F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008 2) RICORSO DEL CALCIATORE PAPONETTI LUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE PESCARA CALCIO ATTUALMENTE TESSERATO GIULIANOVA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S. E 40, COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008 2) RICORSO DEL CALCIATORE PAPONETTI LUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE PESCARA CALCIO ATTUALMENTE TESSERATO GIULIANOVA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S. E 40, COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008) Il signor Luca Paponetti, attualmente tesserato in favore del Giulianova Calcio S.r.l., in data 9.8.2007 sottoscrive con il Pescara Calcio S.p.A. variazione di tesseramento n. 10147 e relativo contratto; la predetta documentazione è pervenuta alla Lega Professionisti di Serie C in data 13.8.2007 ed è stata ratificata dalla stessa in data 18.8.2007. Lo stesso signor Luca Paponetti, in data 20.8.2007, si reca nella sede del Potenza Sport Club S.r.l., dopo esser stato chiamato dai vertici di tale società per sottoscrivere variazione di tesseramento e relativo contratto. Il calciatore si è recato a Potenza, accompagnato dall’agente FIFA Donato Di Campli, che a titolo gratuito e di pura amicizia, come dallo stesso dichiarato, lo ha assistito nella trattativa svoltasi in detta sede. Si precisa che, in occasione del predetto incontro presso la sede del Potenza Sport Club S.r.l., risultava dalle testimonianze del calciatore, con dichiarazione resa in data 29.9.2007, dal suo accompagnatore Di Campli con dichiarazione resa in data 26.10.2007, e dalla famiglia del calciatore stesso, la presenza del presidente del Potenza Sport Club, signor Postiglione. Presenza al contrario smentita dal predetto Presidente Postiglione come risulta dalla dichiarazione dallo stesso rilasciata in data 13.10.2007, e dal signor Giuzio, come risulta dalla dichiarazione dallo stesso rilasciata in data 8.10.2007. Il Paponetti sottoscrive presso la sede del Potenza Calcio Club S.r.l. variazione di tesseramento n. 11174 e relativo contratto con quest’ultima, in data 20.8.2007. Il signor Giuzio Pasquale (Dirigente accompagnatore nonché Delegato del Potenza Sport Club S.r.l.), in data 21.8.2007 consegna brevi manu alla Lega Professionisti Serie C il tesseramento, e relativo contratto, di Paponetti con la stessa Società Potenza Sport Club S.r.l. Il Di Giuzio dichiara al rappresentante della Procura Federale di essersi tempestivamente informato presso la segreteria della Lega Professionisti Serie C sulla reale situazione contrattuale e di iscrizione e tesseramento del calciatore Luca Paponetti e di avere avuto telefonicamente assicurazioni che il Paponetti non risultava tesserato per alcuna altra società. Successivamente, la Lega Professionisti Serie C comunica alla società Potenza Calcio la impossibilità di formalizzare la variazione del tesseramento del calciatore Luca Paponetti essendo lo stesso già tesserato, con contratto depositato in data anteriore, con la società Pescara Calcio S.p.A. Il Giuzio ed il Paponetti quindi si incontrano in una seconda riunione per sottoscrivere l'annullamento della richiesta di variazione di tesseramento, cercando in tal modo di porre rimedio al comportamento tenuto e contrario alle attuali norme del C.G.S.. La Lega Professionisti Serie C, comunque, invia per conoscenza tutta la documentazione alla Procura Federale la quale apre un capo di inchiesta che conduce, per mezzo delle testimonianze dirette ed indirette, alla Sentenza descritta in epigrafe e di cui si chiede oggi la riforma. Sentenza irrogata a causa del mancato rispetto dell'art.1 C.G.S. e dell'art. 40 comma 4 NOIF. Il calciatore Paponetti Luca, nonché i signori Giuzio Pasquale ed il signor Postiglione Giuseppe, anche in nome e per conto del Potenza Sport Club S.r.l., propongono reclamo adducendo le seguenti motivazioni: - per quanto riguarda il calciatore Luca Paponetti, egli dichiara di aver sottoscritto la richiesta di variazione di tesseramento nell'erronea convinzione dettata dalla buona fede di non avere obblighi contrattuali nei confronti di nessun altra società e facendo affidamento sulle assicurazioni a lui rilasciate dal Giuzio riguardo alla mancata accettazione della variazione di tesseramento presso la Lega Professionisti di Serie C, nei confronti del Pescara Calcio con il quale egli aveva comunque già in precedenza sottoscritto un'altra variazione di tesseramento. Per cui, stante la buona fede