F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 21 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 02 marzo 2009. 2) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MONTANARI MARCELLO SEGUITO GARA LECCO/REGGIANA DEL 9.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 69/CGF del 21 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 02 marzo 2009.
2) RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MONTANARI MARCELLO SEGUITO GARA LECCO/REGGIANA DEL 9.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 51/DIV dell’11.11.2008 ha inflitto al signor Montanari Marcello, tesserato in favore della società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., la sanzione della squalifica per 2 gare effettive per aver, alla fine del 1° tempo della gara Lecco/Reggiana del 9.11.2008, tentato di colpire un tesserato della squadra avversaria. Avverso tale provvedimento la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.11.2008, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 18.11.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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