F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 06 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 02 marzo 2009. 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (2007/2008) A CARICO DI GABRIELI IVAN, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 100 COMMA 3 N.O.I.F

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 06 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 02 marzo 2009. 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (2007/2008) A CARICO DI GABRIELI IVAN, AGENTE DI CALCIATORI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 100 COMMA 3 N.O.I.F Con provvedimento del 26.6.2008, il Procuratore Federale deferiva alla Corte di Giustizia Federale l’agente di calciatori Gabrieli Ivan, chiamandolo a rispondere della violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 100, comma 3, N.O.I.F. Il provvedimento faceva seguito ad analoga richiesta di deferimento del 6.12.2007, non andata a buon fine a causa di errore nella notificazione all’interessato. La decisione del Procuratore muove da una denuncia del Comitato Interregionale che, in data 14.7.2005, informava la Procura Federale dell’illecito invio, da parte della Global Europe S.r.l. presieduta ed amministrata dal Gabrieli, di lettera con proposta di assistenza per la campagna acquisti 2005 alla società dilettantistica F.C. Vado. La proposta costituirebbe violazione dell’art. 100, comma 3, N.O.I.F.: la norma prescrive, infatti, che “il trasferimento di calciatori [“non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”] deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società”. Convocato presso l’Ufficio Indagini in data 25.1.2006, il Gabrieli si difendeva affermando che l’erroneo invio di proposte di assistenza anche a società di dilettanti era imputabile ad una collaboratrice della Global Europe S.r.l. A sostegno della tesi, soggiungeva che, il giorno in cui fu inviata la lettera alla F.C. Vado, egli si trovava all’estero. Alla luce di questi fatti, il Procuratore Federale decideva per il deferimento. La richiesta di deferimento merita accoglimento. L’art. 100, comma 3, N.O.I.F., traccia una distinzione tra calciatori professionisti e non professionisti. Per questi ultimi, tra i quali la rubrica della norme include anche giovani dilettanti e giovani di serie, è stabilito che gli atti di trasferimento siano curati direttamente dalla società o da suoi collaboratori, espressamente incaricati: è, dunque, fatto divieto ad agenti, sia personalmente sia attraverso società da essi gestite, di intervenire nella intermediazione di contratti, che abbiano per oggetto il trasferimento di calciatori non professionisti. La condotta contraria, tenuta da un agente, è da reputare come violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, di cui alla clausola generale, che apre il Codice di Giustizia Sportiva. Di codesta condotta, l’agente è sempre chiamato a rispondere personalmente. Non vale, in senso contrario, affermare che egli abbia agito attraverso una società, appositamente costituita: che, in altri termini, a rispondere della condotta debba essere la persona giuridica. L’art. 4, comma 2, Regolamento Agenti Calciatori stabilisce, infatti, che, ferma la possibilità di organizzare la propria attività in forma imprenditoriale, l’agente riceve l’incarico sempre e solo “personalmente”. Titolare del diritto a rappresentare il calciatore è sempre la persona fisica dell’agente, abbia o meno egli scelto di servirsi, per la propria attività, di persona giuridica. Nel caso in esame, non sorgendo dubbi intorno all’accertamento dei fatti, il Gabrieli invoca, a titolo di esimente, la responsabilità della propria collaboratrice: che, non conoscendo le norme federali, avrebbe inviato la proposta di assistenza anche a società di dilettanti. Orbene, la tesi non è condivisibile. Essa urta contro il rilievo, prima chiarito e messo in evidenza, della esclusiva responsabilità dell’agente per fatti inerenti allo svolgimento della propria attività. Che la lettera di proposta sia stata, materialmente, inviata dalla collaboratrice o da altro soggetto terzo, è circostanza di fatto che nulla dice intorno alla imputazione di responsabilità. Titolare del diritto a svolgere l’attività di agente è solo il soggetto iscritto nell’apposito albo; responsabile della condotta negligente è, dunque, esclusivamente l’agente stesso. Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento, letti gli atti, sentite le parti, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al signor Gabrieli Ivan la sanzione dell’ammenda nella misura di € 5.000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it