F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008 3) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SILVESTRINI VINCENZO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 96 E N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008) 4) RICORSO DELL’A.S.D. PONTE FELCINO AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PASSERI ROBERTO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. , 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008 3) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SILVESTRINI VINCENZO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 96 E N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008) 4) RICORSO DELL’A.S.D. PONTE FELCINO AVVERSO LE SANZIONI, DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ E DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PASSERI ROBERTO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. , 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008) Con preannuncio di reclamo, rispettivamente, del 13.6.2008 e del 17.6.2008, i signori Vincenzo Silvestrini e Roberto Passeri e le società, all’epoca dei fatti, dagli stessi legalmente rappresentate, Perugia Calcio S.p.A. e A.S.D. Ponte Felcino, impugnavano l’epigrafata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale veniva loro contestata la violazione dell’art. 96 N.O.I.F.; nello specifico, la suddetta Commissione, li riteneva responsabili di essersi accordati al fine di eludere il pagamento del cosiddetto “premio di preparazione”. L’indagine ha avuto origine dalla segnalazione effettuata dal signor Alessandro Dominici, presidente della società Perugia Giovane, che avrebbe avuto diritto al pagamento del premio di preparazione. Nella stagione calcistica 2005/2006 molteplici calciatori della società Perugia Giovane passarono ad altre società; la maggior parte di esse erano società dilettantistiche operanti nelle zone limitrofe e, pertanto, la società Perugia Giovane rinunciò al premio di preparazione. Diversa era la situazione della società ASD Ponte Felcino (anch’essa società dilettantistica) che, dopo aver tesserato 6 giovani provenienti dalla società Perugia Giovane, li girò tutti in prestito alla Perugia Calcio S.p.A. (società professionistica); al termine della stagione calcistica, poi, l’A.S.D. Ponte Felcino svincolò i 6 calciatori che furono tesserati come “giovani di serie” dal Perugia Calcio S.p.A.. Nella stagione successiva si verificò la medesima situazione, stavolta, però, con 10 calciatori. Secondo le conclusioni della Procura Federale, recepite dalla Commissione Disciplinare Nazionale, queste circostanze rappresentano precisi indizi circa l’effettiva esistenza di un accordo tra il Perugia Calcio S.p.A. e l’A.S.D. Ponte Felcino finalizzato all’aggiramento della normativa federale in tema di “premi di preparazione”. Inoltre, il signor Dominici ha allegato alla sua denuncia un DVD contenente la registrazione di una telefonata, e la relativa trascrizione, tra lui stesso e il signor Passeri, presidente dell’A.S.D. Ponte Felcino: nella telefonata il Passeri rivela al Dominici (fintosi per l’occasione un dirigente della società Ascoli Calcio interessata a collaborare con l’A.S.D. Ponte Felcino) dell’esistenza di un accordo tra il Perugia Calcio S.p.A. e l’A.S.D. Ponte Felcino finalizzato a far risparmiare al Perugia Calcio i soldi dovuti a titolo di premio di preparazione. La Commissione Disciplinare Nazionale ha concluso per le sanzioni indicate in epigrafe. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, i ricorrenti depositavano ampie memorie difensive con le quali, in buona sostanza, si evidenziava: Per il Perugia Calcio S.p.A. - il signor Vincenzo Silvestrini è completamente estraneo ai fatti oggetto del procedimento, rimarcando il fatto che lo stesso non viene mai citato personalmente in tutto il voluminoso fascicolo processuale se non durante la telefonata registrata, laddove il signor Passeri sostiene, millantando la conoscenza del presidente del Perugia Calcio per spuntare condizioni migliori ad un club marchigiano che gli offriva un contratto di collaborazione, smentendosi, poi, in sede di interrogatorio quando sostiene di non conoscere personalmente il Silvestrini. La Commissione Disciplinare Nazionale, invece, ha ritenuto responsabile il signor Silvestrini e la società Perugia Calcio degli addebiti contestati per il semplice fatto che “non sono emersi fatti, elementi o prove contrarie tali da poter escludere la responsabilità sia del signor Vincenzo Silvestrini e sia della società dallo stesso legalmente rappresentata” quando invece la responsabilità personale deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, non potendo essere affermata per esclusione di elementi contrari. Andrebbe, così, a realizzarsi un’illegittima inversione dell’onere della prova con il presidente Silvestrini che dovrebbe dimostrare di non essere a conoscenza delle operazioni di trasferimento di giovani calciatori contestate dalla Procura