• Stagione sportiva: 2008/2009
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008
1) RICORSO DELL’ U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: AL SIG. FERRARA NICOLA, GIÀ SANZIONATO CON DECISIONE PUBBLICATA IN COM. UFF. N. 53 DEL 12.5.2008, LA SANZIONE PER ULTERIORI MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 2 E 4 C.G.S.; • ALL’U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. L’AMMENDA DI € 5.000,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. CONSEGUENTE A DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AQUILANTE ANDREA
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008
1) RICORSO DELL’ U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: AL SIG. FERRARA NICOLA, GIÀ SANZIONATO CON DECISIONE PUBBLICATA IN COM. UFF. N. 53 DEL 12.5.2008, LA SANZIONE PER ULTERIORI MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 2 E 4 C.G.S.; • ALL’U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. L’AMMENDA DI € 5.000,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. CONSEGUENTE A DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AQUILANTE ANDREA
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Massese S.r.l. ed il signor Nicola Ferrara hanno impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008 con il quale veniva inflitta al signor Ferrara l’inibizione per mesi 6 ed alla società l’ammenda di € 5.000,00 per aver tentato di tesserare il calciatore Andrea Aquilante, già tesserato per la stessa Stagione Sportiva per la ACD Ninfea Torrelaghese. Gli appellanti eccepivano l’incongruità delle sanzioni inflitte, ritenendo il doppio tesseramento frutto di un equivoco e comunque non sottoscritto dal signor Ferrara. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. Non sono infatti in questo caso ammissibili i mezzi di prova richiesti, che comunque non renderebbero meno grave la responsabilità dei ricorrenti, essendo comunque accertato il doppio tesseramento. Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti di questa Corte. Per questi motivi, la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell’U.S. Massese 1919 S.r.l. di Massa. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008
1) RICORSO DELL’ U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: AL SIG. FERRARA NICOLA, GIÀ SANZIONATO CON DECISIONE PUBBLICATA IN COM. UFF. N. 53 DEL 12.5.2008, LA SANZIONE PER ULTERIORI MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 2 E 4 C.G.S.; • ALL’U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. L’AMMENDA DI € 5.000,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. CONSEGUENTE A DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AQUILANTE ANDREA
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008)"