F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008 5) RICORSO DEL SIGNOR PIERI TIZIANO EX ART. 31 C.G.S. NONCHÉ EX ARTT. 30 E 34 STATUTO F.I.G.C. IN MERITO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE ED AL CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE SOTTOSCRITTO ANNUALMENTE DAGLI ARBITRI EFFETTIVI APPARTENENTI AL RUOLO C.A.N.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CGF del 10 Luglio 2008 e con motivazioni pubblicate sul n. 61/CGF del 11 Novembre 2008 5) RICORSO DEL SIGNOR PIERI TIZIANO EX ART. 31 C.G.S. NONCHÉ EX ARTT. 30 E 34 STATUTO F.I.G.C. IN MERITO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE ED AL CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE SOTTOSCRITTO ANNUALMENTE DAGLI ARBITRI EFFETTIVI APPARTENENTI AL RUOLO C.A.N. Con ricorso, datato 7.6.2008, il signor Tiziano Pieri, nato a Genova il 16.11.1971 e residente in Capannori (Lucca), arbitro effettivo iscritto alla sezione A.I.A. di Lucca, ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) “in via principale dichiarare l’illegittimità dell’invito di cui alla raccomandata del 29.4.2008 inviata dal Presidente dell’A.I.A. al Commissario C.A.N. Pierluigi Collina e per conoscenza ai soggetti di cui all’allegato 7 e per l’effetto disporre la reintegrazione immediata del sottoscritto nell’organico della C.A.N. nonché la pubblicazione di un comunicato ufficiale in cui venga rettificato quanto contenuto in tale invito; - accertare il diritto dell’A.E. Tiziano Pieri a percepire gli emolumenti non corrisposti per l’anno 2006/2007 e per l’effetto obbligare la F.I.G.C. al pagamento immediato, a mezzo bonifico bancari dell’importo di € 14.000,03; - accertare il diritto all’A.E.E Tiziano Pieri a sottoscrivere il contratto di cessione di diritti di immagine per la stagione sportiva 2007/2008, con contestuale corresponsione del premio ivi previsto, pari a € 70.000,00, in unica soluzione, e pronunciare decisione che abbia luogo del contratto non concluso ovvero, in subordine, imporre la F.I.G.C. di inviare copia già da essa sottoscritta del contratto medesimo; b) in via subordinata nell’ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte di Giustizia Federale dovesse ravvisare e conseguentemente dichiarare la propria incompetenza a decidere sul presente ricorso, provvedere ad indicare l’Organo di Giustizia Sportiva competenze, al quale rivolgere le odierne richieste; c) in via ulteriormente subordinata nell’ipotesi in cui, dichiarata la propria incompetenza e non individuato o indicato l’Organo di giustizia competente, trasmettere gli atti al Presidente Federale ed al Consiglio Federale affinché gli stessi procedano ad evadere le richieste di cui sopra.” Avverso le pretese formulate dall’arbitro effettivo Tiziano Pieri, il Presidente dell’A.I.A. dott. Cesare Gussoni, con memoria del 9.7.2008, concludeva per la inammissibilità e/o improponibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto nel merito dello stesso. Alla adunanza del 10.7.2008 venivano ascoltati i difensori delle parti: per l’arbitro Pieri, l’Avv. Sena e per l’A.I.A., l’Avv. Aldo Bissi, della sezione A.I.A. di Milano all’uopo delegato, nonché lo stesso Pieri personalmente. Al fine di valutare l’ammissibilità del ricorso proposto dall’arbitro effettivo Tiziano Pieri occorre muovere dall’analisi dell’art. 31 C.G.S.. Detto articolo, entrato in vigore l’1.7.2007, così testualmente recita nel suo primo comma: “La Corte di giustizia federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. Inoltre, la Corte di Giustizia Federale: a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione; b) su ricorso del Presidente Federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali e dalle Commissioni Disciplinari Territoriali c) su richiesta del Procuratore Federale, giudica in ordine alla sussistenza di requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; d) su richiesta del Presidente Federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, semprechè non si tratti di questioni all’esame degli Organi della Giustizia Sportiva o da essi già giudicate; e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali”. Dalla lettura del primo comma dell’art. 31 del nuovo C.G.S. emerge, chiaramente, come sia stata sottratta alla Corte di Giustizia Federale, la competenza residuale, in precedenza ad essa assegnata, in base alla quale la Corte stessa era, in analogia con il dettato del settimo comma dell’art. 111 della Costituzione Italiana, competente a conoscere per tutte le vicende in base alle quali non era identificabile uno specifico giudice. Pertanto, l’invocata competenza della Corte di Giustizia Federale non è individuabile nell’ambito del vigente ordinamento. Del resto lo stesso ricorrente, l’arbitro effettivo Pieri, nel lamentare una pretesa lesione ai suoi diritti, non ha inteso impugnare alcun provvedimento reso dall’A.I.A., né sembra aver fatto valere alcuna doglianza nei confronti della stessa A.I.A. la quale non ha emesso nei confronti dell’arbitro provvedimenti, quali quelli cautelari, che non siano specificamente impugnabili innanzi agli organi dell’A.I.A. preposti alla regolamentazione, anche disciplinare, degli arbitri stessi. Alla luce di quanto sopra appare evidente, non solo l’irritualità del ricorso proposto alla Corte di Giustizia Federale, ma anche la sua infondatezza. Né vale al riguardo l’asserita (dalla difesa del Pieri) possibilità, per la Corte di Giustizia Federale, di interpretare, in via estensiva, l’art. 31 C.G.S., in quanto detta estensione sarebbe, in modo evidente, contra legem. Del resto, nel caso di specie, non si versa neppure in una ipotesi sprovvista di tutela in quanto l’Ordinamento Sportivo, nelle specifiche competenze dell’A.I.A. ha inteso individuare il soggetto competente alla tutela del ricorrente. Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pieri Tiziano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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