Federale, e non il contrario; - non è pensabile che il presidente del C.d.A. di una società professionistica di serie C/1 possa occuparsi, direttamente o indirettamente, del tesseramento di ragazzini. Il signor Vincenzo Silvestrini non ha firmato un solo documento, tanto di trasferimento, quanto di tesseramento, relativo ai calciatori indicati negli atti del procedimento: i sopracitati documenti sono stati firmati, in rappresentanza del Perugia Calcio S.p.A., dal signor Pierangelo Silvestrini, consigliere delegato della società; - pur volendo considerare che i documenti fossero stati firmati da Vincenzo Silvestrini, lo stesso non avrebbe avuto alcuno strumento per scoprire che i ragazzi erano stati tesserati per l’A.S.D. Ponte Felcino soltanto per pochi giorni; - esiste un precedente analogo relativo alla medesima contestazione: in quel caso, la Commissione Disciplinare, pur accertando i fatti contestati, riconosceva l’estraneità del presidente e della società poichè, dagli atti, si evinceva che del trasferimento si era occupato esclusivamente l’amministratore delegato; - la Procura Federale non si è preoccupata di ascoltare il presidente Silvestrini, violando l’art. 111 della Costituzione che prevede il principio del contraddittorio nella formazione della prova; - se, come risulta dalla relazione della Procura Federale, l’operazione di tesseramento dei calciatori era stata organizzata dal signor Fabrizio Oliovecchio, genitore di uno dei ragazzi e tesserato del Perugia Calcio S.p.A., lo stesso andava deferito e, con lui, il Perugia Calcio S.p.A. per responsabilità oggettiva e non diretta. In conclusione si chiedeva l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nei confronti del signor Vincenzo Silvestrini e del Perugia Calcio S.p.A. con la delibera pubblicata con Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008. Per l’A.S.D. Ponte Felcino - la Commissione Disciplinare Nazionale ha fondato la sua decisione principalmente sulla telefonata registrata tra il Passeri ed il Dominici ma questa non è utilizzabile come prova perché contenente la registrazione di una conversazione privata in violazione dell’art. 15 della Costituzione nel quale viene stabilito che: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” cosa che non è assolutamente avvenuta nel caso di specie; - il signor Passeri, nella telefonata registrata, credendo di parlare con un tesserato dell’Ascoli Calcio che poteva essere interessato all’acquisto di alcuni giovani, ha improntato il discorso in modo tale da qualificare al massimo la sua società presentandola con tutte le credenziali possibili ed immaginabili al fine di avere più potere contrattuale, fino al punto di affermare di conoscere il presidente del Perugia Calcio, società professionistica, per poi smentire tale circostanza in sede di audizione personale; - il signor Passeri ha acconsentito a che i ragazzi andassero in prestito al Perugia Calcio, poichè gli stessi avevano manifestato la volontà di raggiungere il loro allenatore Maurizio Belei, che li aveva allenati alla Perugia Giovane e che era successivamente passato alla Perugia Calcio; - gli unici contatti avuti dal Passeri con tesserati del Perugia Calcio sono stati con il signor Fabrizio Oliovecchio, padre di uno dei giovani calciatori, e mai con il presidente Vincenzo Silvestrini. In conclusione si chiedeva, in via principale, l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nei confronti del signor Roberto Passeri e dell’A.S.D. Ponte Felcino S.p.A. con la delibera pubblicata con Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008 e, in via gradata, ridurre le sanzioni nella misura che verrà ritenuta di giustizia e di ragione. All’odierna camera di consiglio comparivano il rappresentante della Procura Federale, nella persona del Vice Procuratore Marco Squicquero, che chiedeva la conferma della sentenza di condanna del Giudice di prime cure e gli avvocati Mattia Grassani per il Perugia Calcio S.p.A. e Fabio Giotti per l’A.S.D. Ponte Felcino, sentiti dal collegio ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S., i quali confermavano le tesi difensive espresse in atti. Riuniti i reclami come sopra proposti dal Perugia Calcio S.p.A. e dall’A.S.D. Ponte Felcino, tenuto conto dei principi generali del contraddittorio e del litisconsorzio necessario, di cui agli articoli 101 e 102 del codice di procedura civile e ritenuto che innanzi a questo Giudice debbano essere citate tutte le parti coinvolte, pena il non regolare incardinamento del processo, per questi motivi la C.G.F, riuniti i reclami come sopra proposti dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia e dall’A.S.D. Ponte Felcino di Ponte Felcino (Perugia), rilevata la mancata integrità del contraddittorio, annulla l’intero giudizio e rinvia gli atti alla Procura Federale per la corretta integrazione del contraddittorio. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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