercizio; veniva, inoltre, ascritta all’incolpato la violazione dell’art. 1 citato sotto altri, concorrenti profili: la ricezione di denaro o altri vantaggi indebiti dal Conchatre, l’omissione dei controlli sull’operato di costui, la mancata, puntuale informazione al comitato degli esiti della verifica amministrativa-contabile dell’organo competente. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale 16/CDN del 9 settembre 2008 la Commissione Disciplinare Nazionale, nel pronunciarsi sulla violazione prima illustrata, dichiarava la responsabilità dell’Inversi, cui applicava l’inibizione per dieci mesi. La Commissione osservava che, mentre non era stata raggiunta la prova della piena consapevolezza da parte dell’Inversi dell’accertata condotta illecita del Conchatre, emergeva una grave negligenza nei controlli amministrativi sull’operato della dipendente delegazione della Val d’Aosta, con omissione di iniziative chiarificatrici o riparatorie, se non con la volontà di minimizzare la rilevanza dei fatti. La Commissione statuiva, inoltre, essere stata contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità imposti dall’art. 1 C.G.S. la ripetuta accettazione di ingiustificabili omaggi, anche in denaro, provenienti dal Conchatre. Nel determinare l’entità della sanzione, la Commissione non ravvisava la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 24 C.G.S. per la relativa riduzione da riferire ad una presunta efficace collaborazione, insussistente nel caso di specie in ragione del diniego da parte dell’incolpato di ogni responsabilità. Con atto dell’11 settembre 2008 l’Inversi proponeva reclamo a questa Corte contro la deliberazione dei primi giudici, di cui chiedeva la riforma, con proscioglimento da ogni addebito. Nell’impugnazione si censurava la illogicità del provvedimento di primo grado per aver al tempo stesso rilevato il mancato raggiungimento della prova circa la consapevolezza da parte della reclamante della condotta illecita del Conchatre e, malgrado ciò, dichiarato la sua responsabilità nella esecuzione dei propri compiti tutori. Si lamentava, inoltre, che, contrariamente a quanto deciso dalla Commissione Disciplinare Nazionale, il reclamante aveva puntualmente e lealmente informato il Comitato Regionale delle risultanze della verifica del S.I.V.A., di cui aveva personalmente chiesto l’intervento. Invocava, al riguardo, le dichiarazioni rese in tal senso nella fase delle indagini da tre consiglieri del Comitato Regionale. Ed infine, rilevava la mancanza di nesso di causalità tra l’accettazione di regali di modesta entità e la condotta riprovevole del Conchatre, rispetto al cui operato il reclamante non si era sottratto dall’effettuare i dovuti controlli. All’udienza di discussione del 30 ottobre 2008 davanti queste Sezioni Unite la Procura Federale concludeva per il rigetto del reclamo ed il difensore dell’incolpato insisteva per l’accoglimento dell’impugnazione.
Motivi della decisione Il provvedimento impugnato merita conferma, sia pur con le precisazione in punto di motivazione che seguono, non potendo trovare accoglimento il reclamo. Ed invero, se, con riferimento ai profili della unitaria incolpazione ai sensi dell’art. 1 C.G.S., possono ritenersi escluse porzioni di essa, quali quelle relative alla indebita ricezione di doni, tenuto conto della loro remota collocazione nel tempo (tra la fine del 2002 ed i primi mesi del 2003, secondo le risultanze processuali, ed in particolare la deposizione del Perriello) nonché quelle relative alla omessa informazione al Comitato circa gli esiti della verifica del S.I.V.A. (alla stregua di quanto emerge dai verbali del Comitato del 16 gennaio e 12 marzo 2008), deve ritenersi chiara ed inequivoca la responsabilità dell’Inversi in ordine alla conoscenza delle indebite prassi gestorie del Conchatre ed alla conseguente omissione di ogni iniziativa tendente alla censura e repressione di tali condotte e all’adozione di misure rivolte a ripristinare la legittimità amministrativo-contabile. Ed invero, è emerso dalle puntuali e complete indagini che in forma reiterata il Conchatre ha detto che, appositamente interpellato, l’Inversi gli aveva indicato di non versare le erogazioni della Regione Valle d’Aosta sul conto della Federazione (vedi deposizione 5 febbraio 2008). Tale dichiarazione veniva esaurientemente rinnovata dal medesimo Conchatre, aggiungendo che non solo l’Inversi lo avrebbe dissuaso dal far confluire i contributi regionali nei conti correnti dalla Federazione, ma gli avrebbe attribuito la facoltà di libera gestione del denaro. Nel corso della deposizione del 28 marzo 2008 in sede di indagini il Conchatre riferiva, inoltre, di una pubblica dichiarazione che l’Inversi avrebbe effettuato, alla presenza del consigliere del Comitato Regionale Briarava nell’aprile 2006, nella quale, sempre con riferimento alla vicenda dei contributi regionali, avrebbe ribadito di non volerne “sapere niente”. Ora, le dichiarazioni del Conchatre danno conto non solo della sicura informazione che egli aveva fornito all’Inversi circa l’esistenza di cospicue somme non contabilizzate nei bilanci del Comitato Regionale, ma costituiscono prova dell’atteggiamento dell’odierno reclamante volto non solo a lasciar indebitamente al Conchatre carta bianca nell’utilizzazione del denaro ma anche a declinare la adozione di qualunque iniziativa tanto di controllo, quanto di intervento sostitutivo, o sanzionatorio. A propria volta, le dichiarazioni in parola si rivelano intrinsecamente credibili. Ed infatti, esse non solo provengono da persona priva di qualunque ragione di ostilità o malanimo nei confronti dell’Inversi, ma sono state coerentemente e senza contraddizione reiterate nel tempo e con dovizia di particolari, quale quello riferito all’incontro dell’aprile 2006. Ed inoltre, tali dichiarazioni riflettono un rapporto di stretta confidenzialità tra il Conchatre e l’Inversi, testimoniato dalla inopportuna prassi di indebiti doni elargiti dall’uno all’altro (in questa sede irrilevanti solo per il decorso del periodo prescrizionale), che rendono del tutto attendibile che le conversazioni tra i due toccassero questioni di tale delicatezza e riservatezza, proprio nei termini denunciati dallo stesso Conchatre. La condotta in questione, posta in essere da dirigente titolare di rilevante responsabilità e, quindi, tenuto all’esemplare osservanza dei propri doveri in materia di tale importanza, va adeguatamente punita, e la sanzione inflitta dai primi giudici si rivela senz’altro congrua così come incensurabile appare il mancato riconoscimento della circostanza diminuente prevista dall’art. 24 C.G.S. in considerazione della carenza del suo presupposto, consistente nell’avvenuto riconoscimento di responsabilità da parte dell’incolpato. Al rigetto del reclamo consegue l’incameramento della tassa. P.Q.M. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Inversi Giovanni.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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