del suo comportamento, rilevata anche dalla pronta partecipazione alla riunione con i responsabili del Potenza Sport Club S.r.l. nella quale viene sottoscritta la richiesta di annullamento della richiesta di variazione di tesseramento, chiede che venga riformato il provvedimento nei suoi confronti e, in subordine, ridotto in misura ritenuta equa e giusta, tenuto conto della assenza e dell'esigua responsabilità in capo al calciatore; - per quanto riguarda Pasquale Giuzio, egli dichiara di avere intrattenuto rapporti con il calciatore Luca Paponetti e di averlo convocato nella convinzione di fatto che egli non avesse alcun rapporto contrattuale con altra società, avendo avuto sul punto assicurazioni telefoniche dalla Segreteria della Lega Professionisti di Serie C da una non meglio identificata "Signora Laura". Ed anzi, la sicurezza di agire in buona fede è riscontrabile nel fatto che, una volta presentata a mano la richiesta di variazione di tesseramento, la Lega Professionisti di Serie C non ha rifiutato tale richiesta ma ha, in prima istanza, chiesto una integrazione documentale relativa alla variazione stessa e, solo in un secondo momento, ha comunicato al Potenza Sport Club S.r.l. la impossibilità di variazione di tesseramento a causa di una precedente variazione già avvenuta con il Pescara Calcio; - per quanto riguarda Giuseppe Postiglione, egli lamenta di esser stato coinvolto in questo particolare fatto senza averne alcuna responsabilità non avendo egli partecipato ad alcuna riunione o decisione riguardante il calciatore Luca Paponetti. Ed anzi, lamenta che i soggetti che hanno reso le testimonianze sulle quali si è formato il Comunicato del Giudice Sportivo hanno risposto alle domande con assoluta imprecisione e, anzi, facendo una relatio tra lui e una fotografia vista in un giornale alcuni mesi dopo lo svolgimento dei fatti in questione: - riguardo al Potenza Sport Club S.r.l., vista la estraneità del suo Presidente dai fatti e la buona fede del Dirigente Giuzio Pasquale, non si vede come la Società possa incorrere in responsabilità oggettiva se non vi è responsabilità dei suoi tesserati. I signori Giuzio Pasquale, Giuseppe Postiglione e il Potenza Sport Club chiedono la riforma del provvedimento impugnato ed, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni ascritte a loro carico per eccessiva afflittività la quale non tenuto peraltro conto delle attenuanti generiche. La Corte, dopo attenta analisi dei documenti probatori presentati dalla Procura Federale e dopo attento esame della documentazione in suo possesso, udite le Parti presenti, rileva quanto segue: - riguardo al calciatore Luca Paponetti, non si vede come egli possa chiedere le attenuanti relative alla buona fede quand'egli stesso aveva sottoscritto il contratto con il Pescara Calcio ed avrebbe dovuto esperire un controllo più approfondito relativo alla propria situazione contrattuale. La buona fede non può essere confusa con l'erroneo affidamento causato da negligenza imperizia od omissivo comportamento di colui che ne invoca l'esistenza riguardo ad uno specifico fatto; - riguardo al signor Pasquali Giuzio, la Corte rileva che egli, conoscendo la situazione contrattuale del signor Paponetti, avrebbe dovuto esperire un'indagine più approfondita che non può limitarsi ad una mera telefonata alla Segreteria degli Uffici istituzionali, esame approfondito che è richiesto a suo carico anche alla luce del ruolo che egli riveste e rivestiva nella società Potenza Sport Club S.r.l; - riguardo al signor Giuseppe Postiglione, la Corte fa' presente che essendo egli il Presidente della società Potenza Sport Club, non rileva ai fini del presente provvedimento la sua presenza o meno alle materiali riunioni nelle quali sono stati sottoscritti i contratti e le variazioni di tesseramento tra la società Potenza Sport Club ed il calciatore Luca Paponetti, quanto invece il fatto che nel suo ruolo di vertice della società non poteva non conoscere quanto stava accadendo. Per cui non rileva la conoscenza dei fatti relativi ad attività contrattuali o gestionali della società, quanto la sua conoscibilità e gli effetti che i fatti producono in capo alla società e al suo legale rappresentante. Conseguentemente permane la responsabilità della società "Potenza Sport Club S.r.l." per il comportamento dei suoi tesserati. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paponetti Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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